REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 4
Interventi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza, contemporaneamente alla redazione
del relativo verbale, puo' disporsi l'immediata esecuzione degli
interventi fino all'importo di 20.000 Euro.
2. Il verbale di somma urgenza, corredato della valutazione
estimativa degli interventi disposti ai sensi del comma 1 e di quelli
ulteriori, eventualmente necessari, e' immediatamente trasmesso alla
competente struttura organizzativa per l'autorizzazione di cui al
comma 3.
3. L'esecuzione degli interventi puo' essere autorizzata entro il
limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
4. Degli interventi e' successivamente redatta apposita perizia
giustificativa da trasmettere alla competente struttura organizzativa
per l'approvazione.