REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45
DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2
Art. 4
Sviluppo del partnerariato
1. Il Programma di interventi ed iniziative nell'ambito delle
relazioni internazionali, approvato annualmente dalla Giunta
regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 18/97, individua,
fra l'altro, le aree prioritarie di collaborazione con le quali
saranno stipulati i protocolli di cui all'art. 3 ed attuate le
iniziative di cui al presente articolo.
2. Nel quadro delle priorita' territoriali di cui al Programma
ricordato al comma 1, la Giunta regionale:
a) promuove e incentiva le attivita' formative generali volte a
promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli,
favorendo la realizzazione di scambi fra funzionari della propria
Amministrazione e della Amministrazione partner, anche con il ricorso
ai finanziamenti previsti dai programmi comunitari o di organismi
internazionali a cio' destinati;
b) favorisce le attivita' intese a sviluppare forme di partenariato
tra soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori, anche nel
quadro di programmi ed iniziative dell'Unione Europea ed a tal fine
promuove la realizzazione di tirocini presso l'Amministrazione
regionale, le associazioni di categoria, gli atenei della regione ed
istituti ed enti di formazione;
c) favorisce la costituzione e l'attivita' di associazioni di
amicizia tra cittadini delle due realta', al fine di promuovere la
conoscenza della realta' sociale, economica e culturale dei
rispettivi territori.
3. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di collaborazione
internazionale le attivita' di cui al comma 2 possono riguardare, in
via sperimentale, anche Regioni e territori legati da rapporti di
collaborazione con le Regioni e i territori di cui al comma 1
dell'art. 3.
4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in
collaborazione con associazioni e organismi di coordinamento degli
Enti locali regionali ed internazionali. A tal fine la Giunta
regionale puo' instaurare rapporti di collaborazione e stipulare
convenzioni con associazioni o organismi espressione degli Enti
locali per favorire, coordinare e programmare le attivita' di
partnerariato in ambito europeo.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 18 del 1997, citata
alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Piano annuale degli interventi e finanziamenti regionali
1. Annualmente la Giunta regionale predispone un piano di interventi
ed iniziative, afferenti i vari settori di attivita' regionale,
finalizzati a rafforzare la collaborazione con Regioni e territori
per i quali siano in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1,
lett. c).
omissis".