REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45
DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2
Art. 7
Finanziamento delle attivita'
1. Le attivita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente
regolamento possono essere realizzate dalla Regione Emilia-Romagna
direttamente o in collaborazione con associazioni di categoria e
degli Enti locali, le universita' presenti sul territorio regionale,
istituti ed enti di formazione, associazioni ed organismi
internazionali o loro rappresentanze regionali.
2. La collaborazione con i soggetti indicati al comma 1 puo' essere
regolata da apposite convenzioni, stipulate dalla Giunta regionale,
le quali prevedono le attivita' da svolgere, gli impegni a carico di
ciascun soggetto, la durata, la quantificazione delle spese a carico
della Regione e le relative modalita' di erogazione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 dicembre 2001 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2587 del 26
novembre 2001.