REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2

          Art. 4                                                                
Sviluppo del partnerariato                                                      
1. Il Programma di interventi ed iniziative nell'ambito delle                   
relazioni internazionali, approvato annualmente dalla Giunta                    
regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 18/97, individua,            
fra l'altro, le aree prioritarie di collaborazione con le quali                 
saranno stipulati i protocolli di cui all'art. 3 ed attuate le                  
iniziative di cui al presente articolo.                                         
2. Nel quadro delle priorita' territoriali di cui al Programma                  
ricordato al comma 1, la Giunta regionale:                                      
a) promuove e incentiva le attivita' formative generali volte a                 
promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli,                
favorendo la realizzazione di scambi fra funzionari della propria               
Amministrazione e della Amministrazione partner, anche con il ricorso           
ai finanziamenti previsti dai programmi comunitari o di organismi               
internazionali a cio' destinati;                                                
b) favorisce le attivita' intese a sviluppare forme di partenariato             
tra soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori, anche nel             
quadro di programmi ed iniziative dell'Unione Europea ed a tal fine             
promuove la realizzazione di tirocini presso l'Amministrazione                  
regionale, le associazioni di categoria, gli atenei della regione ed            
istituti ed enti di formazione;                                                 
c) favorisce la costituzione e l'attivita' di associazioni di                   
amicizia tra cittadini  delle due realta', al fine di promuovere la             
conoscenza della realta' sociale, economica e culturale dei                     
rispettivi territori.                                                           
3. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di collaborazione                    
internazionale le attivita'  di cui al comma 2 possono riguardare, in           
via sperimentale, anche Regioni e territori legati da rapporti di               
collaborazione con le Regioni e i territori di cui al comma 1                   
dell'art. 3.                                                                    
4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in                     
collaborazione con associazioni e organismi di coordinamento degli              
Enti locali regionali ed internazionali. A tal fine la Giunta                   
regionale puo' instaurare rapporti di collaborazione e stipulare                
convenzioni con associazioni o organismi espressione degli Enti                 
locali per favorire, coordinare e programmare le attivita' di                   
partnerariato in ambito europeo.                                                
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 18 del 1997, citata              
alla nota all'art. 1, e' il seguente:                                           
"Art. 6 - Piano annuale degli interventi e finanziamenti regionali              
1. Annualmente la Giunta regionale predispone un piano di interventi            
ed iniziative, afferenti i vari settori di attivita' regionale,                 
finalizzati a rafforzare la collaborazione con Regioni e territori              
per i quali siano in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1,            
lett. c).                                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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