REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

          Art. 9                                                                
Esecuzione dei lavori                                                           
1. Il responsabile del procedimento e' responsabile della corretta              
esecuzione dei lavori e della  loro contabilizzazione, nonche' del              
contenimento della spesa entro il limite autorizzato.                           
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento             
contrattuale imputabile  all'impresa cottimista, si applicano  le               
penali previste  nel contratto di cottimo, previa contestazione                 
scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti             
mossi all'impresa medesima.                                                     
3. In caso di inadempimento grave la stazione appaltante puo', previa           
contestazione scritta degli  addebiti, procedere alla risoluzione del           
contratto,  con conseguente incameramento della cauzione, e fatto               
salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.                             
4. In caso di perizia suppletiva per maggiori spese si applicano le             
disposizioni di cui all'art. 148 del DPR 554/99.                                
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 148 del DPR n. 554 del 1999, citato alla nota                
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 148 - Perizia suppletiva per maggiori spese                               
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta           
si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta              
una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza           
di spesa.                                                                       
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare                 
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.".                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina