LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"
Art. 4
Modifica dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997
1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997 dopo la parola
"turismo" e' inserita la seguente locuzione:
"e le loro filiali o sedi secondarie".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 7 - Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi
secondarie che svolgono attivita' di vendita ed intermediazione
devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';
b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.
omissis".