REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2

          Art. 5                                                                
Partecipazione ad associazioni                                                  
ed organismi interregionali                                                     
1. Per favorire il perseguimento delle finalita' indicate dalla L.R.            
n. 18 del 1997, la Giunta regionale promuove la partecipazione della            
Regione ad organizzazioni e associazioni costituite tra le Regioni e            
tra le Regioni e gli Enti locali relativamente all'attivita' delle              
Comunita' Europee, del Consiglio d'Europa e ad altre associazioni e             
organismi internazionali aventi lo scopo di favorire l'integrazione,            
lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realta' locali d'Europa            
che siano rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale              
della regione stessa.                                                           
2. L'adesione e' deliberata dal Consiglio regionale su proposta della           
Giunta, secondo quanto prevede l'art. 47 dello Statuto e nelle forme            
previste dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 1997, n. 25.                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. n. 18 del 1997 e' citata alla nota all'art. 1.                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 47 dello Statuto e' il seguente:                          
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
Enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli Enti e delle Aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, comma 4, lettera g),            
nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli Enti, delle            
Aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali            
partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve             
essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,                 
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli Enti e dalle                
Aziende regionali.".                                                            
3) Il testo dell'art. 6 della L.R. 26 luglio 1997, n. 25 concernente            
Adesione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi                
interregionali transnazionali denominati "Comunita' di lavoro Alpe              
Adria", "Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente", "Rete           
delle Aree e delle Citta' Metropolitane - METREX", "Conferenza delle            
Regioni Periferiche Marittime d'Europa", e' il seguente:                        
"Art. 6 - Altre adesioni                                                        
1. La Regione Emilia-Romagna puo' aderire ad altre associazioni                 
internazionali o nazionali che abbiano finalita' connesse o                     
complementari a quelle delle associazioni di cui all'art. 1 o siano             
rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della                  
Regione stessa.                                                                 
2. L'adesione e' deliberata dal Consiglio regionale nel rispetto dei            
principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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