REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 9
Esecuzione dei lavori
1. Il responsabile del procedimento e' responsabile della corretta
esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonche' del
contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento
contrattuale imputabile all'impresa cottimista, si applicano le
penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione
scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti
mossi all'impresa medesima.
3. In caso di inadempimento grave la stazione appaltante puo', previa
contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del
contratto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto
salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.
4. In caso di perizia suppletiva per maggiori spese si applicano le
disposizioni di cui all'art. 148 del DPR 554/99.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 4
Il testo dell'art. 148 del DPR n. 554 del 1999, citato alla nota
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 148 - Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta
si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta
una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza
di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.".