REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

          Art. 7                                                                
Contratto di cottimo                                                            
1. Il contratto di cottimo deve contenere le indicazioni di cui                 
all'art. 144, comma 3, del DPR 554/99, e prevedere la prestazione               
della cauzione definitiva di cui all'art. 30, comma 2, della Legge              
109/94 e successive modificazioni e dell'art. 101 del DPR 554/99.               
2. La cauzione, da prestarsi secondo le modalita' previste dalla                
normativa vigente, e' pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve             
essere prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo.           
3. L'affidatario, prima della consegna dei lavori, dovra' trasmettere           
al responsabile del procedimento la polizza assicurativa prevista               
dall'art. 103 del DPR 554/99.                                                   
4. Il contratto di cottimo puo' essere stipulato nella forma di                 
scrittura privata, semplice o autenticata, o in forma                           
pubblico-amministrativa.                                                        
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 144 del DPR n. 554 del 1999, citato           
alla nota all'art. 5, e' il seguente:                                           
"Art. 144 - Cottimo                                                             
omissis                                                                         
3. L'atto di cottimo deve indicare:                                             
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;                                
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e           
l'importo di quelle a corpo;                                                    
c) le condizioni di esecuzione;                                                 
d) il termine di ultimazione dei lavori;                                        
e) le modalita' di pagamento;                                                   
f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione                  
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice                
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo               
120.                                                                            
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 30 della Legge n. 109 del 1994,               
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative                                    
(omissis)                                                                       
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia                
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di             
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la                  
garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti            
sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della            
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della            
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica           
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella                       
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto             
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del            
certificato di collaudo provvisorio.                                            
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 101 del DPR n. 554 del 1999, citato alla nota             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 101 - Cauzione definitiva                                                 
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione            
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare           
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione            
dei lavori risultante dal relativo certificato.                                 
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le           
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti               
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a               
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore                
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la           
risarcibilita' del maggior danno.                                               
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione            
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei               
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno                  
dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di            
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto             
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di            
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei                
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e               
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.                  
4. La stazione appaltante puo' richiedere all'appaltatore la                    
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o             
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a            
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.".                  
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 103 del DPR n. 554 del 1999, citato alla nota             
all'art. 5, e' il seguente:                                                     
"Art. 103 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e                  
responsabilita' civile verso terzi                                              
1. L'esecutore dei lavori e' obbligato ai sensi dell'articolo 30,               
comma 3 della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che               
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del                      
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed             
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei           
lavori. La somma assicurata e' stabilita nel bando di gara. La                  
polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la                
responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso                      
dell'esecuzione dei lavori.                                                     
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita' civile            
verso terzi e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le                
opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di              
Euro.                                                                           
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei                 
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo               
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque                 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante             
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di                    
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che              
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi                 
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la             
loro eventuale sostituzione o rifacimento.                                      
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della                 
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della             
consegna dei lavori.                                                            
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di             
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della                 
garanzia.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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