DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2054
Approvazione dell'accordo generale per il triennio 2001-2003 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni della spedalita' privata AIOP e ARIS in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tenuto presente che:
- ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1 del DLvo 502/92 cosi' come
modificato con DLvo 229/99, le Regioni assicurano i livelli
essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del
richiamato decreto, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti
dalle Aziende Unita' sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere,
delle Aziende universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi
dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'art. 8-quinquies;
- ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di pagamento
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione
cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi
rapporti fondati sull'accreditamento;
- dal 1996 l'accreditamento opera comunque in via provvisoria, nei
confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti
prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza indiretta
regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del DLgs
502/92, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione
sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione;
richiamati:
- l'art. 2, comma 8 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata
alla Legge finanziaria 1996) per il quale le Regioni e le Unita'
sanitarie sulla base di indicazioni regionali contrattano con le
strutture pubbliche e private un piano annuale preventivo che ne
stabilisca quantita' presunte e tipologie anche ai fini degli oneri
da sostenere;
- l'art. 1, comma 32 della Legge 662/96 (collegata alla finanziaria
1997) secondo cui le Regioni, nell'ambito delle funzioni previste
dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, devono individuare,
nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno precedente, la
quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere
erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. Inoltre la
contrattazione dei piani annuali preventivi di cui all'art. 6, comma
5 della Legge 23/12/1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8 della legge
28/12/1995, n. 549, deve essere realizzata in conformita' alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa
sostenibile;
- l'art. 32, comma 8 della Legge 27/12/1997, n. 449 (collegata alla
finanziaria 1998), secondo cui le Regioni in attuazione della
programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui
all'art. 2, comma 5 della Legge 549/95, e successive modificazioni
sopra richiamate, devono individuare preventivamente per ciascuna
istituzione sanitaria, pubblica o privata, o per gruppi di
istituzioni sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il
Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli
indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1,
comma 32 della Legge 662/96 pure sopra richiamata;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge 449/97, secondo cui le
Regioni, le Aziende Unita' sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
devono assicurare l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse;
- il comma 3 dell'art. 72 della Legge 23/12/1998, n. 448 (collegato
alla finanziaria 1999), per il quale le Regioni, in attuazione di
quanto disposto dal comma 9, art. 32 della Legge 449/97, a decorrere
dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza
ed il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo
da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in
regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di
forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non
inferiore all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
registrata nell'anno precedente;
richiamate altresi':
- la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 23 gennaio 1996
con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il
protocollo d'intesa firmato in data 10 gennaio 1996 tra l'Assessore
regionale alla Sanita' e le rappresentanze regionali delle spedalita'
private (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) sugli orientamenti
programmatici e linee guida da valere per il 1996 nei rapporti tra il
Servizio sanitario regionale e le istituzioni sanitari e private
(Case di cura private) nella fase di accreditamento provvisorio ed
automatico delle stesse istituzioni gia' convenzionate ed eroganti
prestazioni di alta specializzazione;
- la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del
22/7/1997 con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il
protocollo d'intesa firmato in data 20/5/1997 con le integrazioni
successivamente intervenute, tra l'Assessore regionale alla Sanita' e
le rappresentanze regionali della spedalita' privata (Presidenza AIOP
e Presidenza ARIS), per la gestione della fase provvisoria e
temporanea dell'accreditamento automatico delle strutture private di
ricovero e cura della regione Emilia-Romagna gia' convenzionate o
eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza
indiretta alla data di entrata in vigore del DLgs 502/92, allo scopo
di prefigurare per l'anno 1997 e seguenti, un quadro certo e
condiviso di rapporti per quanto concerne l'assetto delle prestazioni
ospedaliere e di Day-Hospital erogabili dalla rete ospedaliera
privata;
- le deliberazioni n. 1384 del 26 luglio 1999 di recepimento
dell'Accordo generale fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni
della spedalita' privata AIOP e ARIS per gli anni 1999-2000, e la n.
114 del 2001 di approvazione di un accordo integrativo per l'anno
2000;
considerato che:
- i contenuti dei precedenti accordi, di cui alle deliberazioni sopra
richiamate, sono stati rispettati;
- si ribadisce una valutazione positiva dei risultati scaturiti dagli
accordi precedentemente instaurati;
- il quadro negoziale ha consentito una sostanziale certezza del
budget di riferimento per il settore ed ha facilitato la stipula di
contratti di fornitura aziendali in una logica di integrazione
progressiva e di sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato;
considerato altresi' che l'Assessore regionale alla Sanita' ha
definito con l'AIOP e l'ARIS Emilia-Romagna, in rappresentanza delle
strutture ospedaliere private associate della regione, una proposta
di accordo di carattere generale per il triennio 2001-2003 che in
parte innova gli accordi precedenti, in un'ottica di regolamentazione
dei rapporti, di definizione di tetti di budget sostenibili
all'interno del quadro complessivo delle risorse di sistema
sanitario;
rilevato che tale proposta di accordo, presiglato in data 2 ottobre
2001 dall'Assessore regionale alla Sanita' e dalle rappresentanze
regionali della spedalita' privata associata (Presidenza AIOP e
Presidenza ARIS), il cui testo allegato e' parte integrante del
presente atto deliberativo, si caratterizza per le seguenti novita'
sostanziali rispetto ai precedenti:
1) e' da ritenersi esaustivo per quanto concerne i contenuti
normativi, pertanto sostituisce a tutti gli effetti quanto previsto
negli accordi precedenti;
2) la Parte 1 dell'accordo contiene tutti gli aspetti regolamentari
generali, validi per tutti gli ospedali privati associati alle
associazioni firmatarie l'accordo, compresi pertanto gli ospedali di
alta specialita', con i quali si sottoscrive ulteriore e specifico
accordo per quanto attiene gli aspetti e economici e produttivi;
3) ha validita' triennale per quanto concerne le parti regolamentari,
mentre viene rivisto annualmente nei contenuti economici;
4) viene definito un budget specifico, complessivo regionale, per
l'attivita' di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico, da considerarsi
invalicabile e pertanto soggetto a penalita' con il meccanismo della
tariffa a scalare;
5) viene definita una sezione specifica per l'attivita' psichiatrica
e neuropsichiatrica (Parte III), che comprende anche gli aspetti
precedentemente regolamentati nella delibera n. 405 del 31/3/1998.
Per tutto quanto specificato nell'allegato accordo e non
corrispondente alla precedente delibera, la stessa perde di
validita';
6) l'accordo vincola tutti i produttori appartenenti alle
associazioni regionali AIOP e ARIS, pertanto sono comprese le
strutture di Villa Serena di Forli' e del Cardinal Ferrari di Parma.
In particolare per quest'ultima struttura, essendo in assoluto il
primo anno di partecipazione agli accordi Regione e ospedalita'
privata, viene ricompresa nei budget intra ed extra Azienda Unita'
sanitaria locale in ragione degli accordi locali precedentemente
stipulati; pertanto le Aziende che ritengono necessario usufruire
delle prestazioni fornite dall'Ospedale privato Cardinal Ferrari,
anche in ragione delle specificita' professionali che lo
caratterizzano, possono stipulare accordi speciali dei quali si
terra' conto nella definizione della parte economica a partire dal
2002;
7) viene definito un fondo per la revisione dei tetti regionali
complessivi (punto B.7.), vale a dire un fondo per il riassorbimento
di eventuali penalita', a fronte del raggiungimento di obiettivi di
produzione di interesse regionale. In particolare tale risorsa deve
essere considerata uno degli elementi a disposizione del sistema
sanitario regionale per affrontare il problema delle liste d'attesa
in ambito ospedaliero;
la proposta di accordo per il triennio 2001-2003, pre-siglata
dall'Assessore regionale alla Sanita' e dalle Associazioni della
spedalita' privata AIOP e ARIS Emilia-Romagna il 2 ottobre ultimo
scorso, prevede inoltre, come gia' gli accordi precedenti:
- l'accreditamento transitorio sempre per funzioni delle strutture di
non alta specialita' sulla base delle previsioni formulate nel
precedente accordo del 1997, fino alla completa istituzione del
sistema di accreditamento definitivo e, in ogni caso, per una durata
non superiore ad un triennio dalla data di entrata in vigore
dell'accordo medesimo, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'applicazione della legge regionale sui requisiti per
l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo;
- l'individuazione del budget annuale di riferimento per le attivita'
di ricovero ospedaliere private accreditate intraziendali all'interno
del quale le Aziende sanitarie definiscono i contratti aziendali con
il coinvolgimento delle strutture accreditate presenti nell'ambito
territoriale di riferimento, che si impegnano, singolarmente e/o in
associazione, a garantire il rispetto della pattuizione contrattuale
in termini di volumi e di tipologie di attivita' attesi, di garanzie
per gli utenti e di responsabilita' sui risultati produttivi attesi;
- la definizione del budget extra-aziendale e la possibilita' di
contrattazione con gli ospedali privati al di fuori dell'ambito
aziendale, per importi di spesa storica superiore a 1 miliardo;
- la riqualificazione dell'attivita' ospedaliera ed il corretto
inquadramento delle prestazioni secondo le linee stabilite dagli
appositi provvedimenti regionali in materia di obiettivi di
produzione ospedaliera (recupero di efficienza, riduzione del tasso
di ospedalizzazione, miglioramento del rapporto costo/efficacia e
qualita'/quantita' delle prestazioni, propensione all'utilizzo del
D.H.);
- l'applicazione, per le attivita' di ricovero delle tariffe previste
dal tariffario corrente nel periodo;
- l'individuazione di specifici meccanismi di penalizzazione per il
rientro della spesa nei limiti concordati e delle modalita' di
fatturazione delle prestazioni da parte delle strutture private
erogatrici;
- la conferma dell'applicazione nei confronti delle strutture private
accreditate del principio dell'incompatibilita' assoluta del
personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, nonche' del
restante personale che comunque intrattiene rapporti con il Servizio
sanitario nazionale, e dell'applicazione, in caso di trasgressione,
delle penalita' gia' previste al punto A.6. dell'accordo;
- la circostanza che l'accreditamento operera' a condizione che la
struttura interessata sottoscriva un'apposita dichiarazione conforme
al modello allegato all'accordo, di condivisione, sul piano
negoziale, dei contenuti dell'accordo generale per il triennio
2001-2003 e di accettazione della remunerazione tariffaria
contrattualmente vigente tempo per tempo;
dato atto che l'accordo generale in esame riguarda l'ambito della
cardiochirurgia e dell'alta specialita' solo per quanto previsto
nella Parte I, e che per la parte economica e di definizione delle
prestazioni si fa rinvio a specifico successivo accordo;
ritenuto pertanto opportuno, urgente e conforme alla normativa
richiamata approvare l'allegata proposta di accordo con la spedalita'
privata;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41, dell'art. 33, comma 2 della L.R. 31/94 e successive
modificazioni e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Presidi ospedalieri dott.ssa Kyriakoula Petropulacos in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta
di accordo generale tra la Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata in via diretta ed
indiretta per il triennio 2001-2003, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare l'Assessore regionale alla Sanita' alla
sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi evidenziando come
l'accordo stesso sostituisca, a tutti gli effetti quanto previsto
negli accordi precedenti.
Accordo generale tra Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata in via diretta ed
indiretta ex art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni - Triennio 2001-2003
Piano dell'accordo
Considerazioni introduttive
Premesse
PARTE I (Parte comune ai settori di alta specialita', non alta
specialita' e neuropsichiatria)
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali
A.3.) Fatturazione e pagamenti
A.4.) Controlli
A.5.) Commissione paritetica
A.6.) Incompatibilita'
A.7.) Day hospital
A.8.) Assistenza indiretta
A.9.) Accordi speciali
A.10.) Recupero mobilita'
A.11.) Accesso alle strutture private accreditate
A.12.) Attivita' specialistica ambulatoriale
A.13.) Provvedimenti regionali
A.14.) Dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo
regionale 2001-2003
A.15.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regime
libero-professionale
PARTE II (Parte specifica non alta specialita')
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non
alta specialita'
B.3.) Budget
B.4.) La contrattazione locale
B.5.) Riqualificazione delle attivita'
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di
penalizzazione
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse
regionale
PARTE III (Parte specifica salute mentale)
C.1.) Tipologie di ricovero
C.2.) Modalita' di accesso
C.3.) Controlli e proroghe
C.4.) Tetto di spesa e penalizzazioni
C.5.) Tariffe
C.6.) Riferimenti
Allegati:
1) fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione
dell'Accordo regionale;
2) contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse
regionale di cui al punto B.7 dell'accordo generale.
