COMUNICATO
Rinnovo elezioni dei Comitati di amministrazione delle Comunalie (decreto n. 1 del 22/11/2001)
Vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278 recante norma per l'elezione
dei Comitati per l'amministrazione dei beni civici frazionali;
vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive modificazioni ed
agendo pertanto a seguito della delega da detta legge regionale
conferita;
vista la deliberazione di Giunta della Comunita' Montana delle Valli
del Taro e del Ceno n. 183 dell'8 novembre 2001;
considerato che il Comitato di amministrazione della Comunalia deve
essere rinnovato;
decreta:
Art. 1
Per domenica 24 febbraio 2002 e' fissata la convocazione dei
cittadini residenti nella frazione di Albareto, Boschetto, Buzzo,
Codogno-Cacciarasca, Gotra, Groppo, Montegroppo, Tombeto ed iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Albareto, nella frazione di
Faggio, Granere-Lobbie-Tanugola-Caneto, Acquanera-Tiglio ed iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Bardi, nella frazione di
Casalporino-Volpara, Casamurata, Cornolo, Liveglia, Masanti,
Selvola-Revoleto, Setterone, Strepeto nel Comune di Bedonia, nelle
frazioni di Baselica, Gorro, Pontolo, Santa Maria Valdena, San
Vincenzo-Rovinaglia nel comune di Borgo Val di Taro, nella frazione
di Farfanaro nel comune di Compiano, nella frazione di
Codorso-Giuncareggio, Pianazzo-Campeggi, Ravezza, Tarsogno, Tornolo
nel comune di Tornolo, nella frazione di Mariano, Roncotasco nel
comune di Valmozzola per l'elezione del Comitato di amministrazione
della Comunalia.
Art. 2
Il Sindaco del Comune sopra citato e' incaricato di procedere alla
formazione delle liste elettorali della frazione, distinta per maschi
e femmine ed in triplice copia (una da esporre all'Albo comunale, una
da esporre nelle frazioni interessate, una da inviare alla Comunita'
Montana), mediante stralcio da quelle elettorali del Comune,
includendovi solamente gli elettori residenti nella circoscrizione
territoriale della Comunalia alla data della piu' recente revisione
delle liste elettorali del Comune, sulla base delle norme fissate
dallo Statuto della Comunalia stessa.
Art. 3
Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Segreteria del
Comune entro le ore 12 del 30 gennaio 2002, comprendere un numero di
candidati non superiore a 2 nel caso di 3 componenti; 3 nel caso di 4
componenti; 4 nel caso di 5 componenti ed essere sottoscritta da in
numero di 3 le Comunalie fino a 100 elettori, 5 per le Comunalie da
101 a 500 elettori, in numero di 7 per le Comunalie con oltre 500
elettori delle frazioni, esclusi i candidati stessi.
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori
delle liste debbono essere autentificate dal Sindaco o dal Segretario
del Comune, oppure da un notaio o dal Giudice conciliatore.
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste
presentate alla Comunita' Montana. Con successivo avviso saranno
pubblicate le liste dei candidati presso l'Albo comunale e la
frazione.
Art. 4
Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere approntate nel
luogo della riunione, reperito dal Comune, apposite cabine e urna, a
cura del Comune medesimo.
Art. 5
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica 24
febbraio 2002 e termineranno alle ore 17 nella stessa giornata.
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali
opportunamente predisposti: le due copie delle liste elettorali
precedentemente esposte all'Albo comunale e nella frazione, due copie
del manifesto di convocazione delle elezioni, due copie del manifesto
di pubblicazione delle liste dei candidati; le schede elettorali e i
verbali per le operazioni del seggio saranno approntati
preventivamente a cura della Comunita' Montana.
Ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio Elettorale procedera' in
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.
Al termine di queste, il Presidente del seggio provvedera'
all'immediata consegna di tutto il materiale elettorale al Comune che
gliene dara' ricevuta, ed entro 24 ore, provvedera' a consegnarlo
alla Comunita' Montana, trattenendo soltanto la copia delle liste
elettorali precedentemente esposta nel locale di votazione, per
consegnarla all'Amministrazione della Comunalia.
Art. 6
Ogni elettore potra' votare utilizzando la scheda apposita, per un
massimo di: per tutti i candidati se il numero da eleggere e'
inferiore a 5; solamente per i quattro quinti se il numero dei
candidati da eleggere e' pari o superiore a 5 candidati tratti dalle
liste ufficiali dei candidati.
Art. 7
Il seggio elettore e' composto dal Presidente nominato con decreto
del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori nominati
dal Sindaco, secondo le procedure dell'art. 2 - lett. c) della L.R.
18/8/1977, n. 35, e da un Segretario scelto dal Presidente di seggio.
assegnato un compenso di Lire 150.000 lorde al Presidente di seggio e
di Lire 110.000 lorde per ogni scrutatore e Segretario del seggio
elettorale.
Art. 8
Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei risultati
elettorali provvede la Comunita' Montana.
Art. 9
E' ammesso ricorso sulle modalita' ed eventualmente, sui risultati
elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I ricorsi verranno
esaminati, con giudizio inappellabile della Commissione di cui
all'art. 2, lett. e) della L.R. 18/8/1977, n. 35.
Art. 10
Il Sindaco del Comune di cui all'art. 1 e' incaricato di pubblicare
il presente decreto all'Albo del Comune e presso le frazioni entro e
non oltre il 10 gennaio 2002.
IL PRESIDENTE
Gabriella Olari