REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 8
Divieto di subappalto
1. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere
eseguite direttamente ed esclusivamente dal cottimista, ad eccezione
delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori,
dei noli a caldo e dei noli a freddo.
2. Le attivita' che richiedono impiego di mano d'opera sono
consentite qualora non integrino la fattispecie del subappalto ai
sensi dell'art. 18, comma 12, della Legge 55/90 e successive
modificazioni.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
Il testo del comma 12 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55,
concernente Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale, e' il seguente:
"Art. 18
omissis
12. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo'
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista
alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). E' fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
omissis".