REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

          Art. 3                                                                
Modi di esecuzione                                                              
1. I lavori di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:             
a) in amministrazione diretta;                                                  
b) per cottimi;                                                                 
c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a                
cottimo.                                                                        
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non            
occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal                   
personale dipendente della stazione appaltante impiegando materiali,            
mezzi, e quant'altro occorra, di proprieta' della stazione appaltante           
o in uso al medesimo.                                                           
3. Sono eseguiti a mezzo di cottimi i lavori per i quali si renda               
necessario, ovvero opportuno, l'intervento di un imprenditore                   
individuato secondo le modalita' di cui al successivo articolo 6.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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