La Regione Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS Emilia-Romagna, in
rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della
regione, di seguito individuate anche solo come "le parti",
nell'intento di proseguire e sviluppare ulteriormente il quadro
negoziale avviato per la prima volta nel 1996, concordano
sull'opportunita' di dar corso ad una nuova intesa che recepisca e
consolidi i contenuti delle precedenti rapportandoli al quadro
normativo attuale ed al mutato scenario rappresentato dall'evoluzione
in corso del sistema sanitario regionale.
Considerazioni introduttive
Le parti prendono atto che i contenuti dei precedenti Accordi
generali applicati per gli anni dal 1996 al 2000, sono stati
rispettati con la produzione di un monte prestazioni che, per
quantita' e tipologia, riflettono sostanzialmente i contenuti di
quanto concordato, anche in relazione all'esito della continua
attivita' di monitoraggio esercitata dalla Commissione paritetica
regionale, i cui lavori sono stati verbalizzati di volta in volta e
sono custoditi agli atti delle singole parti.
L'AIOP e l'ARIS, concordemente alla Regione, rendono atto che il
processo di accreditamento provvisorio delle strutture gia'
convenzionate o eroganti prestazioni di alta specialita', regolato
dall'art. 6, comma 6 della Legge 724/94 (1), cosi' come e' stato
concretizzato nella Regione Emilia-Romagna successivamente alla
sottoscrizione dei precedenti accordi generali per gli anni 1996 e
1997 ha salvaguardato con efficacia il principio di programmazione e
costruzione di un sistema misto pubblico-privato nell'organizzazione
ed erogazione dei servizi ospedalieri, delineando un modello efficace
di competizione regolata e concretizzando il principio della libera
scelta del cittadino, in un quadro di realizzata compatibilita'
finanziaria.
In attesa del completamento del processo di accreditamento
istituzionale, cosi' come attualmente disciplinato dall'art. 8-quater
del DLgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, il quale
demanda ad apposito provvedimento governativo la fissazione dei
criteri generali ed uniformi per l'applicazione dell'istituto, le
parti ritengono opportuno prorogare l'attuale regolamentazione
provvisoria, per una durata in ogni caso non superiore ad un
triennio, fermi restando gli eventuali adempimenti richiesti dalla
normativa regionale vigente in materia alla data di sottoscrizione
del presente accordo.
Le parti concordano nel ritenere la presente intesa, con riferimento
anche alle disposizioni di cui al comma 8, art. 32 della Legge 449/97
(2) e della Legge 448/98, quale presupposto, come avvenuto nei
precedenti accordi stipulati tra le stesse, per la dichiarazione di
funzionalita' alle scelte della programmazione regionale delle
strutture ospedaliere private accreditate, sia di alta che di non
alta specialita', salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di
indirizzo di cui all'art. 8-quater, comma 3, lettera b, del DLgs
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Premesse
La Regione Emilia-Romagna ribadisce la propria valutazione positiva
circa i risultati dell'attuale quadro negoziale, nell'ambito degli
accordi raggiunti, con l'ospedalita' privata, che ha consentito di
collocare all'interno della rete assistenziale integrata il circuito
degli ospedali privati provvisoriamente accreditati in questa
regione.
L'assetto negoziale ha consentito una sostanziale certezza del budget
di riferimento per il settore ed ha aperto la strada alla stipula di
contratti di fornitura aziendali che in molti casi hanno definito
tipologie e volumi di attivita' relativi all'intera gamma di offerta
(ricoveri ordinari, day hospital, LPR, attivita' specialistica
ambulatoriale) in un quadro di integrazione progressiva e di
sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato.
Il quinquennio di validita' degli accordi precedentemente stipulati
ha coinciso con il periodo di attuazione della rimodulazione della
rete ospedaliera regionale. Uno scenario d'insieme, ancora
necessariamente parziale, che mette comunque significativamente in
luce elementi di profonda trasformazione del sistema, ancora piu'
rilevanti se rapportati al quadro complessivo nazionale, verso il
quale la Regione Emilia-Romagna si pone in forte contro tendenza, con
una maggiore appropriatezza dei ricoveri ospedalieri, e una
significativa riduzione del tasso di ospedalizzazione dei cittadini
emiliano-romagnoli.
In questa regione sono stati quindi sostanzialmente raggiunti
obiettivi strategici del sistema pubblico sviluppando nel contempo
l'offerta privata.
Tutto cio' considerato e premesso,
si conviene
di regolamentare i rapporti ex art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni intercorrenti tra le parti
in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera
privata sulla base delle intese negoziali di cui al presente accordo,
i cui contenuti sono da ritenersi esaustivi rispetto alla precedente
disciplina pattizia.
Le statuizioni del presente accordo generale disciplinano i rapporti
di fornitura delle prestazioni ospedaliere di alta specialita', di
non alta specialita' e di neuropsichiatria, salva diversa specifica
indicazione contenuta nell'accordo stesso.
La validita' del presente accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere
dall'1/1/2001 per quanto attiene ai contenuti di carattere normativo,
fatta salva la necessita' di procedere a modifiche concordate. Le
previsioni di ordine economico hanno validita' annuale.
Parte I - Parte comune ai settori di alta specialita', non alta
specialita' e neuropsichiatria
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo
Il presente accordo individua 3 gruppi di strutture eroganti
(produttori) ai quali vengono correlati i relativi budget in base
alle funzioni svolte.
a) Ospedali privati di non alta specialita':
Questo gruppo di produttori eroga prestazioni che fanno riferimento a
2 tipologie di budget
1) prestazioni intra-Azienda Unita' sanitaria locale, vale a dire
rivolte a cittadini residenti nella Azienda Unita' sanitaria locale,
di competenza territoriale della struttura;
2) prestazioni extra-Azienda Unita' sanitaria locale, vale a dire
erogate a cittadini non residenti nella Azienda Unita' sanitaria
locale di competenza territoriale della struttura. Nella parte
specifica del presente accordo vengono definiti i relativi budget.
b) Ospedali privati che erogano prestazioni di carattere
neurospichiatrico
Questo gruppo di produttori ha un budget complessivo, per l'attivita'
di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico, che comprende sia i
cittadini residenti che non residenti nella Azienda Unita' sanitaria
locale, di competenza territoriale. L'individuazione di un budget
specifico rappresenta una novita' sostanziale dell'attuale accordo
rispetto ai precedenti, e si giustifica, oltre per quanto in seguito
oggetto di specifica intesa in materia di riorganizzazione
dell'attivita' prestata dalle strutture neuropsichiatriche, con la
peculiarita' di detto settore rispetto al meccanismo di remunerazione
(a tariffa giornaliera), alla valenza multizonale quanto a
provenienza degli accessi e alla tipologia di attivita' di carattere
prevalentemente residenziale.
c) Ospedali privati di alta specialita'
Questo gruppo di produttori individua gli ospedali privati di alta
specialita' per l'attivita' svolta in accreditamento. Per questo
gruppo il presente accordo regionale, nonche' quello specificatamente
siglato per l'attivita' individuata sono esaustivi dei rapporti che
tale tipologia di fornitori ha con il Servizio sanitario nazionale in
termini di budget, di meccanismi di controllo e di tipologie di
prestazioni commissionate.
Sono escluse dal presente accordo le Case di cura ex art. 26 della
Legge 833/78 (3) fatta eccezione per la casa di cura "Salus" (RN).
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali
Il sistema degli accordi contrattuali regionali con i produttori di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,
prefigurato dall'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 cosi' come
successivamente integrato e modificato, e' definito nella Regione
Emilia-Romagna dalla deliberazione della Giunta regionale 426/00, la
quale prevede che il contenuto contrattuale debba determinare in
maniera analitica i seguenti elementi strategici:
1) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
2) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima Azienda Unita' sanitaria
locale, si impegnano ad assicurare distinto per tipologia e per
modalita' di assistenza;
3) i requisiti del servizio da rendere in termini di accessibilita',
appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e
continuita' assistenziale;
4) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle
attivita' effettivamente rese;
5) il debito informativo delle strutture per il monitoraggio degli
accordi contrattuali e le procedure per il controllo esterno;
6) l'eventuale introduzione di un sistema di premio e penalizzazione
tariffaria e budgetaria, anche ulteriore rispetto ai budget di cui
alla presente intesa, relativo ai risultati conseguiti relativamente
ad efficienza, efficacia, appropriatezza, coerenza con gli obiettivi
strategici di riduzione del tasso di ospedalizzazione distribuito e
diversificato per ambiti territoriali, rispetto dei budget, aderenza
alla casistica concordata;
7) l'introduzione di indicatori adeguati per rendere oggettiva la
misura del livello di raggiungimento degli obiettivi.
Le parti, inoltre, ritengono che relativamente all'anno 2001 le
previsioni di cui al punto 2, alinea 8, del dispositivo della
deliberazione di Giunta regionale 426/00 in materia di abbattimento
tariffario in presenza di un numero di ricoveri superiore del 10%
all'atteso e pattuito ed eventuali ulteriori iniziative dirette a
limitare la capacita' produttiva, trovano riscontro applicativo nei
meccanismi di abbattimento tariffario previsti dalla presente intesa
nelle parti specifiche, significando che in sede di valutazione a
consuntivo dell'attivita' 2001 delle strutture private, la Regione
assumera' le iniziative del caso, ritenute necessarie per il rispetto
delle previsioni di cui sopra.
Per quanto riguarda le prestazioni di alta specialita', sia in
termini di tipologie che di volumi, il contratto regionale e' da
ritenersi esaustivo e nulla viene demandato in sede di contrattazione
locale.
Per tutto quanto riguarda la contrattualistica locale, si rimanda
alla Parte specifica del presente accordo, in quanto limitata alle
attivita' di non alta specialita'.
A.3.) Fatturazione e pagamenti
A.3.1) Fatturazione
Le prestazioni effettuate nei confronti dei cittadini residenti nella
regione sono fatturate alle Aziende Unita' sanitarie locali di
provenienza del paziente, in base al dato anagrafico risultante dalla
prescrizione medica al ricovero e dalla documentazione sanitaria
(tesserino sanitario); copia conforme della relativa fattura dovra'
essere inviata anche alla Azienda Unita' sanitaria locale di
competenza territoriale della casa di cura.
Nel caso sorgessero problematiche conseguenti alla errata
determinazione della residenza del paziente fa fede la fotocopia
della carta di identita' o l'eventuale autocertificazione prodotta
dal cittadino comprovante l'esatto domicilio ai fini
dell'individuazione dell'Azienda Unita' sanitaria locale presso la
quale lo stesso e' assistito. Ove tale indicazione risultasse
comunque errata per cause non ascrivibili alla struttura di ricovero
sara' cura dell'Azienda Unita' sanitaria locale destinataria della
fattura prendere in carico la posizione, effettuare le opportune
ricerche per appurare l'effettiva residenza del ricoverato ed
attivare le procedure di compensazione della mobilita' sanitaria.
Le prestazioni erogate a cittadini provenienti da fuori regione
verranno fatturate all'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza
territoriale della casa di cura, con l'indicazione del codice fiscale
del soggetto ricoverato e della regione o Stato estero di
provenienza, in conformita' alle vigenti convenzioni internazionali.
Le prestazioni a cittadini non residenti e non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, ne' coperti dalle disposizioni internazionali in
materia di reciprocita', verranno comunque erogate secondo la
disciplina ministeriale vigente e non saranno comunque conteggiate
nel budget.
Il volume di fatturato relativo ai residenti fuori regione non viene
conteggiato nel budget, ne' l'accesso e' sottoposto a condizionamenti
o limitazioni da parte delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.
La Regione si riserva il recupero delle somme derivanti dal mancato
riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti
dalle Regioni di residenza dei cittadini, informando le strutture
private interessate sui casi e garantendo il coinvolgimento delle
stesse nelle procedure di definizione delle contestazioni.
