COMUNICATO
Accordo di programma tra Comune di Casina ed Istituto Comprensivo di Casina per l'attuazione delle nuove disposizioni introdotte nell'ambito della riorganizzazione dei servizi scolastici, alla luce del nuovo sistema della autonomie territoriali
L'anno duemilauno, il giorno otto del mese di gennaio, in Casina e
nella residenza municipale,
fra:
- l'Ente pubblico - Comune di Casina - CF 00447920358 - con sede in
Casina, Piazza IV Novembre n. 3, rappresentato da Simonelli Maria
Grazia - in qualita' di Responsabile di Area - Servizio socio
assistenziali del Comune di Casina, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta e cio' in esecuzione dell'art.
67 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
del Comune;
- l'Intituto Comprensivo scuole materne, elementari e media di Casina
capoluogo, di seguito denominato "Istituto", con sede in Casina, Via
Caduti per la Liberta' n. 15 - CF 80016090351, nella persona del suo
legale rappresentante, Ferrari Maria Alberta, nata a Casina il
15/6/1951, residente a Reggio Emilia in Via Pisacane n. 11, la quale
interviene al presente atto in qualita' di Dirigente scolastico
dell'Istituto suddetto;
premesso
Art. 1
Riferimenti normativi
La finalita' dal presente accordo di programma mira a dare attuazione
e a rendere operative le nuove disposizioni introdotte nell'ambito
della riorganizzazione dei servizi scolastici, alla luce del nuovo
sistema della autonomie territoriali.
Pertanto da un lato recepisce i principi del dettato costituzionale
di cui agli artt. 3, 33, 34 della Costituzione, nel senso che
l'istituzione scolastica e l'Ente locale si pongono come soggetti
portatori di interessi miranti a garantire a tutti i cittadini "la
pari dignita' e uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali e dall'altro a intervenire per
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato".Sotto
tale profilo il presente accordo si richiama alle seguenti
disposizioni di legge:
a) la Costituzione della Repubblica Italiana
b) Il DPR n. 616 del 24/7/1977;
c) il Dlgs n. 267 del 18/8/2000;
d) il Dlgs n. 297 del 16/4/1994;
e) la Legge n. 23 dell'11/1/1996;
f) la Legge n. 662 dal 23/12/1996;
g) la Legge n. 59 del 17/3/1997;
h) il Dlgs n. 112 del 31/3/1990;
i) la L.R. n. 10 del 25/5/1999;
j) Il DPR 275/97 "Regolamento recante norme di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
k) la circolare del Ministero della Finanza n. 161/E del 23/7/1999;
l) la Legge n. 24 del 3/5/1994.
La ratio di tali disposizioni e' che esse devono essere interpretate
non come un vincolo o come un limite alla trasformazione e
all'evoluzione delle istituzioni scolastiche, bensi' come risorsa da
cui attingere per attuare l'istruzione materna e dell'obbligo e per
lo sviluppo ordinato e civile dalla comunita'.
In particolare il carattere interistituzionale di tale accordo, vede
le Amministrazioni impegnate direttamente nella gestione associata di
attivita' che per la loro importanza, poiche' incidono sulla
formazione del cittadino, richiedono una competenza di ampio respiro
nell'attivita' di coordinamento, affinche' la funzione sociale
sull'educazione alla vita di cui la scuola si fa portatrice non
rimanga puramente un dato formale ma si concreti nel quotidiano,
assicurando a tutti il diritto all'accesso al bene "cultura".
Art. 2
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutte le scuole statali, presenti
sul territorio, del comune di Casina della scuola materna e
dell'intruzione obbligatoria.
Art. 3
Soggetti interessati
Le disposizioni contenute nel presente accordo vincolano
l'istituzione scolastica e l'Ente locale che lo sottoscrivono:
entrambi, attraverso la struttura organizzativa individuata come
responsabile del settore scolastico per l'Ente locale e l'ufficio di
segreteria per l'istituzione scolastica, nel rispetto delle norme che
regolano l'attivita' degli Enti interessati, si impegnano a dare
attuazione agli accordi stipulati per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Beneficiari del presente accordo sono il personale della scuola, gli
alunni, la famiglia, la comunita' territoriale, sia sotto il profilo
economico che sociale e culturale.
