DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2686
Definizione dei criteri per la ripartizione del quantitativo regionale di latte della seconda tranche dell'aumento comunitario
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, di approvazione del Regolamento
di esecuzione della predetta Legge 468/92;
- il DL 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni in Legge
7 aprile 2000, n. 79 recante "Disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di
latte e per la regolazione provvisoria del settore
lattiero-caseario", emanato in applicazione del Reg. CE 1256/99 del
Consiglio in data 17 maggio 1999;
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999, convertito con modificazioni in
Legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il
settore lattiero-caseario;dato atto:
- che l'art. 1 comma 8 bis del citato DL 8/00 dispone che l'aumento
del quantitativo globale di latte attribuito dall'Unione Europea
quale quote consegne, con decorrenza 1 aprile 2001, affluisce alla
riserva nazionale ed e' ripartito tra le Regioni e Province Autonome
sulla base di criteri stabiliti con Decreto del Ministero delle
Politiche agricole e forestali;
- che il succitato articolo 1 comma bis dispone altresi' che con il
medesimo Decreto ministeriale verranno stabiliti i criteri per la
ripartizione fra le Regioni e Province Autonome, dei quantitativi
derivanti da revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria;
- che in data 6 dicembre 2000 e' stato acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sullo schema del predetto
Decreto ministeriale;
- che il gia' citato schema del Decreto ministeriale prevede
l'assegnazione all'Emilia-Romagna di un quantitativo di latte pari a
36.072 tonnellate, e dispone che le Regioni assegnino i quantitativi,
alle stesse attribuiti, ai propri produttori definendo i necessari
criteri di priorita' e modalita', entro tre mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo;
valutato, al fine di poter provvedere con tempestivita' alle
assegnazioni di cui sopra, procedere, nelle more dell'approvazione
del Decreto ministeriale, alla definizione dei necessari criteri;
valutato, altresi', che l'assegnazione di dette quote debba avvenire
tramite avviso pubblico;
dato atto che l'art. 1, comma 2 della Legge 79/00 prevede che le
quote assegnate in applicazione dell'articolo 1, comma 21 del citato
DL 43/99 e della Legge 79/00, ivi comprese anche le assegnazioni di
cui al predetto schema di Decreto ministeriale, non possano essere in
tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di
contratti di soccida per una o piu' campagne lattiere;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2726 del 30 dicembre 1999 e n.
397 dell'1 marzo 2000 con la quale si e' proceduto rispettivamente a
definire i criteri di attribuzione delle quote di cui all'art. 1,
comma 21 del DL 43/99 e dell'art. 1, comma 1 del DL 8/00;
ritenuto, in ordine ai criteri di attribuzione delle quote di cui al
piu' volte citato schema di Decreto ministeriale, che la loro
assegnazione ai produttori debba rispondere ai seguenti principi
generali:
- favorire il potenziamento delle aziende in cui operano giovani,
agevolando l'imprenditoria agricola giovanile;
- procedere alla attribuzione di quote a favore dei produttori ancora
in attivita' che esprimono con continuita' il potenziale produttivo
disponibile;
- escludere i produttori che nel corso delle ultime campagne hanno
venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte le quote di
cui erano titolari in quanto non presentano le caratteristiche
produttive di cui al precedente alinea;
richiamate:
- la L.R. 15/97;
- le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e n.1396,
in data 31 luglio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in narrativa e qui
integralmente richiamato, che il quantitativo che sara' assegnato
all'Emilia-Romagna sull'aumento comunitario del quantitativo globale
di latte a decorrere dall'1/4/2001, venga attribuito a giovani
produttori titolari o contitolari, ivi compresi soci di cooperative
agricole, di aziende con quota, attive nei periodi 1999/2000 e
2000/2001, proporzionalmente alla quota A consegne disponibile
all'1/4/2000;
2) di stabilire che possono accedere alla assegnazione di cui al
punto 1) anche i giovani agricoltori gia' coadiuvanti di azienda da
almeno tre anni, regolarmente iscritti all'INPS, che si impegnino a