A.3.2) Pagamenti
Le prestazioni a cittadini residenti nell'Azienda Unita' sanitaria
locale di competenza territoriale della struttura privata e a
cittadini residenti fuori - regione o stranieri, fatturate in modo
separato, verranno pagate dalla stessa Azienda Unita' sanitaria
locale entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura, in
deroga a quanto stabilito dalla DGR 379/96, allegato 1, paragrafo
"A.7".
Le prestazioni a cittadini residenti in altre Aziende Unita'
sanitarie locali della regione, fatturate separatamente alle stesse
Aziende Unita' sanitarie locali di provenienza, e inviate in copia
conforme anche alla Azienda Unita' sanitaria locale di competenza
territoriale della casa di cura, saranno pagate dalla Azienda Unita'
sanitaria locale di provenienza del cittadino nello stesso termine
sopra stabilito.
La Regione dovra' ricevere in copia conforme, dalla struttura
emittente, le fatture relative ai ricoveri di cittadini extra-regione
o stranieri, debitamente riepilogate e totalizzate nella lettera di
invio. Alla scadenza dei 90 giorni dalla data di emissione ed in
coincidenza con la successiva erogazione periodica del finanziamento
alle Aziende Unita' sanitarie locali, la Regione si impegna a
verificare con l'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza
territoriale gli eventuale mancati pagamenti.
A.3.3) Factoring
in facolta' delle strutture sanitarie interessate, che comunque
intrattengono rapporti con le Aziende Unita' sanitarie locali, o
Ospedaliere (accreditamento, convenzioni, appalti per fornitura di
servizi, contratti sperimentali, prestazioni ospedaliere ed
ambulatoriali, ecc.) attivare nei confronti delle Aziende le normali
formule di finanziamento e anticipo commerciale (factoring, cessione
di credito, delega all'incasso, cessione in monte dei crediti futuri
ecc.) esclusivamente per fatture relative a cittadini della regione
Emilia-Romagna e per fronteggiare gli eventuali ritardi nel pagamento
delle partite scadute o da scadere.
In caso di ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni rispetto alla
scadenza dei 90 giorni previsti, si stabilisce che le strutture
interessate potranno attivare l'istituto del factoring "pro-soluto"
(factoring senza rivalsa, anche secondo la tipologia della cessione
in monte dei crediti futuri), mediante il quale il credito verso
l'Azienda Unita' sanitaria locale viene irrevocabilmente ceduto ad un
istituto finanziario in modo definitivo e con garanzia del pagamento
a carico del debitore; le commissioni dovute all'istituto e gli
interessi decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento sono a
carico del debitore (Azienda Unita' sanitaria locale e Regione) e
dovranno essere pagate al factor a maggiorazione del credito o
separatamente, secondo le modalita' contrattualmente stabilite.
L'istituto finanziario potra' essere prescelto dal debitore ed il
nominativo dovra' essere comunicato almeno 15 giorni prima della
scadenza di pagamento; in tal caso le condizioni contrattuali del
rapporto di cessione del credito dovranno salvaguardare il principio
della totale assenza di oneri finanziari e per commissioni a carico
del cedente e rispettare le modalita' concordate al presente
paragrafo.
In mancanza della indicata designazione da parte del debitore,
nonche' in caso di sua inerzia, la casa di cura potra' scegliere un
istituto di suo gradimento e le condizioni contrattuali praticate
dovranno ritenersi accettate dalla controparte, impegnandosi al
contempo il creditore a ricercare un assetto degli oneri addossabili
al debitore vantaggioso e sostenibile, comunque non lontano dalla
media dei prezzi di mercato per cessioni di credito "pro-soluto"
verso la P.A.
Quanto concordato al presente paragrafo costituisce variazione, per
quanto di ragione e rispetto alle parti firmatarie del presente
Accordo, dell'intesa regionale stipulata nel 1992 ai sensi della L.R.
n. 38 del 5/5/1990 e recepita con DGR n. 6189 del 15/12/1992.
A.4.) Controlli
Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli
ispettivi sulle prestazioni erogate, l'esito degli stessi derivante
dalla definizione della controversia formalizzata con le consuete
modalita' in sede locale (acquiescenza, transazione o devoluzione al
collegio arbitrale) dovra' essere regolarizzato contabilmente con
l'apposita nota di accredito (una per ognuna delle tre casistiche
sopra descritte), inviata all'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per effettuare i necessari conguagli.
A.4.1) Controlli per prestazioni di non alta specialita'
I controlli per prestazioni di non alta specialita' dovranno essere
effettuati con periodicita' almeno trimestrale, onde permettere alle
strutture una operativita' contabile garantita da sufficienti margini
di certezza.
Mentre per le prestazioni intra-Azienda Unita' sanitaria locale i
controlli sono svolti dalla Azienda di competenza territoriale, per
le prestazioni extra-Azienda Unita' sanitaria locale potranno essere
svolti sia da questa che dalla Azienda Unita' Unita' sanitaria locale
destinataria delle fatture, previo accordo tra le medesime, onde
evitare un raddoppio delle attivita' e l'utilizzo di criteri ed
indirizzi interpretativi differenti.
Si ritiene opportuno altresi' che l'attivita' di controllo sia
concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura
controllata ed alla presenza di un contraddittorio medico idoneo.
Deve essere garantito il rispetto della normativa sulla privacy.
Sono applicati i criteri e le modalita' stabilite dall'Allegato 8
alla DGR 1505/01 e successive modificazioni, secondo il principio
dell'equita' e della parita' tra strutture pubbliche e private.
A.4.2) Controlli per prestazioni di alta specialita'
I controlli per prestazioni di alta specialita' rientrano
nell'attivita' di audit clinico svolta dall'Agenzia sanitaria
regionale. Saranno svolti secondo le modalita' procedurali previste
dall'istituto dell'accreditamento volontario e secondo i criteri, ove
compatibili, di cui al punto precedente. Le conseguenze economiche
che promanano dall'esito dei controlli verranno regolarizzate nei
confronti dell'Azienda Unita' sanitaria locale di assistenza del
paziente se residente in regione o dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di competenza territoriale della struttura, se residente extra
regione.
A.4.3) Tempistica dei controlli
Coerentemente a quanto stabilito nelle indicazioni regionali circa i
tempi di esecuzione dei controlli e di componimento delle
contestazioni in relazione alla mobilita' ospedaliera tra Aziende
sanitarie della regione, i servizi preposti delle singole Aziende
Unita' sanitarie locali dovranno inderogabilmente portare a
compimento i controlli sui ricoveri effettuati dagli ospedali privati
entro 60 giorni dalla validazione delle relative SDO operata dalla
Regione, cosi' come le relative controdeduzioni dovranno essere
prodotte entro i successivi 60 giorni.
A.4.4) Clausola arbitrale
Il sistema di controllo organizzato dalle Aziende Unita' sanitarie
locali con il coordinamento della Regione e dell'Agenzia e
finalizzato a prevenire e segnalare gli eventuali effetti distorsivi
dell'applicazione del nuovo sistema tariffario deve essere orientato,
in primo luogo, a fornire un servizio di collaborazione e supporto
alle strutture, al fine di garantire, al contempo, la prevenzione di
eventuali comportamenti opportunistici da parte degli operatori e la
salvaguardia dei livelli di qualita' assistenziale.
Qualora l'attivita' di controllo dovesse rilevare contestazioni agli
operatori delle strutture interessate, con conseguenze sull'attivita'
in accreditamento derivanti da una diversa valorizzazione dei casi
trattati o incidenti, in termini di appropriatezza dei ricoveri e di
congruita' delle risorse sulla corretta osservanza delle regole di
scambio o comunque, suscettibili di concretizzare un danno economico
per l'una o l'altra parte, la controversia eventualmente insorta
verra' devoluta su iniziativa di anche una sola delle parti, ad una
commissione arbitrale insediata a livello di ogni Azienda Unita'
sanitaria locale composto da 5 membri nominati, i primi quattro, due
per ciascuno, dalle parti (Casa di cura e Azienda Unita' sanitaria
locale), ed il quinto dai primi quattro all'unanimita'; la nomina del
quinto membro, in caso di disaccordo dei primi quattro, e' effettuata
dall'Assessore regionale alla Sanita' all'interno di una rosa di tre
nominativi proposti dalla Commissione paritetica e prescelti tra
esperti non contigui per motivi professionali o di servizio alle
parti in causa.
L'insediamento dovra' avvenire entro 30 giorni dalla decisione di
voler attivare la commissione arbitrale, con proroga di 10 giorni per
la nomina del quinto arbitro, e dovra' emettere la propria decisione
entro due mesi dall'insediamento. Gli arbitri decideranno quali
amichevoli compositori ispirandosi alle norme ed alle direttive
regionali e nazionali in materia di accreditamento, di tariffe a DRG
e di controlli e, ove non possibile, secondo equita'; alla loro
decisione le parti dovranno attenersi in modo vincolante.
Tale clausola e' operativa anche in ordine a contestazioni gia'
insorte o comunque relative a ricoveri precedenti. La Commissione
operera' in coerenza con quanto stabilito dal livello regionale e
nazionale in materia di controlli sulle attivita' di ricovero e
compilazione della scheda nosologica e secondo criteri di parita' e
di equita' tra pubblico e privato accreditato.
A.5.) Commissione paritetica
Come gia' previsto dagli accordi generali sottoscritti per gli anni
1996-2000, e' istituita una Commissione paritetica AIOP-ARIS/Regione
alla quale e' attribuito il compito di monitorare l'andamento
finanziario e progressivo del presente accordo, nonche' le sue
modalita' applicative, e di formulare eventuali proposte di modifica
e completamento dell'accordo stesso da sottoporre al vaglio delle
parti firmatarie e da recepirsi nei successivi accordi.
La Commissione e' composta da n. 4 membri, 2 designati congiuntamente
dalle Associazioni private firmatarie del presente accordo e 2
nominati dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna, di cui 1 e' individuato nel Responsabile del
Servizio Presidi ospedalieri, il quale ha anche compito di coordinare
la Commissione. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai
componenti e custodito agli atti dell'Assessorato regionale alla
Sanita'.
L'AIOP si impegna a fornire trimestralmente alla Commissione
paritetica ed alla Regione i dati relativi al fatturato delle
strutture aderenti dettagliati secondo quanto concordato. La
Commissione paritetica, sulla base delle verifiche e del confronto
con i dati risultanti dal sistema informativo regionale, approva i
rendiconti infrannuali e i consuntivi annuali. A seguito
dell'approvazione la Regione trasmette i dati alle Aziende sanitarie.
A.6.) Incompatibilita'
Si ribadisce l'incompatibilita' assoluta del personale dipendente dal
Servizio sanitario nazionale, nonche' del restante personale,
compreso quello universitario integrato, che comunque intrattiene
rapporti con il Servizio sanitario nazionale, a prestare la propria
attivita' nei confronti delle strutture accreditate.
vietato pertanto per dette strutture avere nel proprio organico, o in
qualita' di consulente, personale medico e non in posizione di
incompatibilita'. Il principio dell'incompatibilita' deve intendersi
riferito all'attivita' professionale sanitaria a qualsiasi titolo
espletata da personale medesimo presso la struttura accreditata, ivi
compresa l'attivita' libero-professionale nei confronti di pazienti
paganti in proprio.
Sono fatti salvi eventuali specifici accordi intervenuti in merito
tra gli enti pubblici preposti all'erogazione di prestazioni
sanitarie (Aziende sanitarie e Universita', quest'ultima per la
specifica funzione didattica e comunque nel rispetto del Protocollo
d'intesa Regione - Universita') e le strutture private accreditate
interessate, per attivita' svolte nell'ambito di programmi aziendali,
con particolare riferimento agli aspetti di continuita'
assistenziale, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Al riguardo la parte privata conferma l'impegno dei singoli Ospedali
privati a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna una somma pari a
10 volte il valore tariffario delle singole prestazioni effettuate
per ciascuna violazione che, a seguito di accertamenti, dovessero
essere rilevate in materia di incompatibilita' per il personale
medico, significando che in tutti i casi in cui si dovesse fare
applicazione delle penalita' sopra previste, e' fatta salva la
facolta' della Regione di esigere l'eventuale maggior danno, ai sensi
dell'art. 1382 Codice civile (4), da liquidarsi di comune accordo, o,
in difetto dal giudice civile, salva l'assunzione da parte della
Regione di ogni altra iniziativa o provvedimento conforme alla legge.