Art. 4
Le finalita'
L'istituzione scolastica e l'Ente locale, nel rispetto delle
autonomie, cooperano verso obiettivi comuni per assicurare il diritto
all'istruzione quale diritto della persona.
Art. 5
Finalita' generali
L'intituzione scolastica e l'Ente locale, nel rispetto delle
specifiche competenze e responsabilita' istituzionali cooperano verso
obiettivi comuni nell'affermazione del principio costituzionale del
diritto allo studio.
La scuola, attraverso la propria autonomia organizzativa e didattica
e nel rispetto della liberta' d'insegnamento, adotta strategie
educative ed indirizza l'offerta formativa, anche in sintonia al
contento territoriale ed in aderenza ai bisogni sociali del
territorio.
L'Ente locale porta la scuola al centro degli interessi della
comunita' garantendo, attraverso la programmazione, il finanziamento
e l'integrazione tra politiche del lavoro e politiche
educative-formative, un adeguato funzionamento della struttura
scolastica, l'erogazione di servizi rispondenti al Piano dell'offerta
formativa, il sostegno economico-finanziario a programmi d'iniziativa
comune.
Vengono individuati, a solo scopo esemplificativo, i seguenti
obiettivi comuni:
- educazione alla democrazia;
- sviluppo del senso civico;
- educazione alla internazionalizzazione e al rispetto della
tradizione;
- educazione alla partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale;
- educazione alla salute;
- rispetto dell'ambiente;
- educazione al valore formativo dello sport e delle arti.
Art. 6
Individuazione del referente
L'Ente locale, in applicazione della Legge 23/96, si impegna a
fornire alla scuola edifici idonei per l'attivita istituzionale nel
rispetto della disciplina prescritta per la sicurezza (DLgs 626/94 e
successive modificazioni) e delle disposizioni in materia, di igiene
e sanita'; a tal fine l'istituzione scolastica entro la data del 30/6
comunica quali interventi si rendono necessari per consentire
l'apertura della scuole entro il termine prescritto per l'inizio del
nuovo anno scolastico.
Tutte le attivita' che attengono alla manutenzione degli edifici,
compreso il tinteggio dei locali, per evitare che vi sia interferenza
con il regolare svolgimento delle attivita' didattiche, devono essere
poste in essere, quando possibile, immediatamente dopo la chiusura
dell'anno scolastico e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico
successivo.
Per meglio rendere operativa e funzionale l'intesa fra l'Ente locale
e l'istituzione scolastica interessata, l'Ente locale dovra'
comunicare preventivamente, per ciascun anno scolastico, il
referente, cioe' il funzionario o incaricato dell'amministrazione al
quale la scuola dovra' fare riferimento per la corretta informazione
in ordine alle esigenze da evidenziare per il funzionamento delle
strutture scolastiche, oltre all'Assessore alla Scuola.
Altresi' l'intituzione scolastica dovra' individuare un responsabile
con compiti di acquisire le informazioni all'interno e rappresentarle
al funzionario incaricato dall'Amministrazione.
A tal fine per rendere edotti gli interessati, e' facolta' di
entrambi gli enti concordare anche attraverso dei corsi di formazione
integrati (ai quali partecipano soggetti di ciascuna istituzione)
quali procedimenti siano da attivare per rendere piu' funzionale
l'utilizzo delle strutture in conformita' all'attivita' didattica:
cosi' come per concordare le modalita' per programmare delle
conferenze di servizio nelle quali far emergere la necessita' di
ciascun Ente.
