REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO                                                
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
          Art. 1                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, comma 6           
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,                
l'esecuzione in economia dei lavori di competenza della Regione                 
Emilia-Romagna, nonche' di quelli affidati ai soggetti attuatori di             
cui all'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22, qualora siano                   
eseguiti in economia.                                                           
2. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono IVA               
esclusa.                                                                        
3. Possono  essere eseguiti in economia i  seguenti interventi:                 
a) i lavori di cui all'art. 2;                                                  
b) gli interventi di urgenza e somma urgenza;                                   
c) i "pronti interventi" di cui al DLgs 12 aprile 1948, n. 1010 in              
connessione ad eventi calamitosi o eccezionali;                                 
d) gli interventi connessi all'attivita' di servizio di piena e                 
polizia idraulica.                                                              
4. Gli interventi possono essere eseguiti entro il limite di 200.000            
Euro o comunque, nei soli casi di somma urgenza, nel limite di quanto           
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica              
incolumita'.                                                                    
5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo           
di assoggettarli alla disciplina del presente regolamento.                      
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'art. 24 della Legge 11 febbraio 1994, n.           
109, concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 24 - Trattativa privata                                                   
omissis                                                                         
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila               
ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della Difesa che vengono                
eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio               
militare, disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio                
militare di cui all'articolo 3, comma 7 bis.                                    
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22, concernente            
Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture.                      
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.             
3, e' il seguente:                                                              
"Art. 9 - Finalita'                                                             
1. Il presente Titolo disciplina il riordino delle funzioni                     
amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in               
attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.              
2. La Regione puo' affidare la realizzazione di opere e lavori                  
pubblici di propria competenza:                                                 
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere           
l'integrazione del sistema regionale e locale;                                  
b) a consorzi di bonifica nonche' ad enti pubblici ed aziende                   
dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere              
organizzativo o funzionale.                                                     
3. L'affidamento e' effettuato d'intesa con i soggetti di cui al                
comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori", i quali                    
provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o             
in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e           
lavori pubblici. Ai soggetti attuatori e' riconosciuto il rimborso              
degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a               
base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale e'               
aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.                                  
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 17            
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Regione puo' avvalersi,                
previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche                         
Amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.           
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori                   
pubblici di competenza degli Enti locali secondo le disposizioni                
previste da specifiche leggi di settore.".                                      
Comma 3                                                                         
3) Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, concerne Autorizzazione al                  
Ministero dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai              
lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita'            
di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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