REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45
DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2
Art. 5
Partecipazione ad associazioni
ed organismi interregionali
1. Per favorire il perseguimento delle finalita' indicate dalla L.R.
n. 18 del 1997, la Giunta regionale promuove la partecipazione della
Regione ad organizzazioni e associazioni costituite tra le Regioni e
tra le Regioni e gli Enti locali relativamente all'attivita' delle
Comunita' Europee, del Consiglio d'Europa e ad altre associazioni e
organismi internazionali aventi lo scopo di favorire l'integrazione,
lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realta' locali d'Europa
che siano rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale
della regione stessa.
2. L'adesione e' deliberata dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, secondo quanto prevede l'art. 47 dello Statuto e nelle forme
previste dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 1997, n. 25.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) La L.R. n. 18 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 47 dello Statuto e' il seguente:
"Art. 47
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di
Enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli Enti e delle Aziende regionali detta i
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, comma 4, lettera g),
nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli Enti, delle
Aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali
partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve
essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalita' dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli Enti e dalle
Aziende regionali.".
3) Il testo dell'art. 6 della L.R. 26 luglio 1997, n. 25 concernente
Adesione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi
interregionali transnazionali denominati "Comunita' di lavoro Alpe
Adria", "Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente", "Rete
delle Aree e delle Citta' Metropolitane - METREX", "Conferenza delle
Regioni Periferiche Marittime d'Europa", e' il seguente:
"Art. 6 - Altre adesioni
1. La Regione Emilia-Romagna puo' aderire ad altre associazioni
internazionali o nazionali che abbiano finalita' connesse o
complementari a quelle delle associazioni di cui all'art. 1 o siano
rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della
Regione stessa.
2. L'adesione e' deliberata dal Consiglio regionale nel rispetto dei
principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.".