Art. 7
Utilizzo delle strutture scolastiche
per la programmazione di attivita' extrascolastiche
o di manifestazioni di vario genere
Gli Enti interessati hanno facolta' di programmare preventivamente le
modalita' di utilizzo delle struture scolastiche sul territorio per
lo svolgimento di attivita' extrascolastiche e per finalita' varie in
linea con gli obiettivi gia' indicati nel presente accordo, allo
scopo di rendere possibile il massimo utilizzo della strutture
esistenti, consentire un contenimento di spesa ed attuare il
principio della apertura della scuola alle esigenze della comunita'.
Tali attivita' possono essere programmate da parte di altre
organizzazioni ovvero anche da parte di privati con la possibilita'
di prevedere eventualmente il recupero dei costi o anche compensi di
locazione.
Nella programmazione gli Enti interessati stabiliscono che tali
eventuali entrate derivanti dalle manifestazioni organizzate siano
prevalentemente reinvestite nel campo dell'istruzione scolastica per
organizzare corsi di formazione per gli alunni interessati ad
attivita' di vario genere, per consentire il recupero di alunni in
difficolta' che possono evidenziare situazioni di disagio ovvero con
l'introduzione di ulteriori strumenti finalizzati a rendere piu'
accessibile le informazioni e quindi a migliorare la fomazione
culturale dei soggetti che partecipano alle iniziative.
Art. 8
Servizi erogati dall'Ente locale
Il Comune mette a disposizione delle istituzioni scolastiche le
seguenti strutture e servizi gestiti direttamente o in convenzione:
- Palestra comunale sita in Casina - Via Caduti per la Liberta' - con
orari, calendario e monte ore da concordarsi entro il mese di ottobre
di ciascun anno scolastico, tra i referenti dell'Ufficio Sport,
Ufficio Scuola, Trasporti scolastici e Istituto Comprensivo con
rispetto, da parte dell'Ente gestore della Palestra, degli orari del
calendario richiesto dalla scuola.
- Biblioteca comunale sita in Casina - Piazza IV Novembre - facente
parte del palazzo municipale - con ingresso riservato alle scuole
tutti i mercoledi' di ogni mese dell'anno scolastico, dalle ore 9
alle ore 12, previa appuntamento, richiesto alla Biblioteca comunale,
con anticipo di almeno 7 giorni nella settimana precedente, e
autorizzazione sottoscritta dal Dirigente scolastico.
- Sala Civica polivalente sita in Casina - Via G. Matteotti - con
utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo per aggiornamenti,
incontri, assemblee, previa anticipata e tempestiva richiesta di
disponibilita', assumendosi anche l'onere della sua agibilita'
secondo le necessita' individuate di volta in volta.
- Campi sportivi per svolgimento di attivita' sportive ricreative
educative (giochi della gioventu', educazione stradale, etc.)
compatibilmente con gli orari e calendari nonche' utilizzo delle
strutture da parte del Comune e delle societa' sportive.
- Trasporti scolastici, per uscite didattiche, come stabilito dalla
deliberazione Consiglio comunale n. 46 del 26/6/2000 - art. 13 -
lett. B - per il periodo di durata della convenzione (dall'1/1/2000
al 3/6/2000 eventualmente prorogabile) previo assenso o parere
favorevole di ACT e Comune di Casina, dall'1/9/2001 sino al
30/6/2002, escluso uscite per attivita' motorie (palestra), per
attivita' uso laboratori (informatici) scuola media e altre attivita'
programmate nell'ambito didattico, che richiedano, traferimenti da
plessi frazionali e dal capoluogo delle scuole elementari e materne
alla scuola media e viceversa (es. utilizzo biblioteca) che rientrano
nel trasporto scolastico ordinario.
Art. 9
Strutture offerte dall'Istituto Comprensivo
L'Istituto Comprensivo mette a disposizione alcune strutture
(ingresso, atrio, aule, aula video, laboratori) per la gestione di
attivita' didattico/educative o culturali promosse dall'Ente locale,
secondo modalita' e calendario preventivamente approvato dall'Organo
collegiale competente, nel rispetto delle strutture stesse, degli
arredi e dei sussidi presenti. A tal fine dovra' essere indicato ogni
volta un referente/responsabile delle attivita' condotte.
