REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 5
Responsabile del procedimento
1. Per tutti i lavori in economia deve essere nominato un
responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR
21 dicembre 1999, n. 554.
2. Per i lavori che la Regione realizza direttamente il Responsabile
del Servizio competente per l'intervento puo' nominare, con proprio
atto, per motivi di carattere organizzativo, quale responsabile del
procedimento, un collaboratore in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 7 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554,
concernente Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di
lavori pubblici
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e
vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle
Ammistrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima
della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire
nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1 della legge.
omissis".