Quanto sopra e' legittimamente applicabile fatti salvi i casi in cui
i sanitari interessati, con apposita autocertificazione rilasciata
alle strutture, a disposizione delle Aziende Unita' sanitarie locali
e della Regione, ai sensi del DLgs 403/98 e successivi concernenti la
semplificazione amministrativa, abbiano attestato regolarmente la
sussistenza della propria compatibilita' ad operare presso istituti
accreditati.
A.7.) Day hospital
Come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del
17/9/1996, pienamente applicabile anche al settore privato
ospedaliero, gli ospedali privati interessati potranno attivare i
posti letto di day hospital (DH) con procedura semplificata, vale a
dire mediante l'adozione, da parte dell'organo deliberativo di ogni
struttura, dell'atto regolamentare rispondente alle indicazioni di
cui alla citata delibera e dando la comunicazione conseguente
all'Assessorato regionale alla sanita' e all'Azienda Unita' sanitaria
locale competente; tale procedura semplificata e' valida solo nei
casi che i PL di DH rientrino nel 10% del totale, non siano in
incremento e non definiscano una struttura separata, vale a dire
facciano parte di UO esistenti.
I ricoveri in PL di DH potranno essere eseguiti solo in reparti
appositamente cosi' organizzati e secondo le modalita' previste nelle
"Linee guida per il corretto funzionamento e potenziamento dei posti
letto di assistenza a ciclo diurno (day hospital)" di cui alla
deliberazione di Giunta regionale citata.
Non piu' del 10% dei PL autorizzati di ogni struttura potranno essere
adibiti alla funzione di DH e tutti, salvo i DH gia' autorizzati in
precedenza, dovranno trovare origine da una riconversione o
trasformazione dell'esistente in termini di PL ordinari.
La regolamentazione interna concernente l'organizzazione del DH
potra' essere ispirata, in via sperimentale, al cd "modello
dipartimentale" (modello organizzativo di tipo trasversale che
comprende piu' unita' funzionali).
A.8.) Assistenza indiretta
Il regime di assistenza indiretta, come prevista dalle normative
vigenti, permane fino al 31/12/2001, salvo diverse indicazioni che
pervengano a livello nazionale. Come previsto dalla legge finanziaria
per l'anno 2001, art. 92, comma 16 sono escluse dall'assistenza
indiretta le prestazioni erogate da personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale in regime di attivita' libero professionale
extramuraria, cosi' come e' esclusa per l'attivita' erogata in regime
di ricovero libero professionale intramoenia presso ospedali privati
non accreditati che abbiamo stipulato accordi specifici con le
Aziende sanitarie pubbliche.
L'assistenza indiretta puo' essere erogata solo da ospedali privati
non accreditati e dai reparti non accreditati delle strutture di alta
specialita'.
Il budget stanziato per l'anno 2001 ammonta a Lire 7.000.000.000
(pari a Euro 3.615.198).
Il budget previsto, definito su base storica, e' rigido, e il suo
andamento viene monitorato con la medesima tempistica definita per
gli altri budget.
Lo sfondamento del budget determina, previa consultazione della
Commissione paritetica, la sospensione dell'erogazione delle
prestazioni in forma indiretta.
A.9.) Accordi speciali
La Regione e/o le Aziende sanitarie pubbliche potranno avviare
specifiche trattative, con la partecipazione dell'AIOP e dell'ARIS,
con singoli ospedali privati per regolare i reciproci rapporti per
rispondere a specifiche esigenze. Qualora tali nuovi ed aggiuntivi
accordi dovessero comportate un incremento del valore della
produzione, il relativo carico finanziario potra' essere previsto con
la dotazione di risorse aggiuntive rispetto al budget concordato;
tali risorse non dovranno essere considerate al fine del calcolo
delle penalita'.
Tutto quanto suddetto prestando attenzione ai contenuti di cui al
successivo punto B.4.1.) ed al punto B.8.) al fine di evitare
sovrapposizioni e duplicazioni.
A.10.) Recupero mobilita'
Le parti private si impegnano a porre in essere le condizioni
affinche' si possa pervenire, come obiettivo generale, ad un recupero
della mobilita' passiva extra-regionale, utilizzando le opportune
tecniche di circolazione dell'informazione relativa al proprio
panorama produttivo e tecnologico ed al livello di comfort ambientale
offerto.
Il punto 4.1. dell'Accordo generale per gli anni 1999-2000, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1384,
prevedeva l'incremento per ogni anno, a partire dall'anno 2000, del
budget per l'assistenza ospedaliera diretta di una quota del recupero
della mobilita' extra regionale verificatasi nell'anno precedente.
Poiche' non e' materialmente possibile calcolare quanta parte
dell'eventuale recupero sia da addossare al settore privato o
pubblico, si stabilisce che al privato sia fortettariamento
attribuita una quota dell'eventuale recupero finanziario,
registratosi rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di
attivita' svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come
numero di ricoveri per alta e non alta specialita' e come numero
giornate di degenza per la psichiatria, a favore di cittadini
residenti in Emilia-Romagna sul totale delle attivita' svolte a
carico del Servizio sanitario nazionale dal complesso delle strutture
regionali. Tale percentuale deve essere calcolata separatamente per
le strutture di alta e non alta specialita' e neuropsichiatria in
relazione alle specifiche attivita' svolte.
Sulla base delle risultanze che saranno comunicate dall'Assessorato
regionale alla Sanita' in esito alle informazioni sulla mobilita'
interregionale (presumibilmente a luglio/agosto di ogni anno rispetto
all'anno precedente), si procedera' all'integrazione dei volumi
contrattati tenendo conto degli eventuali recuperi ed incrementando
proporzionalmente i singoli budget. Tale integrazione riguardera' il
budget dell'anno in corso di validita' e verra' commisurato ai
singoli ambiti territoriali in sede di commissione paritetica e
successivamente comunicata alle Aziende Unita' sanitarie locali.
A.11.) Accesso alle strutture private accreditate
L'accesso alle strutture private accreditate e' pienamente libero,
senza vincoli o impegnative, sulla base della semplice prescrizione
medica.
Le strutture accreditate potranno accogliere anche pazienti paganti
in proprio o ristornati dalle compagnie di assicurazione, senza
pregiudizio per l'attivita' assistenziale riferita al Servizio
sanitario nazionale. Tale quota di fatturato non potra' generare
limitazioni di sorta, ne' riversarsi sul budget pubblico di
competenza anche ai soli fini statistici.
A.11.1) Differenza per conforto alberghiero
La remunerazione per differenze di conforto alberghiero di ogni tipo
pagata direttamente dal ricoverato resta completamente liberalizzata
e riservata alla insindacabile decisione dell'amministrazione di ogni
struttura privata, con obblighi di trasparenza, pubblicita' delle
tariffe e corretta comunicazione.
A.13.) Provvedimenti regionali
La Regione si impegna a garantire l'uniforme applicazione a livello
regionale dei criteri e delle modalita' di svolgimento dei rapporti
concordati e a tenere in conto quanto previsto nel presente
protocollo d'intesa nell'adozione di provvedimenti che abbiano
riflessi sul presente accordo.
A.14.) Dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo
regionale 2001-2003
L'accreditamento per gli anni 2001 e seguenti operera' a condizione
che la struttura interessata sottoscriva la dichiarazione apposita,
conforme al modello allegato sub 1), tramite la quale ogni erogatore
attestera' di condividere anche sul piano negoziale i contenuti della
presente intesa e di accettare la remunerazione tariffaria
contrattualmente vigente tempo per tempo.
A.15.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regine libero
professionale
In materia di attivita' libero professionale esercitata all'interno
di strutture private e con riferimento a prestazioni in
accreditamento, vi e' tra le parti una diversa posizione circa la
possibilita', stante l'attuale legislazione, di poter estendere
analogicamente alle strutture private la stessa disciplina gia'
prevista per le strutture pubbliche.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ritiene che tale
disciplina sia vigente per i professionisti dipendenti del Servizio
sanitario nazionale, mentre AIOP e ARIS ritengono che una disciplina
consimile sia applicabile per analogia anche ai propri medici
strutturati e non strutturati, e di conseguenza alle prestazioni rese
in accreditamento.
Si concorda pertanto di attendere in relazione a tale questione
l'esito dei chiarimenti che dovranno essere emanati dal Ministero
della Sanita'. In caso di esito favorevole alla possibilita' di
attivazione, la relativa disciplina potra' essere concordata secondo
i contenuti gia' oggetto di confronto nel corso della presente
trattativa.
Parte II - Parte specifica non alta specialita'
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private
Gli ospedali privati provvisoriamente accreditati di non alta
specialita' dell'Emilia-Romagna sono accreditati ai sensi dell'art,
6, comma 6 della Legge 724/94 (accreditamento automatico), fino alla
completa definizione del sistema di accreditamento istituzionale di
cui all'art. 8-quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e, in ogni caso, per una durata non superiore ad un
triennio dalla data di sottoscrizione del presente accordo, fermi
restando gli eventuali adempimenti in applicazione della normativa
regionale in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale
vigente alla medesima data.
Ai fini del presente accordo, si precisa che gli ospedali privati
sono accreditati:
- per le funzioni esercitate in accreditamento alla data della sua
sottoscrizione;
- per quelle diverse la cui domanda di esercizio, concordata con la
Azienda Unita' sanitaria locale perche' conforme alla programmazione
locale delle attivita', sia stata accolta secondo le procedure
previste dalla normativa regionale e non costituisca ampliamento
della ricettivita' della struttura. La riconversione dei posti letto
privati accreditati esistenti alla data di sottoscrizione del
presente accordo, se comportante una maggiore spesa per le
prestazioni correlate, potra' essere attuata solo con il reperimento
in sede locale di risorse aggiuntive rispetto al budget qui
concordato.
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non
alta specialita'
B.2.1) Attivita' intra regione
Alla produzione ospedaliera privata regionale si applicano le tariffe
massime stabilite, in materia di non alta specialita', dai vigenti
provvedimenti regionali, con riferimento alla fascia B. Le variazioni
o le modifiche che verranno apportate all'attuale sistema tariffario
deliberato nel corso dell'anno 2001 debbono essere congruenti con
quanto definito in termini di budget nei presenti accordi.
In caso contrario si procedera' ad una revisione degli accordi in
essere, essendo l'assetto tariffario condizione determinante per
l'accettazione dell'intesa.
B.2.2) Attivita' extra regione
Circa le tariffe applicabili alle prestazioni fornite in mobilita'
extra - regionale sono fatti salvi i contenuti applicativi delle
eventuali decisioni della conferenza Stato - Regioni; tali atti
potranno stabilire il ricorso ad un unico tariffario nazionale con
validita' per tutte le prestazioni erogate in mobilita' extra -
regionale indipendentemente dalla regione di produzione.
Fino a che tale disciplina non sara' resa operativa si applicano le
disposizioni tariffarie vigenti in ambito regionale.
In materia di prestazioni neuropsichiatriche le parti si danno atto
che, in caso di retroattivita' della tariffa unica nazionale,
dovranno essere stabiliti in sede regionale dei contemperamenti atti
ad evitare l'impatto negativo conseguente all'eventuale immissione
nel sistema tariffario di un diverso criterio di remunerazione delle
prestazioni (a caso trattato invece che a diaria giornaliera).
B.2.3) Attivita' ospedaliera riabilitativa
Allo stato attuale si riconosce che gli ospedali privati
riabilitativi o aventi reparti riabilitativi (comprese le attivita'
pneumologiche) erogano prestazioni ascrivibili ai reparti codice 56
e/o 60, in funzione delle vigenti autorizzazioni e del contenuto
degli accordi locali. Le parti private prendono atto che e' in fase
di progettazione a livello regionale un diverso assetto della
disciplina dei requisiti delle stesse strutture e che pertanto la
griglia di classificazione dei reparti potra' essere rivista.
Considerati i riflessi di tali determinazioni sull'equilibrio
economico del presente Accordo, i provvedimenti correlati alla
revisione di classificazione e tariffaria di cui sopra saranno
oggetto di confronto specifico tra le parti.