Di volta in volta sara' individuato altresi', il personale o l'Ente
cui spetta la pulizia ed il riordino dei locali e degli arredi e gli
eventuali oneri connessi.
Art. 10
Finanziamento Ente locale per attivita' extrascolastiche
L'Ente locale si impegna a stanziare fondi per permettere agli alunni
di accedere alle attivita' culturali e sportive parascolastiche ed
extrascolastiche positivamente dimensionate rispetto agli obiettivi.
A tale fine la scuola comunichera', ad inizio anno scolastico, il
programma dettagliato delle attivita' che intende promuovere e/o
organizzare, nei settori suindicati.
Il Comune sulla base del programma presentato, comunichera' alla
scuola entro un mese dal ricevimento dello stesso, il finanziamento
concesso con rispetto nell'erogazione del medesimo, del termine di
pagamento delle fatture da parte della scuola.
Art. 11
Servizi di trasporto e mensa
L'istituzione scolastica si impegna a fornire per ciascun anno di
validita' dell'accordo e precisamente entro il 31 maggio, l'elenco
degli alunni che usufruiscono del trasporto e del servizio mensa.
L'Ente individua i percorsi necessari per assicurare il trasporto
scolastico con la dovuta assistenza a favore dei trasportati e
comunica alla scuola le modalita' con le quali il servizio verra'
espletato.
Allo stesso procedimento ci si attiene per il servizio mensa.
Relativamente al servizio mensa, l'Ente locale si impegna a:
- verificare costantemente la qualita' delle forniture operate dalle
varie ditte attraverso controlli costanti;
- favorire la fruizione del servizio da parte della totalita'
dell'utenza;
- consentire la fruizione della mensa scolastica a tutti i docenti
che ne faranno richiesta in occasione di attivita' pomeridiane di
programmazione e/o di attivita' di non insegnamento, previo pagamento
della stessa tariffa stabilita per gli alunni.
L'Ente locale si impegna ad attivare, ad inizio della lezioni tanto
il servizio trasporti come pure il servizio di mensa.
Nel caso in cui esistano nella scuola alunni che presentano
situazioni di disagio, ovvero portatori di handicap, la scuola e
l'Ente locale potranno decidere la convocazione di una conferenza di
servizi con la partecipazione, se ritenuta opportuna, dei genitori
degli alunni interessati e delle altre istituzioni che seguono la
famiglia nella quale definire gli interventi da promuovere per
garantire i servizi trasporto e mensa.
Art. 12
Spese relative ai progetti/programmi di qualificazione
del sistema scolastico e formazione
L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente la scuola
integrando i fondi messi, eventualmente, a disposizione dal Ministero
per la Pubblica Istruzione o da altri Enti per i progetti che
afferiscono la qualificazione del sistema scolastico ed altri
interventi previsti ai sensi della L.R. 10/99.
L'Istituto presentera', all'inizio di ciascun anno scolastico, i
progetti contenuti nel Piano offerta formativa relativi a tutti i
plessi e per tutti gli ordini di scuole operanti sul territorio
comunale aventi come obiettivo la qualificazione del sistema
scolastico e che necessitano di risorse finanziarie.
I progetti, deliberati ed approvati dai competenti organismi
scolastici, dovranno esplicitare con chiarezza: contenuti, obiettivi,
tempi di svolgimento, mezzi finanziari e non, necessari alla loro
realizzazione, sistemi di verifica delle voci sopraindicate.
L'Istituto e' tenuto ad indicare un ordine di priorita' dei progetti
presentati per i quali si chiede il sostegno finanziario dell'Ente
locale. L'Ente medesimo si impegna altresi' a sostenere e a farsi
tramite per il finanziamento presso Enti pubblici ed istituzionali
(Provincia - Comunita' Montana - Regione) dei progetti presentati
dalle scuole.