diventare titolari o contitolari di azienda entro e non oltre il
31/12/2001;
3) di stabilire che qualora i giovani agricoltori di cui al punto 2)
non producano al Servizio provinciale Agricoltura, competente per
territorio, la documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione di
titolarita' o contitolarita' di azienda entro e non oltre il
15/1/2002, la quota assegnata ai sensi del presente atto viene
automaticamente perduta;
4) di definire, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal
presente atto "giovane agricoltore" colui che non compia oltre 40
anni nel corso dell'anno 2001;
5) di stabilire che le quote perdute di cui al precedente punto 3)
unitamente ai quantitativi resisi eventualmente disponibili a livello
regionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni verranno
ripartite a produttori in attivita' secondo criteri da definirsi con
apposito atto, anche in funzione delle quantita' disponibili;
6) di stabilire che la quantita' assegnata in base al presente atto
e' da intendersi quale quota A consegne;
7) di stabilire che non possono beneficiare delle assegnazioni di
cui al precedente punto 1) le aziende che nel corso della campagna
lattiera 1999/2000 hanno prodotto un quantitativo di latte inferiore
al 75% della quota complessiva loro disponibile;
8) di stabilire che non possono beneficiare delle assegnazioni di
cui al precedente punto 1) le aziende che nel corso delle ultime tre
campagne lattiere antecedenti alla campagna 2001/2002 abbiano
venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la quota di cui erano titolari, ad esclusione:
- dei legittimi mutamenti di cui al successivo punto 11);
- degli affitti di quota non utilizzata in corso di campagna, ai
sensi del comma 6 del medesimo DL 8/00;
9) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del DL
8/00 e quindi di stabilire che le quote assegnate ai sensi del
presente atto, nonche' di quelle assegnate ai sensi delle proprie
deliberazioni 2726/99 e 397/00 non possono essere, in tutto o in
parte, date in comodato o costituire oggetto di contratti di soccida,
vendita, affitto, ivi compresi, a decorrere dalla campagna 2001/2002,
i contratti in corso di campagna di cui all'art. 1, comma 6 del
citato DL 8/00;
10) di stabilire altresi' che in tutti i casi in cui il produttore
beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 9) proceda a dare in
comodato o in soccida, a vendere, affittare - ivi compresi, a
decorrere dalla campagna 2001/2002, i contratti in corso di campagna
- in tutto o in parte la quota di cui e' titolare, il produttore
stesso perde la quota assegnata ai sensi del presente atto, nonche'
quella assegnata ai sensi delle deliberazioni 2726/99 e 397/00;
11) di stabilire, in deroga a quanto previsto al precedente punto
10), che la quota assegnata in attuazione del presente atto non viene
perduta esclusivamente nel caso in cui ci sia un legittimo mutamento
di titolarita' dell'azienda, fermo restando il rispetto da parte del
subentrante di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti con
il presente atto;
12) di stabilire:
- che i produttori beneficiari delle assegnazioni di cui al presente
atto, fatti salvi casi di forza maggiore e quelli debitamente
certificati che colpiscono la capacita' produttiva, si impegnino a
produrre almeno il 90% della quota di cui sono complessivamente
titolari entro la campagna lattiera successiva alla campagna
2001/2002;
- che, nel caso in cui il produttore non raggiunga il livello
produttivo previsto al precedente alinea, la quota assegnata ai sensi
del presente atto viene riallineata alla produzione effettiva;
13) di stabilire che l'istanza per l'assegnazione di quote ai giovani
agricoltori dovra' essere presentata secondo tempi e modalita' che il
Direttore generale Agricoltura definira' con proprio atto formale da
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
quale avviso pubblico per la presentazione delle istanze stesse;14)
di stabilire che, contestualmente alle disposizioni di cui al
precedente punto 13), il Direttore generale Agricoltura definira' le
modalita' per l'attribuzione e l'eventuale perdita delle quote di cui
al presente atto;
15) di dare atto che il medesimo Direttore generale Agricoltura
provvedera', con proprio atto formale, ad emanare eventuali ulteriori
indicazioni tecnico operative necessarie all'attuazione della
presente deliberazione;
16) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.