REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 7
Contratto di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve contenere le indicazioni di cui
all'art. 144, comma 3, del DPR 554/99, e prevedere la prestazione
della cauzione definitiva di cui all'art. 30, comma 2, della Legge
109/94 e successive modificazioni e dell'art. 101 del DPR 554/99.
2. La cauzione, da prestarsi secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, e' pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve
essere prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo.
3. L'affidatario, prima della consegna dei lavori, dovra' trasmettere
al responsabile del procedimento la polizza assicurativa prevista
dall'art. 103 del DPR 554/99.
4. Il contratto di cottimo puo' essere stipulato nella forma di
scrittura privata, semplice o autenticata, o in forma
pubblico-amministrativa.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 144 del DPR n. 554 del 1999, citato
alla nota all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 144 - Cottimo
omissis
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e
l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo
120.
omissis".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 30 della Legge n. 109 del 1994,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative
(omissis)
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la
garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 101 del DPR n. 554 del 1999, citato alla nota
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 101 - Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita' del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante puo' richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 103 del DPR n. 554 del 1999, citato alla nota
all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 103 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita' civile verso terzi
1. L'esecutore dei lavori e' obbligato ai sensi dell'articolo 30,
comma 3 della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. La somma assicurata e' stabilita nel bando di gara. La
polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita' civile
verso terzi e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di
Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.".