Art. 13
Spese di funzionamento a carico dell'Ente locale
Sull'Ente locale gravano gli oneri di gestione di ciascun edificio
scolastico con riguardo alle seguenti voci:
a) Acqua - Riscaldamento - Illuminazione - utenze telefoniche e spese
di collegamento relative alle tecnologie multimediali - tariffa per
la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
b) Fornitura di arredi ed attrezzature per lo svolgimento
dell'attivita' scolastica.L'Ente locale riconosce all'Istituto di
Casina un budget annuale di Lire 15.000.000 come contributo per
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di fotocopiatrice,
macchine da scrivere, fax, computer, calcolatrici ad attrezzature
informatiche, spese per stampati e cancelleria, materiale di facile
consumo, materiale di pronto soccorso, materiale di pulizia e piccoli
attrezzi.
L'importo complessivo annuale potra' subire, a seguito di verifiche,
incrementi, nell'arco di durata dell'accordo, in particolar modo per
l'adeguamento alla reali e inderogabili necessita' dell'Istituzione
scolastica.
L'Istituto e' tenuto a presentare un rendiconto riguardante
l'utilizzo del contributo erogato entro il 31 gennaio di ogni anno.
La liquidazione degli importi avverra' con la seguenti modalita':
1) 50% entro il mese di marzo compatibile con l'approvazione del
bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario;
2) 50% entro il 30 settembre.
Art. 14
Oneri a carico dell'istituzione scolastica
L'Istituto si impegnera' a garantire la piccola manutenzione degli
edifici (es. sostituzione maniglie, pulizia di macchie sulle pareti,
piccole riparazioni sugli arredi e degli impianti elettrici e di
illuminazione compresa la sostituzione di lampadine di facile
sostituzione che non richiedano comunque intervento di personale
tecnico specializzato, pulizia cortile scuole limitata alla rimozione
rifiuti e pulizia foglie caduche).
In caso di neve l'Ente locale provvede con i propri mezzi, a
garantire lo sgombero dei passi carrai ed aree eventualmente
utilizzate a parcheggio, dei vari plessi scolastici; il personale
ausiliario provvede a completare le rimanenti operazioni di pulizia e
sgombero.
L'assistenza degli alunni nel pre-scuola e post-scuola nonche' la
gestione del personale per la cosidette funzioni miste, sara' oggetto
di apposita convenzione.
Art. 15
Durata dell'accordo
L'accordo avra' la durata di tre anni, con decorrenza 1/1/2001,
potra' subire variazioni sulla base delle modifiche necessarie ad
assicurare un corretto utilizzo delle risorse.
Inoltre l'accordo potra' recepire integrazioni finalizzate ad
interventi a livello sovracomunale, coinvolgendo piu' Comuni
interessati e portatori degli stessi interessi ed esigenze, allo
scopo di promuovere una maggiore fruibilita' dei servizi presenti su
aree intercomunali; in tal caso le forme di collaborazione e
consultazione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate
e gli Enti locali potranno essere concordati tramite la Comunita'
Montana quale Ente sovraordinato ovvero anche tramite enti
territoriali a valenza intercomunale nell'ambito della autonomia
organizzativa tipica degli Enti territoriali.
Al testo del presente accordo sottoscritto dalla parte previa
autorizzazione da parte dagli Organi competenti, si applica l'art. 34
del Dlgs n. 267 del 19/8/2000 e l'art. 20 dalla Legge 97/94.
Art. 16
Verifica dell'accordo
data facolta' ai rappresentanti delle istituzioni interessate
(Sindaco, o suo delegato, e preside o direttore amministrativo
dall'altro), di stabilire le modalita' di verifica dell'accordo
sottoscritto, anche al fine di introdurre degli strumenti correttivi
per eliminare eventuali ritardi o per risolvere problemi che possano
incidere sull'applicazione dell'accordo medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMUNE DI CASINA L'ISTITUTO COMPRENSIVO
IL RESPONSABILE DI AREA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Simonalli Maria Alberta Ferrari