REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45
DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2
Art. 3
Protocolli di collaborazione istituzionale
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, puo' stipulare
protocolli di collaborazione con altri territori e Stati esteri nel
rispetto delle normative nazionali in materia e nei limiti e con le
procedure dalle stesse previste.
2. I protocolli sono di norma stipulati con altri territori e Stati
esteri con i quali sono stati realizzati, in precedenza e con esito
positivo, rapporti di collaborazione.
3. Tali protocolli riguardano la collaborazione su materie di
competenza regionale, possono prevedere il coinvolgimento di soggetti
pubblici e privati dei rispettivi territori favorendo la
prospettazione e realizzazione di progetti di collaborazione tra
soggetti omologhi, anche al fine di predisporre programmi e progetti
per il finanziamento comunitario.
4. I protocolli sono approvati con decreto del Presidente della
Giunta regionale che ne autorizza la sottoscrizione, hanno di norma
durata triennale e, salvo espressa clausola, non prevedono il tacito
rinnovo.