REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 3
Modi di esecuzione
1. I lavori di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi;
c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a
cottimo.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non
occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal
personale dipendente della stazione appaltante impiegando materiali,
mezzi, e quant'altro occorra, di proprieta' della stazione appaltante
o in uso al medesimo.
3. Sono eseguiti a mezzo di cottimi i lavori per i quali si renda
necessario, ovvero opportuno, l'intervento di un imprenditore
individuato secondo le modalita' di cui al successivo articolo 6.