B.3.) Budget
L'attivita' ospedaliera in accreditamento degli ospedali privati
eroganti prestazioni di non alta specialita' da' luogo
all'identificazione di 2 tipi di budget che si riflettono, anche
tramite appositi meccanismi di riduzione delle prestazioni in
eccesso, nella definizione di due tetti di spesa confluenti
nell'unico budget regionale, nonche' nella previsione di un budget di
settore, innovativo rispetto alle precedenti annualita', che
comprende l'attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica e parimenti
confluisce nel budget regionale:
A) prestazioni intra-Azienda Unita' sanitaria locale: erogate dagli
ospedali privati a cittadini residenti nell'Azienda Unita' sanitaria
locale di competenza territoriale della struttura (budget 1), non
comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico;
B) prestazioni extra-Azienda Unita' sanitaria locale: erogate dagli
ospedali privati a cittadini non residenti nell'Azienda Unita'
sanitaria locale di competenza territoriale della struttura (budget
2) non comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e
neuropsichiatrico;
C) prestazioni intra ed extra Azienda Unita' sanitaria locale:
erogate dagli ospedali privati per l'attivita' di tipo psichiatrico e
neuropsichiatrico sia a cittadini residenti che non residenti
nell'Azienda Unita' sanitaria locale, di competenza territoriale
della struttura (budget 3 - vedasi in seguito parte specifica).
Le parti prendono atto che tale ripartizione della spesa nei primi
due ambiti, operata per la prima volta a partire dal 1997, ha
permesso di rendere praticabili varie soluzioni di collaborazione tra
Aziende Unita' sanitarie locali, e gli ospedali privati, al punto che
e' generalizzata la pratica di concludere accordi locali attuativi
della programmazione e degli indirizzi produttivi adottati in ogni
realta' aziendale.
Per quanto attiene al terzo ambito, la cui previsione innovativa e'
prerogativa del presente accordo, si giustifica, oltre che per quanto
in seguito oggetto di intesa in materia di riorganizzazione
dell'attivita' prestata dalle strutture neuropsichiatriche, con la
peculiarita' di detto settore sia rispetto al particolare meccanismo
di remunerazione (a tariffa giornaliera), sia in funzione della
valenza multizonale quanto a provenienza degli accessi e della
tipologia dell'attivita' di carattere prevalentemente residenziale.
L'attuale produzione del comparto privato ospedaliero di non alta
specialita', anche in forza di dette intese locali ed in seguito ad
ampie riconversioni dei reparti secondo i criteri stabiliti dalla
programmazione regionale (attivazione della lungodegenza, istituzione
generalizzata dei DH, riconversione delle medicine e delle chirurgie
a funzioni carenti in ambito locale) e' pertanto in linea con gli
orientamenti vigenti e con le esigenze emerse in ogni Azienda, a
seguito dell'impegno alla trasformazione del sistema regionale
attivato in questi anni.
Il budget complessivo di seguito concordato, sia per quanto concerne
le prestazioni intra Azienda Unita' sanitaria locale, sia per le
prestazioni extra Azienda Unita' sanitaria locale, e' da ritenersi
congruo in relazione all'attivita' erogata e che si prevede di
erogare rispetto ai fabbisogni rilevati e compatibile con le risorse
del sistema.
a) Budget di riferimento per le attivita' intra aziendali di ricovero
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta
specialita' (determinato sulla base delle indicazioni di fabbisogno
provinciale rappresentate dalle Aziende Unita' sanitarie locali)
(Budget 1):
Budget 2001
Budget 1 (= 2000 + Villa Serena di Forli' + Cardinal Ferrari)
Lire Euro
Piacenza 30.422.000.000 15.711.651,78
Parma 34.360.418.000 17.745.674,93
Reggio Emilia 19.292.000.000 9.963.486,50
Modena 22.276.128.200 11.504.660,09
Bologna e provincia 67.612.793.400 34.919.093,62
Ferrara 16.960.000.000 8.759.109,01
Ravenna (**) 31.934.853.000 16.492.975,15
Forli' 17.210.160.000 8.888.305,87
Cesena 23.002.000.000 11.879.541,59
Rimini 25.544.000.000 13.192.375,03
Totale 288.614.352.600 149.056.874,00
(**) Budget comprensivo dell'attivita' socio-sanitaria contrattata
localmente con la CdC Stacchini
La composizione del budget 2001 si caratterizza per i seguenti
aspetti (alcuni gia' consolidati da tempo):
- il budget di Forli' e' stato incrementato della quota relativa a
Villa Serena, che e' tornata a far parte dell'AIOP.
- Il budget di Rimini tiene conto degli accordi intervenuti in sede
locale.
- E' stato inserito un budget d'ingresso per il Cardinal Ferrari in
parte sulla provincia di Parma e in parte sul budget extra Azienda
Unita' sanitaria locale in riferimento all'accordo con la Azienda
Unita' sanitaria locale di Piacenza per gli importi gia' concordati
con la struttura. Per utenti residenti in altre province le Aziende
territorialmente competenti potranno contrattare ulteriori importi
extrabudget di cui si terra' conto nella definizione del budget extra
Azienda Unita' sanitaria locale 2002.
b) Budget di riferimento per le attivita' extra aziendali di ricovero
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta
specialita' (Budget 2): viene determinato per il 2001 in Lire
45.535.464.600 pari a Euro 23.517.105.
c) Budget di riferimento per l'attivita' psichiatrica e
neuropsichiatrica degli ospedali privati (Budget 3): viene
determinato in Lire 56.288.380.674 pari a Euro 29.070.523.
Per quanto concordato sopra nella presente intesa, il tetto di spesa
complessivo per le strutture di non alta specialita', viene quindi
fissato per l'assistenza diretta in Lire 390.438.197.874 pari a Euro
201.644.501.
B.4.) La contrattazione locale
B.4.1) Per l'erogazione di prestazioni di non alta specialita',
all'interno del budget fissato dall'accordo regionale, al fine di
conseguire gli obiettivi di salute fissati dalla programmazione
nazionale e regionale, le Aziende Unita' sanitarie locali definiscono
i contratti aziendali coinvolgendo le strutture accreditate presenti
nell'ambito territoriale di propria competenza, o quelle che si
trovano in ambiti limitrofi per definire le modalita' di erogazione
delle prestazioni comportanti volumi rilevanti di attivita'
(superiori ad un miliardo di Lire - pari a 516.456,90 Euro - di spesa
storica 2000). Le strutture private accreditate si impegnano,
ciascuno per la propria struttura e/o in associazione, a garantire il
rispetto della pattuizione contrattuale in termini di volumi e
tipologie di attivita' attesi, di garanzie per gli utenti e di
responsabilita' sui risultati produttivi attesi.
Gli accordi contrattuali stipulati in sede locale dovranno inoltre
essere formulati secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 della
deliberazione di Giunta regionale 426/00, tenendo conto dei seguenti
fattori ed eventualmente adattando le intese gia' intercorse ai
contenuti minimi esplicitamente richiamati in detto allegato:
- la contrattazione locale, per quanto attiene alla presente intesa,
dovra' essere condotta con gruppi di produttori facenti capo alle
articolazioni territoriali rappresentative dei soggetti firmatari
dell'accordo generale;
- l'accordo regionale vigente al momento della sottoscrizione
dell'accordo contrattuale in sede locale funge da intesa-quadro da
cui dipendono principi e linee guida utili per orientare la
contrattazione locale e la cui deroga, ove se ne ravvisi la
necessita', deve essere esplicitamente motivata ed espressamente
accettata dalle parti; in particolare dovranno essere osservate le
linee guida previste al successivo punto 4.2 del presente accordo, in
merito alle caratteristiche del contenuto pattizio e degli indirizzi
produttivi di ogni struttura coinvolta;
- in sede di accordi locali non potranno essere previste penalita'
specifiche rispetto al sistema regionale; fatte salve le situazioni
in cui consensualmente si prevedano forme di penalita' che
intervengono a fronte della non adozione di comportamenti produttivi
concordati;
- la contrattazione locale dovra' indicare la prevedibile quota di
ricoveri oggetto di invio diretto agli ospedali privati da parte
della struttura pubblica;
- tale quota di prevedibile invio diretto costituisce il limite oltre
il quale dovra' essere prevista una integrazione ai contenuti
contrattuali con conseguente assegnazione di risorse aggiuntive
corrispondenti;
- sulla base di eventuali necessita' aziendali la contrattazione
locale potra' prevedere l'assegnazione di risorse aggiuntive rispetto
ai budget previsti nella presente intesa, per lo sviluppo di
specifici programmi aziendali compatibili con le indicazioni
programmatiche della Regione.
B.4.2) Contrattazione locale - ulteriori indicazioni
I budget 1 e 2 di cui al precedente punto B.4. sono relativi
all'attivita' di ricovero ospedaliero, fatte salve le note specifiche
ivi evidenziate.
Prevedono una quota di LPR nell'ambito provinciale secondo le
necessita' della pianificazione aziendale, individuata
orientativamente nel 20% dell'attivita' privata accreditata in
termini di utilizzo dei PL.
La quota complessiva di LPR delle strutture private in ambito
aziendale e' pertanto coerente con la composizione dell'offerta
pubblica ospedaliera regionale.
Gli indirizzi produttivi e le tipologie di prestazioni contrattate
non sono a copertura di tutta la capacita' dei singoli produttori, ma
indicano le reali necessita' del committente secondo il criterio
della non pervasivita' della contrattazione, lasciando alle strutture
un margine di autonomia produttiva e competitivita', comunque
improntata ai canoni dell'appropriatezza e dell'efficacia.
Nell'ambito delle funzioni contrattate i volumi acquisiti dovranno
essere congrui rispetto ai requisiti dell'accreditamento dei reparti,
secondo un principio quantitativo di "sostenibilita'" nel rapporto
tra entita' economica delle prestazioni e costi affrontati per
produrle, pur nell'ambito del principio della non pervasivita'.
I suddetti accordi non dovranno pertanto delimitare la produzione di
ogni struttura aderente all'intesa (a tal fine saranno operanti i
limiti apposti nel presente accordo), ma stabilire, secondo criteri
di equita' tra strutture pubbliche e private nella scelta delle
funzioni da riconvertire e nella attribuzione delle specialita' da
esercitare, la quantita' e la tipologia di prestazioni da fornire in
via prioritaria e in conformita' ai piani di attivita' locali,
restando impregiudicato il quadro del livello tecnologico -
professionale e la diversificazione specialistica propri di ogni
struttura, che resta accreditata ed abilitata ad erogare prestazioni
intra ed extra - Azienda Unita' sanitaria locale, nonche' fuori
regione, per tutte le funzioni autorizzate.
Nel caso in cui, trascorsi 30 giorni dalla definizione degli
obiettivi della programmazione aziendale, si riscontri il mancato
raggiungimento degli accordi a livello locale e persista incongruenza
tra gli obiettivi citati e l'attivita' esercitata dalle strutture
private la contrattazione verra' condotta a livello regionale con la
partecipazione delle parti interessate e delle Associazioni
rappresentative firmatarie del presente accordo.In ogni caso, qualora
le riconversioni comportassero significativi interventi strutturali e
organizzativi, si dovra' tenere conto dei tempi necessari e
l'obiettivo dovra' essere articolato nell'arco del triennio di
validita' del presente accordo, o, se ritenuto necessario dalle
parti, in un tempo ulteriore.
B.4.3) Contrattazione locale extra-aziendale
I contratti relativi alle strutture private extra aziendali (e cioe'
situate al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda Unita'
sanitaria locale) sono stipulati secondo i medesimi criteri di quelli
intra aziendali, in questo caso con il singolo diretto contraente.
I contratti di fornitura sono stipulati per importi di spesa storica
superiori a Lire 1 miliardo (516.456,90 Euro), nell'ambito dei volumi
corrispondenti alla spesa storica 2000.
Le tipologie di attivita' saranno coerenti con l'area assistenziale
del produttore, salvo piani di riconversione graduale di durata
almeno triennale.
