REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, comma 6
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
l'esecuzione in economia dei lavori di competenza della Regione
Emilia-Romagna, nonche' di quelli affidati ai soggetti attuatori di
cui all'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22, qualora siano
eseguiti in economia.
2. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono IVA
esclusa.
3. Possono essere eseguiti in economia i seguenti interventi:
a) i lavori di cui all'art. 2;
b) gli interventi di urgenza e somma urgenza;
c) i "pronti interventi" di cui al DLgs 12 aprile 1948, n. 1010 in
connessione ad eventi calamitosi o eccezionali;
d) gli interventi connessi all'attivita' di servizio di piena e
polizia idraulica.
4. Gli interventi possono essere eseguiti entro il limite di 200.000
Euro o comunque, nei soli casi di somma urgenza, nel limite di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'.
5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo
di assoggettarli alla disciplina del presente regolamento.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'art. 24 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il
seguente:
"Art. 24 - Trattativa privata
omissis
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila
ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della Difesa che vengono
eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio
militare, disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio
militare di cui all'articolo 3, comma 7 bis.
omissis".
2) Il testo dell'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22, concernente
Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture.
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.
3, e' il seguente:
"Art. 9 - Finalita'
1. Il presente Titolo disciplina il riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in
attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
2. La Regione puo' affidare la realizzazione di opere e lavori
pubblici di propria competenza:
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere
l'integrazione del sistema regionale e locale;
b) a consorzi di bonifica nonche' ad enti pubblici ed aziende
dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere
organizzativo o funzionale.
3. L'affidamento e' effettuato d'intesa con i soggetti di cui al
comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori", i quali
provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o
in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e
lavori pubblici. Ai soggetti attuatori e' riconosciuto il rimborso
degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a
base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale e'
aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 17
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Regione puo' avvalersi,
previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche
Amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori
pubblici di competenza degli Enti locali secondo le disposizioni
previste da specifiche leggi di settore.".
Comma 3
3) Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, concerne Autorizzazione al
Ministero dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai
lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita'
di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.