REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"

          Art. 4                                                                
Modifica dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997                                  
1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997 dopo la parola              
"turismo" e' inserita la seguente locuzione:                                    
"e le loro filiali o sedi secondarie".                                          
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 23 del 1997, citata              
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 7 - Requisiti strutturali                                                 
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi                     
secondarie che svolgono attivita' di vendita ed intermediazione                 
devono possedere i seguenti requisiti strutturali:                              
a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';                           
b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;                                
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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