In materia di prestazioni extra-aziendali non negoziate (attivita'
inferiore a Lire 1 miliardo) le parti private si attiveranno comunque
per favorire il contenimento delle prestazioni entro il budget
complessivo sopra concordato, fatta salva l'operativita' dei
meccanismi di penalizzazione di cui alla presente intesa, e si
impegnano a produrre secondo una tipologia conforme agli indirizzi
della programmazione regionale ed ai principi di riqualificazione
dell'attivita' stabiliti nel seguente paragrafo.
B.5.) Riqualificazione delle attivita'
Vista la necessita' di favorire una complessiva riqualificazione
dell'attivita' ospedaliera ed un corretto inquadramento delle
prestazioni secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali in
materia di obiettivi di produzione ospedaliera (recupero di
efficienza, riduzione del tasso di ospedalizzazione, miglioramento
del rapporto costo/efficacia e qualita'/quantita' delle prestazioni,
propensione all'utilizzo del DH), le parti private si impegnano a
rimodulare la propria attivita', e a riorganizzare il proprio sistema
produttivo al fine di raggiungere l'obiettivo di erogare a regime,
entro il termine di validita' del presente accordo, una quota di
prestazioni pari a quella erogata dai produttori pubblici in regime
di ricovero diurno.
Cio' dovra' avvenire salvaguardando il principio secondo cui la
struttura privata puo' effettuare il ricovero in regime ordinario
solo nel caso in cui cio' sia richiesto da motivi attinenti le
condizioni del paziente, anche sotto il profilo sociale e
psicologico, l'eta' o la complessita' del quadro clinico considerato.
Le parti private si impegnano inoltre ad adeguare il proprio assetto
produttivo alla pianificazione regionale, conseguentemente alle
indicazioni del Piano sanitario regionale 1999-2001 e dei documenti
applicativi dello stesso, ed in virtu' dell'inserimento delle
strutture ospedaliere private a pieno titolo nella programmazione
regionale di piano e della necessaria partecipazione, in qualita' di
produttori, ai processi di programmazione locale delle attivita'
ospedaliere.
Le strutture si impegnano inoltre a rendere esplicito e ad informare
conseguentemente il cittadino sui contenuti dell'episodio di cura,
con particolare riferimento alle fasi di pre e post-ricovero
(continuita' assistenziale).
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di
penalizzazione
B.6.1) Tetti di spesa non alta specialita'
Il budget complessivo regionale per la non alta specialita' e'
fissato in Lire 390.438.198.474, incrementato ogni anno della quota
di recupero della mobilita' extra regionale verificatasi nell'anno
precedente, come disciplinato al punto A.10) del presente accordo.
Per il controllo dei tetti di spesa di cui ai budget 1 e 2 sono
previsti i seguenti meccanismi regionali e locali. Il budget 3 verra'
trattato specificatamente in apposito separato paragrafo.
B.6.2) Fascia di oscillazione
Viene definita una fascia di oscillazione delle attivita' ritenuta
ammissibile del 5% all'interno dell'ammontare budgetario
distintamente riferito alle attivita' intra aziendali (Budget 1) e a
quelle oggetto di mobilita' (Budget 2).
Entrambi i limiti, sia quello intra Azienda Unita' sanitaria locale,
con riferimento ai singoli importi negoziati per azienda all'interno
delle intese locali (spesa negoziata), sia quello extra Azienda
Unita' sanitaria locale, sono quindi superabili per non piu' del 5%.
L'abolizione del terzo e quarto livello di penalita', previsti nei
contratti regionali fino all'anno 2000, consolida all'interno di ogni
singolo ambito locale le possibilita' di oscillazione (gia' stabilite
nei precedenti contratti) senza permettere che un maggiore o minore
incremento registrato in una Azienda Unita' sanitaria locale possa
influenzare in termini di penalita' applicabili la produzione di un
altro ambito territoriale (non travasabilita' interprovinciale).
Budget e tetti complessivi regionali: i tetti regionali non sono
superabili; nel caso in cui si verifichino sfondamenti della cifra
complessiva sopra riportata, tenendo conto del margine di
oscillazione consentito, scatteranno i meccanismi di penalizzazione
individuale e complessiva, fino al rientro con effetto retroattivo a
tutta l'annualita' interessata, mediante riduzione a scalare delle
tariffe (tariffa variabile a scalare), come meglio di seguito
specificato.
I livello: prestazioni intra Azienda Unita' sanitaria locale: in caso
di superamento in ambito locale dei singoli budget che concorrono a
formare il budget 1 (budget intra-Azienda Unita' sanitaria locale -
conteggiati separatamente), operera' sempre a livello locale un
sistema di remunerazione a scalare delle prestazioni individualmente
eseguite in eccesso rispetto alle intese stipulate a livello locale,
tale da ricondurre il monte prestazioni locale ad una massima
oscillazione pari a quella prevista nelle intese stesse, che comunque
non puo' superare il 5% definito dal presente accordo.
Posto che la somma dei singoli budget individuali delle strutture o
dei fatturati storici 96 adeguati proporzionalmente, in caso di
accordo locale senza indicazioni singole (denominati entrambi "di
riferimento") deve sempre essere uguale al budget concordato a
livello aziendale (metropolitano per la Provincia di Bologna), la
riduzione a scalare operera' con i seguenti criteri:
- riduzioni applicabili solo al fatturato in eccesso rispetto a
quello di riferimento e solo se il fatturato complessivo locale
supera quanto negoziato per piu' del 5%;
- rispetto al fatturato di riferimento (FR):
fino al + 3%: riduzione del 10%
da FR fino al + 6%: riduzione del 20%
da FR fino al + 8%: riduzione del 40%
da FR fino al + 10%: riduzione del 50%
oltre il + 10%: riduzione del 100%
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);
- le riduzioni cosi' individualmente calcolate saranno applicate fino
a concorrenza del rientro nel budget locale aumentato del 5%.
Gli importi di riferimento individuale saranno fissati in sede di
Commissione paritetica alla luce dei contenuti dei contratti di
fornitura aziendali e/o della spesa individuale 96 adeguata
proporzionalmente.
II livello: prestazioni extra Azienda Unita' sanitaria locale:
qualora si superi a livello complessivo il budget extra-aziendale
assegnato a livello regionale, anziche' un impianto di penalizzazione
a tariffa variabile, operera' una riduzione a scalare disciplinata
dalle seguenti modalita':
- riduzioni applicabili solo al fatturato complessivo extra Azienda
Unita' sanitaria locale in eccesso rispetto a quello negoziato a
livello regionale (budget 2) e solo se il fatturato complessivo
regionale extra Azienda Unita' sanitaria locale supera quanto
negoziato per piu' del 5%;
- rispetto al fatturato storico di ogni struttura prodotto nell'anno
precedente, al netto delle penalita' applicate, (FS):
dal FS fino al + 3%: riduzione del 10%
dal FS fino al + 6%: riduzione del 20%
dal FS fino al + 8%: riduzione del 40%
dal FS fino al + 10%: riduzione del 50%
oltre il + 10%: riduzione del 100%
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);
- applicazione delle penalita' ai produttori fino a concorrenza del
rientro nel limite regionale aumentato del 5%.
Da tali penalizzazioni individuali e complessive (livelli 1 e 2) sono
escluse le strutture Stacchini di Faenza e Salus di Rimini in quanto
eroganti esclusivamente prestazioni a tariffa minima e per giornate
di degenza.
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse
regionale
Al fine di accelerare il perseguimento di alcuni obiettivi strategici
del SSR in tema di assistenza in regime di ricovero e in particolare
la riduzione del livello di inappropriatezza, l'accorciamento dei
tempi di attesa, la continuita' assistenziale e l'ulteriore
abbassamento del tasso di ospedalizzazione, si concorda che, solo per
quelle strutture che abbiano conseguito il rispetto di determinati
obiettivi e vincoli produttivi (di seguito anche solo "obiettivi di
produzione") puntualmente definiti piu' avanti, un sistema di
abbattimento differenziato. Tale sistema opera in merito
all'annullamento di eventuali penalita', per un importo massimo
complessivo di Lire 15 miliardi, pari al 3,84% della sommatoria dei
budget 1, 2 e 3, secondo i meccanismi di seguito specificati.
La copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il valore
della produzione ricompreso entro il tetto massimo concordato per i
budget 1, 2 e 3, aumentati ove consentito del 5%, e quello che si
potra' collocare entro il nuovo tetto massimo (+8,84%), sara'
garantita dall'accantonamento a livello regionale di una
corrispondente quota del Fondo sanitario regionale.
La concreta assegnazione della quota definita verra' stabilita
dall'Assessorato regionale alla Sanita', sentita la Commissione
paritetica, entro il 30 aprile dell'anno successivo mediante
l'erogazione effettiva delle risorse alle Aziende Unita' sanitarie
locali di competenza territoriale delle singole strutture che avranno
rispettato i vincoli di seguito specificati.
La quota parte individuata per ciascun budget e' la seguente:
- budget 1: Lire 12.093.000.000 (pari a Euro 6.245.513),
- budget 2: Lire 1.907.000.000 (pari a Euro 984.883),
- budget 3: Lire 500.000.000 (pari a Euro 258.228).
La quota parte individuata per ciascuna Azienda Unita' sanitaria
locale e' conseguentemente determinata in modo proporzionale
all'ammontare del corrispondente fondo provinciale rispetto al
complesso del budget 1 regionale.
Nell'Allegato sub 2 viene illustrata la disciplina applicativa della
revisione dei tetti, tenendo conto del quadro regolamentare sopra
delineato.
Una ulteriore quota parte del fondo, determinata in Lire 500.000.000
(pari a Euro 258.228) sara' utilizzata dalle Aziende Unita' sanitarie
locali per il recupero specifico delle liste di attesa relative alla
chirurgia dell'ernia discale e potra' essere utilizzata in sede
negoziale, per la acquisizione di prestazioni sia da strutture di non
alta specialita' che da strutture di alta specialita'.
Nel corrente esercizio, considerati i tempi di conclusione del
presente contratto, la suddivisione del fondo per il recupero delle
liste d'attesa per gli interventi di ernia discale, verra' effettuata
in sede regionale tenendo conto della produzione incrementale
effettuata dalle strutture rispetto all'anno precedente.
Le singole Unita' sanitarie locali, nell'ambito degli
accordi-contratti con le strutture private definiranno operativamente
le specifiche territoriali rispetto al meccanismo generale.
Gli obiettivi rilevanti, illustrati nell'allegato documento tecnico
(sub 2) sono suddivisi tra obiettivi di interesse regionale e locale
e sono caratterizzati dalla rispondenza ai seguenti criteri:
- misurabilita';
- oggettiva evidenza;
- rilevabilita' sulla base dei flussi informativi routinari.
Vengono allegate alla presente intesa le schede tecniche di
definizione degli specifici obiettivi, illustrative delle modalita'
di verifica e misurazione del loro raggiungimento, nonche' delle
modalita' tecniche di ripartizione fra i diversi ospedali
appartenenti alle varie categorie.
Il perseguimento degli obiettivi e l'attivita' ad essi correlata non
deve comunque essere in contrasto con l'obiettivo strategico di non
incrementare il tasso di ospedalizzazione all'interno del territorio
delle Aziende nonche' complessivamente a livello regionale. L'aumento
quantitativo di attivita' deve quindi essere di fatto indirizzato
verso quelle prestazioni individuate come critiche e concordate.
In ogni caso la possibilita', per ogni singola struttura, di vedersi
riconosciuta una produzione superiore, vale a dire che genera un
fatturato passibile di penalita', fino al limite massimo consentito,
si definisce tramite la verifica successiva e sequenziale dei
seguenti punti:
1) nell'ambito dei budget 1 e 2 deve essere stato utilizzato il
margine di oscillazione del 5% definito dal presente contratto al
punto B.6.2; all'interno del budget 3 dovra' essere evidenziata una
produzione ulteriore rispetto al tetto concordato, tale da comportare
l'applicazione di penalita';
2) la struttura specifica, che presenti un fatturato eccedente i
limiti concordati e comportante l'applicazione di penalita', deve
avere raggiunto un numero minimo di obiettivi quali-quantitativi come
definiti dalla allegata scheda tecnica per poter beneficiare
dell'abbattimento delle penalita';
3) la revisione dei limiti budgettari operera' mediante abbattimento
delle eventuali penalita' per produzione aggiuntiva fino a
concorrenza degli importi stanziati per ogni singolo budget e nella
misura massima stanziata al presente fine.
