REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 6
Esecuzione per cottimi
1. L'affidamento dei lavori per cottimi e' preceduto da interpello
rivolto ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, per i
lavori da eseguire. I concorrenti sono individuati a seguito di
indagini di mercato anche con il ricorso a strumenti telematici.
2. La scelta del cottimista e' effettuata secondo il criterio del
prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della Legge
109/94 e successive modificazioni tra i concorrenti che hanno
presentato offerta.
3. L'esecuzione per cottimi puo' aver luogo in seguito ad affidamento
diretto ad una o piu' imprese, individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico da questi incaricato, nei seguenti casi:
a) per interventi di importo non superiore a 20.000 Euro;
b) per interventi in circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art.
4;
c) per lavori accessori ad un appalto in corso di esecuzione purche'
siano individuati, secondo le tipologie e le specificazioni di cui
all'art. 2, comma 1, nel progetto e nel quadro economico relativi ai
lavori principali e siano affidati all'esecutore di questi ultimi.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il DPR 25 gennaio 2000, n. 34, concerne Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
Comma 2
2) Il testo del comma 1 bis dell'art. 21 della Legge n. 109 del 1994,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
(omissis)
1 bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di
cui al comma 1, l'Amministrazione interessata deve valutare
l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica
Amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente
giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di
costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i
cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili
da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla
loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di
prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per
cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'Amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente
comma. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
omissis".