REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 2267

Presa d'atto della rendicontazione ai sensi del punto 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 27/6/2000 recante: "Fondo regionale per l'accesso alle locazioni di cui all'art. 4, L.R. 8/00 assegnazione contributi integrativi a favore dei Comuni"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- l'art. 11 della Legge 431/98 che ha istituito il Fondo nazionale              
per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in                 
locazione stabilendo, al comma 7, che le Regioni provvedono alla                
ripartizione fra i Comuni delle risorse assegnate al Fondo;                     
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive                 
modifiche con cui si e' provveduto a regolare il funzionamento e                
l'erogazione del Fondo sociale per la locazione di cui all'alinea               
precedente;                                                                     
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 27/6/2000 con             
cui si e' provveduto ad assegnare e concedere ai Comuni richiedenti i           
contributi integrativi di sostegno al canone di locazione relativi              
all'anno 2000 in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione              
del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche;                         
considerato che la deliberazione della Giunta regionale  n.1070 del             
27/6/2000 sopra citata ha stabilito, al punto 6) del dispositivo, che           
i Comuni beneficiari devono provvedere a consuntivo alla trasmissione           
al Servizio regionale Qualita' edilizia della rendicontazione della             
gestione relativa all'anno 2000 del Fondo sociale sopra citato entro            
e non oltre sessanta giorni dalla espressa richiesta regionale e                
cioe' entro il 12/2/2001; e che il medesimo punto 6) prevede, in caso           
di ritardo nell'invio del rendiconto, il recupero da parte della                
Regione Emilia-Romagna dei fondi accreditati;                                   
preso atto che i Comuni beneficiari nell'anno 2000 hanno provveduto             
ad effettuare la rendicontazione ai sensi del punto 6) del                      
dispositivo della sopra citata deliberazione della Giunta regionale             
tranne alcuni Comuni che hanno inviato la rendicontazione                       
posteriormente al 12/2/2001 e che, con successive note scritte                  
trattenute agli atti dal Servizio regionale Qualita' edilizia, hanno            
motivato le ragioni del ritardo;                                                
ritenuto, pertanto, data la novita' della procedura di                          
rendicontazione, di non procedere al recupero dei fondi accreditati a           
carico dei Comuni di cui sopra che hanno inviato la rendicontazione             
posteriormente al 12/2/2001;dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6            
della L.R. 41/92 e della propria deliberazione 2541/95:                         
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Qualita' edilizia ing. Umberto Rossini in merito alla regolarita'               
tecnica del presente atto;                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla                    
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott. Roberto                
Raffaelli in merito alla legittimita' del presente atto;                        
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana, Pier Antonio Rivola;              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prendere atto dell'avvenuta rendicontazione ai sensi del punto            
6) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1070           
del 27/6/2000 da parte dei Comuni beneficiari nell'anno 2000, e di              
non procedere, per le ragioni esposte in premessa, al recupero dei              
fondi accreditati a carico dei Comuni che hanno inviato la                      
rendicontazione posteriormente al 12/2/2001;                                    
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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