Parte III - Parte specifica salute mentale
La presente parte III dell'accordo e' rivolta alle strutture private
che forniscono attivita' di tipo psichiatrico, e specificatamente ai
seguenti ospedali privati:
1) Villa M. Luigia;
2) Villa Rosa;
3) Villa Igea;
4) Ai Colli;
5) Villa Baruzziana;
6) Villa Chiara;
7) Villa Azzurra.
Gli ospedali privati che erogano attivita' psichiatrica e
neuropsichiatrica sono equiparati a tutti gli effetti ai Presidi
ospedalieri per le attivita' di degenza e per le funzioni svolte
devono ritenersi assimilabili, ai fini del progetto obiettivo "Tutela
della salute mentale", alle strutture residenziali che accolgono
soggetti volontari con bisogni di interventi diagnostici - curativi -
riabilitativi di breve e media durata.
Va comunque sottolineato che al settore della psichiatria e neuro
psichiatria si applica la disciplina sopra delineata con riferimento
al settore della non alta specialita', per tutto quanto non di
seguito specificato.
C.1.) Tipologie di ricovero
Relativamente alla tipologia dei ricoveri, si precisa che
l'inquadramento degli ospedali privati con attivita' di carattere
psichiatrico e neuropsichiatrico, e quindi dei posti letto
psichiatrici, deve essere considerato parte integrante della rete di
degenza del Dipartimento di salute mentale a completamento della
tipologia dell'offerta di ricovero; tutto cio' nel rispetto comunque
dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture anche in
considerazione della specificita' delle prestazioni erogate.
Le tipologie di ricovero ammesse per queste strutture di degenza sono
cosi' classificabili:
- brevi-degenza;
- media-degenza programmata.
Brevi-degenza: deve intendersi tale il ricovero finalizzato alla
valutazione diagnostica e all'inquadramento e aggiustamento
terapeutico del caso.
Esso ha i connotati della volontarieta' e della disponibilita'
all'attesa secondo i tempi indicati al successivo punto C.2.B) delle
"modalita' di accesso". La degenza massima non puo' superare i 30
giorni, salvo proroga da definire, caso per caso, d'intesa con il DSM
di riferimento.
Media-degenza: e' da intendersi come tale il ricovero programmato per
persone con quesito diagnostico ed impostazione del trattamento
particolarmente complessi, determinati dalla molteplicita' dei
livelli diagnostici e dagli aspetti psico-sociali del soggetto. Esso
ha i connotati della volontarieta' e disponibilita' all'attesa
secondo i tempi indicati al successivo punto C.2.C) delle "modalita'
di accesso".
La durata dei ricoveri della media-degenza non puo' superare i 60
giorni, salvo proroga da concordare con il DSM di riferimento.
Comunque il ricovero prorogato, anche nei casi eccezionali, non puo'
superare complessivamente i 120 giorni. Oltre tale termine il
paziente dovra' accedere a programmi di ricovero residenziale a lunga
durata o in via transitoria alla lungo-degenza, d'intesa con i DSM.
Emergenza - Urgenza: l'emergenza e' assicurata solo dai servizi
psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC).
Per quanto riguarda l'urgenza il ricovero puo' avvenire in casa di
cura privata solo se programmabile e ben definiti i connotati della
volontarieta' e della disponibilita' all'attesa nelle 24 ore.
Degenza prolungata: sono inquadrabili nella degenza prolungata i
ricoveri dei soggetti, gia' in carico ai Servizi psichiatrici o
degenti presso gli ospedali privati che necessitano di un trattamento
terapeutico di lungo periodo (superiore quindi ai 60 giorni). I
soggetti interessati devono essere ospitati in strutture residenziali
secondo la tipologia prevista dal progetto-obiettivo "Tutela della
salute mentale".
La programmazione di tali strutture, prevede pero' tempi di
realizzazione non immediati, per cui in via transitoria, si rende
necessaria la cooperazione di tutti i soggetti (pubblici e privati)
al fine dell'utilizzo dell'intera rete di ricoveri per le attuali
necessita'.
I programmi di lungodegenza vanno previsti su un massimo di 180
giornate. Oltre tale limite andra' riprogrammata l'attivita', da
parte dei DSM.
L'attivita' di psichiatria e di neuropsichiatria, erogata fino ad
oggi, si e' connotata per il trattamento, in via non esclusiva, di
pazienti bisognosi di cure residenziali; in ossequio a tale
caratteristica, le parti accettano di prefigurare un assetto che
comprenda anche le funzioni residenziali anzidette, secondo i
requisiti che saranno oggetto di confronto tecnico e che
costituiranno i presupposti per l'avvio del processo di
accreditamento, pur continuando a permanere le strutture interessate
dal presente accordo nel comparto ospedaliero soggetto ad
autorizzazione secondo le norme della L.R. 34/98 e della delibera di
Giunta regionale 125/99.
Oltre alle anzidette funzioni residenziali psichiatriche e
neuropsichiatriche, anche in considerazione dei progetti di
collaborazione avviati da alcune strutture nei cosiddetti comparti
specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol, ecc.),
alcuni reparti potranno essere riconvertiti a talune delle citate
attivita', mantenendo fermo l'attuale assetto dell'offerta
quantitativa, posizionata sull'utilizzo in accreditamento per
cittadini della regione pari a circa 480 PL. I progetti di
trattamento specialistico, da sviluppare in un'ottica di continuita'
di presa in carico e terapeutica, possono prevedere un servizio
connotato da un mix di prestazioni, anche ambulatoriali o a
domicilio, ove necessario.
C.1.2) Quadri diagnostici
Vengono ritenuti:
1) quadri primari per il ricovero le seguenti diagnosi: psicosi
schizofreniche, psicosi affettive, stati paranoidei, altre psicosi,
farmacodipendenza (doppia diagnosi), disturbi della personalita';
2) quadri secondari: psicosi alcoliche ubriachezza patologica,
disturbi neurotici, reazione di adattamento; ai fini della verifica,
nella relativa scheda di accettazione, deve essere indicato il motivo
della necessita' del ricovero.
Sono ulteriormente previsti ricoveri per le patologie afferenti ai
comparti specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol).
C.2.) Modalita' d'accesso
A) Per l'urgenza, l'accesso avviene su prescrizione del DSM, tenendo
conto che il ricovero stesso deve essere effettuato, per la
specificita' organizzativa dell'ospedale privato, con preavviso di 24
ore, entro le ore 17 di tutti i giorni feriali e non nei giorni
festivi;
B) per la brevi-degenza, l'accesso e' libero. Resta comunque ferma la
garanzia che il DSM possa ricoverare entro 7 giorni dalla propria
richiesta, con comunicazione da parte della struttura ricevente
dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva
l'autonomia decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per
il caso specifico;
C) per la media-degenza, l'accesso avviene su valutazione del DSM,
sia per i pazienti in carico al Centro stesso, sia per quelli
afferenti la casa di cura. Resta comunque ferma la garanzia che il
DSM possa ricoverare entro 10 giorni dalla propria richiesta, con
comunicazione da parte della struttura ricevente dell'avvenuto
ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva l'autonomia
decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per il caso
specifico;
D) per la lungodegenza, l'accesso avviene su proposta del DSM e in
accordo con la casa di cura privata. Il DSM puo' ricoverare entro 15
giorni dalla propria richiesta, con comunicazione da parte della
struttura ricevente dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni
concordate, fatta salva l'autonomia decisionale finale dei sanitari
dell'ospedale privato per il caso specifico.
C.3.) Controlli e proroghe
I controlli devono essere:
a) individuali su singolo paziente secondo la normativa regionale
vigente;
b) con verifica semestrale dello stato di attuazione dell'accordo, e
con valutazione alla fine di ogni anno.
I controlli dovranno essere effettuati in corso di degenza dal DSM di
provenienza del paziente in trattamento.
Restano validi ed applicabili i normali controlli sulla SDO di
competenza dell'Assessorato regionale.
Le proroghe sono sempre determinate dai DSM di riferimento
territoriale del paziente, sia per le brevi-degenze che per le
medie-degenze.
Devono essere previsti espliciti i protocolli operativi per la
richiesta di proroga che definiscano anche i tempi di risposta dei
DSM. In mancanza di risposta da parte del DSM di riferimento la
struttura e' tenuta a rinnovare la richiesta ogni 7 giorni.
In presenza della richiesta reiterata e della mancata risposta non si
applicano le riduzioni tariffarie.
C.4.) Tetto di spesa e penalizzazioni
Nell'ambito del budget regionale per la non alta specialita' viene
ricavato un sotto budget per l'attivita' di tipo psichiatrico e
neuropsichiatrico degli ospedali privati accreditati elencati nel
paragrafo iniziale della presente parte III.
L'ammontare di tale budget (Budget 3) e' pari a Lire 56.288.380.674,
pari a Euro 29.070.523 e viene definito mediante la valorizzazione
dei PL contrattati a livello regionale sulla base delle necessita'
di utilizzo mediamente manifestate nel triennio precedente, tenendo
conto delle modifiche tariffarie di seguito specificate.
In caso di eccesso di produzione rispetto al budget complessivo di
settore, si procedera' alla decurtazione con il meccanismo della
tariffa variabile nei confronti di quelle strutture che avranno
registrato un volume di attivita' superiore rispetto alla media del
triennio precedente, calcolata adeguando le medie individuali e la
loro somma al budget contrattato con la presente intesa.
Tale penalizzazione sara' applicata in misura proporzionale
all'eccesso di produzione individuale rispetto alla media e nella
quantita' sufficiente a permettere il rientro nel budget complessivo;
della stessa beneficeranno, in misura proporzionale, le Aziende
Unita' sanitarie locali destinatarie del fatturato della struttura
penalizzata.
C.5.) Tariffe
Le attivita' psichiatriche erogate dagli ospedali privati nel settore
ospedaliero/residenziale sono remunerate, fatti salvi diversi accordi
per attivita' specifiche, con una tariffa unica, valida per tutte le
strutture, pari a Lire 300.000 pro-die. Sulle giornate eccedenti il
sessantesimo si applica la tariffa minima prevista per la
lungodegenza medica per i trattamenti di ricovero intensivi.
Ai ricoveri di breve e media-degenza che si prolungano nei termini e
con le modalita' di proroga di cui sopra, oltre i primi 60 giorni,
non si applica detta riduzione.
Ai ricoveri per degenza prolungata non si applicano riduzioni in
quanto accesso e proroga sono di competenza dei DSM (vengono fatti
salvi eventuali, diversi accordi locali in merito).
C.6.) Riferimenti
Nella presente parte riferita agli ospedali privati psichiatrici sono
stati espressamente ripresi i punti: 2 - Tipologia dei ricoveri; 2.1
- Quadri diagnostici; 3 - Modalita' d'accesso; 4 - Controlli e
verifiche; 5 - Tariffe, di cui alla "Relazione della Commissione
Psichiatrica" parte integrante della delibera n. 405 del 31/3/1998.
Restano pertanto valide tutte le indicazioni relative ai restanti
punti della relazione stessa, in particolare quanto previsto nelle
linee guida relative alle procedure terapeutiche concordate e
condivise.
Allegati
1) facsimile di dichiarazione individuale di accettazione
dell'Accordo regionale;
2) documento tecnico sul funzionamento del sistema di incentivazione
ed integrazione tariffaria.
ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO GENERALE
Fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo
regionale 2001-2003
(carta intestata dell'ospedale privato)
L'ospedale privato
con sede in
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
cf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , p. IVA
autorizzata all'esercizio con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . e
successive modificazioni ed integrazioni legalmente rappresentata dal
sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titolare, Presidente
del CdA, amministratore, ecc.)
preso atto
- dell'Accordo regionale sottoscritto in data . . . . . . . . . . . .
. . . dall'Assessore regionale alla Sanita' e dai Presidenti
dell'AIOP e dell'ARIS regionali;
- della deliberazione di Giunta regionale n. . . . . del . . . . . .
. di recepimento dell'Accordo di cui sopra;
- dei contenuti dell'art. 12 della L.R. 34/98;
- del DLgs 229/99 emanato in attuazione della Legge 419/98;
- della necessita' di formulare espressa accettazione delle tariffe
vigenti e dell'Accordo regionale sull'ospedalita' privata, sopra
evidenziato, al fine di poter accedere alla qualifica di soggetto
privato transitoriamente accreditato;
- della richiesta gia' inoltrata dalla scrivente struttura al
Presidente della Giunta regionale, in ottemperanza al predetto art.
