DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 2267
Presa d'atto della rendicontazione ai sensi del punto 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 27/6/2000 recante: "Fondo regionale per l'accesso alle locazioni di cui all'art. 4, L.R. 8/00 assegnazione contributi integrativi a favore dei Comuni"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l'art. 11 della Legge 431/98 che ha istituito il Fondo nazionale
per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione stabilendo, al comma 7, che le Regioni provvedono alla
ripartizione fra i Comuni delle risorse assegnate al Fondo;
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive
modifiche con cui si e' provveduto a regolare il funzionamento e
l'erogazione del Fondo sociale per la locazione di cui all'alinea
precedente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 27/6/2000 con
cui si e' provveduto ad assegnare e concedere ai Comuni richiedenti i
contributi integrativi di sostegno al canone di locazione relativi
all'anno 2000 in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione
del Consiglio regionale 1320/99 e successive modifiche;
considerato che la deliberazione della Giunta regionale n.1070 del
27/6/2000 sopra citata ha stabilito, al punto 6) del dispositivo, che
i Comuni beneficiari devono provvedere a consuntivo alla trasmissione
al Servizio regionale Qualita' edilizia della rendicontazione della
gestione relativa all'anno 2000 del Fondo sociale sopra citato entro
e non oltre sessanta giorni dalla espressa richiesta regionale e
cioe' entro il 12/2/2001; e che il medesimo punto 6) prevede, in caso
di ritardo nell'invio del rendiconto, il recupero da parte della
Regione Emilia-Romagna dei fondi accreditati;
preso atto che i Comuni beneficiari nell'anno 2000 hanno provveduto
ad effettuare la rendicontazione ai sensi del punto 6) del
dispositivo della sopra citata deliberazione della Giunta regionale
tranne alcuni Comuni che hanno inviato la rendicontazione
posteriormente al 12/2/2001 e che, con successive note scritte
trattenute agli atti dal Servizio regionale Qualita' edilizia, hanno
motivato le ragioni del ritardo;
ritenuto, pertanto, data la novita' della procedura di
rendicontazione, di non procedere al recupero dei fondi accreditati a
carico dei Comuni di cui sopra che hanno inviato la rendicontazione
posteriormente al 12/2/2001;dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6
della L.R. 41/92 e della propria deliberazione 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Qualita' edilizia ing. Umberto Rossini in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott. Roberto
Raffaelli in merito alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana, Pier Antonio Rivola;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere atto dell'avvenuta rendicontazione ai sensi del punto
6) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1070
del 27/6/2000 da parte dei Comuni beneficiari nell'anno 2000, e di
non procedere, per le ragioni esposte in premessa, al recupero dei
fondi accreditati a carico dei Comuni che hanno inviato la
rendicontazione posteriormente al 12/2/2001;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.