12 della L.R. 34/98;
dichiara
- di accettare il sistema di pagamento a tariffa di cui alla delibera
di Giunta regionale 1505/01 e successive modificazioni, valide tempo
per tempo;
- di accettare e condividere i contenuti dell'Accordo regionale
citato in premessa e sottoscritto dall'Associazione regionale di
appartenenza,
al fine di poter mantenere la qualifica di soggetto privato
accreditato ed accedere all'applicazione dell'Accordo regionale di
settore e dei contratti locali di fornitura.
data, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (firma)
ALLEGATO 2 ALL'ACCORDO GENERALE
Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse
regionale di cui al punto B.7 dell'Accordo generale
Ai fini della ripartizione del fondo di cui al punto B.7)
dell'Accordo generale, gli ospedali privati di non alta specialita'
vengono classificati in base alla tipologia delle discipline
sanitarie per cui sono accreditati, in quanto gli obiettivi
applicabili possono essere diversi a seconda dell'attivita' sanitaria
svolta.
Vengono individuate le seguenti tipologie:
- ospedali polispecialistici;
- ospedali chirurgici;
- ospedali medici;
- ospedali riabilitativi;
- ospedali che erogano attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica.
Lo schema seguente classifica ciascun ospedale per le tipologie
individuate e lo correla agli specifici obiettivi ai quali puo'
partecipare.
La suddivisione del budget disponibile e la determinazione del valore
massimo di remunerazione integrativa raggiungibile da ciascun
ospedale avviene seguendo i seguenti criteri:
A) viene predefinito un sotto budget pari a Lire 500.000.000, pari a
Euro 258.228, dedicato agli ospedali che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica; la suddivisione avviene in base al
peso relativo del fatturato relativo all'attivita' psichiatrica
ciascun ospedale rispetto al totale del fatturato per tale attivita'
di tutti gli ospedali interessati;
B) il restante budget viene suddiviso tra i Budget 1 e 2, come
previsto al punto B.7) dell'Accordo, e nell'ambito di ciascun budget,
aziendale e extraziendale, tra le strutture in base al peso relativo
dei singoli fatturati complessivi al netto penalita';
C) l'abbattimento delle penalita', a concorrenza del fondo, verra'
concesso solo in casi di produzione ulteriore rispetto ai Budget 1, 2
e 3 (tenendo conto dell'operativita' dei margini di oscillazione) e
non potra' mai superare l'importo delle penalita' derivanti dalla
applicazione dei meccanismi di penalizzazione.
La possibilita' di partecipare alla suddivisione del fondo con
funzione di abbattimento delle penalita' per ciascun ospedale,
avviene raggiungendo un numero minimo di obiettivi, fra quelli
assegnati secondo lo schema, cosi' definito:
- ospedali polispecialistici: 3 su 7 (4 su 9 se dotati di reparti
riabilitativi);
- ospedali chirurgici: 2 su 5;
- ospedali medici: 2 su 5 (3 su 7 se dotati di reparti
riabilitativi);
- ospedali riabilitativi: 2 su 5;
- ospedali neuropsichiatrici: 2 su 5.
SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo n. 1: Riconversione di attivita' in chirurgia specifica
Tale obiettivo e' di prioritaria importanza perche' rivolto a fornire
adeguata risposta alla eventuale presenza di liste di attesa in
determinati settori ospedalieri.
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'
chirurgica, pertanto agli ospedali polispecialistici e chirurgici.
Partecipano all'erogazione del fondo coloro che, all'interno
dell'attivita' chirurgica erogata a fine 2001, avranno raggiunto una
quota almeno del 20% del fatturato dedicata alla casistica
individuata.
L'obiettivo si considera raggiunto se, all'interno del fatturato
complessivo dell'ospedale privato la percentuale dedicata a tale
attivita' incrementi almeno del 3% e/o di almeno 15 casi.
Tipologia di interventi:
1) protesi d'anca;
2) protesi del ginocchio;
3) cataratta;
4) ernia discale;
5) altri interventi sul ginocchio;
6) colicistectomia;
7) varici.
In sede locale potranno essere concordate in via sostitutiva
prestazioni/obiettivo diverse dalle precedenti e rispondenti alle
tematiche che coinvolgono la presenza di lunghe liste di attesa.
Obiettivo n. 2: Progettazione di percorsi ambulatoriali
L'obiettivo e' rivolto a tutte le tipologie di ospedali privati del
gruppo di non alta specialita', compresi quelli che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica.
Consiste nel presentare un progetto di riconversione di attivita',
attualmente trattata in regime di ricovero sia ordinario che di day
hospital, in percorsi ambulatoriali complessi ad accesso singolo o
multiplo.
Il progetto, da presentare entro il 31/12/2001, deve
obbligatoriamente essere concordato con l'Azienda Unita' sanitaria
locale di competenza territoriale e contenere il seguente set minimo
di informazioni:
1) tipologia della casistica da trattare in termini codici di
patologia e prestazionali (quali DRG originano se trattati in regime
di ricovero) e sua numerosita';
2) definizione dei percorsi di accesso in termini di invii,
prenotazioni e modalita' erogative specifiche standard previste (un
accesso o piu accessi da parte del paziente);
3) tempi di realizzazione;
4) tariffe concordate per i diversi percorsi assistenziali.
Nel 2002 verra' effettuata la verifica sulla realizzazione dei
progetti presentati.
Nel contempo la Regione emanera' linee guida sull'argomento con
particolare attenzione al momento della verifica delle congruita' dei
compensi e delle modalita' di determinazione, programmando la
revisione, se ritenuto necessario, dell'attuale assetto tariffario
del comparto ambulatoriale.
Obiettivo n. 3: Messa in rete di posti letto
Partecipano a tale obiettivo tutti gli ospedali privati
polispecialistici e medici.
L'obiettivo consiste nel dare la propria disponibilita', documentata
negli accordi locali, all'Azienda Unita' sanitaria locale di
riferimento territoriale di una quota di PL per invii da parte delle
strutture pubbliche di pazienti in lungodegenza, di pazienti acuti da
PS, di pazienti inviati nell'ambito di percorsi assistenziali
esplicitamente concordati.
Obiettivo n. 4: Livello di intensivita' dell'attivita' riabilitativa
Partecipano a tale obiettivo gli ospedali riabilitativi e gli
ospedali polispecialistici e medici con reparti riabilitativi.
L'obiettivo consiste nel raggiungere un incremento del numero di
ricoveri di pazienti entro 30 giorni dall'evento (dimissione dal
reparto acuti) dell'episodio di origine.
Obiettivo n. 5: Partecipazione all'obiettivo regionale di
contenimento del tasso di ospedalizzazione per il territorio di
riferimento.
Partecipano a questo obbiettivo tutti gli ospedali privati dei non
alta specialita', compresi quelli che erogano attivita' psichiatrica
e neuropsichiatrica.
L'obiettivo consiste nel fornire un contributo all'obiettivo dato
dalla Regione alla Azienda Unita' sanitaria locale territoriale di
decremento del tasso di ricovero.
L'obiettivo viene raggiunto se a fine anno la % dei ricoverati presso
la struttura di cittadini provenienti dalla Azienda Unita' sanitaria
locale di riferimento territoriale e' diminuita almeno dell'1%
rispetto all'anno precedente.
Obiettivo n. 6: Day surgery
L'obiettivo e' rivolto a tutti gli ospedali privati che erogano
attivita' chirurgica.
Consiste nel trattare in regime di day surgery un numero di casi pari
all'80% con riferimento alla tipologia di interventi individuati
nelle linee guida regionale sulla day surgery (vedasi elenco in
calce).
L'obiettivo viene raggiunto da quegli ospedali privati che abbiano
conseguito anche un aumento del 5% rispetto all'anno precedente
quanto a numero di casi trattati, oltre al raggiungimento della quota
produttiva sopra evidenziata (media regionale).
Obiettivo n. 7: Aumento dell'accoglienza di casi inviati da DSM
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica.
Considerato che tali ospedali devono essere considerati parte
integrante della rete di servizio del DSM, l'obiettivo mira a rendere
ancora piu esplicito tale principio.
L'obiettivo infatti viene raggiunto laddove la struttura incrementi
di almeno il 5% gli accessi di pazienti inviati dal DSM.
Obiettivo n. 8: Definizione di progetti di integrazione con i servizi
pubblici per i trattamenti residenziali
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'
psichiatrica e neuropsichiatrica.
L'obiettivo consiste nel presentare un progetto, definito di concerto
con l'Azienda Unita' sanitaria locale di riferimento territoriale,
per il trattamento residenziale dei pazienti che rispetti le
caratteristiche previste dal PO nazionale, vale a dire moduli di 20
PL.
I progetti presentati devono contenere il seguente set minimo
informativo:
1) modalita' di accesso;
2) percorsi del paziente e sua presa in carico.
Obiettivo n. 9: 27 DRG dei medici di medicina generale
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali medici e polispecialistici.
L'obiettivo consiste nell'aver effettuato nell'anno un numero di
ricoveri ascrivibili ai 27 DRG inferiore per piu' del 3% rispetto
alla produzione dell'anno precedente.
Obiettivo n. 10: Quota di appropriatezza della casistica trattata
L'obiettivo e' rivolto a tutte le strutture.
Consiste nell'aver trattato una casistica appropriata in una quota
non inferiore al 90%. L'obiettivo si intende raggiunto qualora dai
controlli effettuati dalle Aziende Unita' sanitarie locali non
emergano contestazioni in tal senso in proporzioni maggiori al 10%
dei casi trattati.
Obiettivo n. 11: Ricoveri ripetuti nell'anno
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali riabilitativi.
Consiste nel raggiungere una percentuale di pazienti ricoverati piu'
di 2 volte nell'anno comunque non superiore a quella dell'anno
precedente e che verra' valutata in sede di commissione paritetica in
base ai dati consuntivi.
Tabella di classificazione e di correlazione con gli obiettivi
Pro Ospedale Cat. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob. Ob.
Ob. vin privato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cia
PC S. Antonino P X X X X X X X
Piacenza P X X X X X X X
S. Giacomo R X X X X X
PR Citta' di Parma P X X X X X X X
Villa M. Luigia Ps+R X X X X X X X
Val Parma M+R X X X X X X X
Villa Igea R X X X X X
Piccole Figlie P X X X X X X X
Cardinal Ferrari R X X X X X
RE Salus SpA P X X X X X X X
Villa Verde P X X X X X X X
MO prof. Fogliani C X X X X X
Villa Rosa Ps X X X X X
Villa Igea Ps+R X X X X X X X
Pineta di Gaiato R X X X X X
Villa Fiorita Hippocr. P X X X X X X X
BO Citta' Villa Erbosa P+R X X X X X X X X X
Nigrisoli P+R X X X X X X X X X
Ai Colli Ps X X X X X
Villa Baruzziana Ps X X X X X
Villa Bellombra R X X X X X
Villa Laura P X X X X X X X
BO Sud Villa Chiara (*) P/Ps X X X X X X X X X
prof. Nobili P X X X X X X X
FE Dialti M X X X X X
Quisisana M X X X X X
Salus P X X X X X X X
RA Domus Nova P X X X X X X X
S. Francesco P X X X X X X X
S. Pier Damiano P+R X X X X X X X X X
Stacchini M X X X X X
Villa Azzurra Ps X X X X X
FO Villa Igea P X X X X X X X
Villa Serena P X X X X X X X
Cesena Malatesta Novello P X X X X X X X
S. Lorenzino P X X X X X X X
RN Villa Maria P X X X X X X X
Sol et Salus R X X X X X
Villa Salus R X X X X X
Prof. Montanari P X X X X X X X
Legenda:
P = polispecialistici
Ps = psichiatrici
M = medici
C = chirurgici
R = riabilitativi
(*) Villa Chiara partecipa separatamente al fondo "generale" e a
quello della psichiatria, pertanto gli obiettivi da raggiungere sono
3 come ospedale polispecialistico e 2 come ospedale psichiatrico.