DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2158
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la dinamica dei processi ambientali di Milano - per la realizzazione di una banca dati regionale sulla sismica e la microzonazione sismica del Comune di Castelnovo ne' Monti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e la
Legge 305/89 - delibera CIPE 3 agosto 1990 - "Programma triennale
89/91 per la tutela ambientale";
(omissis) delibera:
1) di approvare la convenzione con il CNR - Istituto per la dinamica
dei processi ambientali - Sezione di Milano secondo lo schema che, in
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante;
2) di dare atto che, ai sensi della delibera di Giunta 2541/95, il
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa
provvedera' alla stipula della convenzione e che la stessa avra'
durata 1 anno dalla data della sua sottoscrizione;3) di corrispondere
al CNR, nella fattispecie all'Istituto per la dinamica dei processi
ambientali - Sezione di Milano, la somma di Lire 50.000.000 (pari a
Euro 25.822,84) piu' Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) per IVA
20%, per complessive Lire 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41) da
imputare sul Capitolo di spesa n. 03850 art. 4, per lo svolgimento
del programma di lavoro previsto al punto a) citato nelle premesse e
Lire 30.000.000 (pari a 15.493,71 Euro) piu' Lire 6.000.000 (pari a
3.098,74 Euro) per IVA 20%, per complessive Lire 36.000.000 (pari a
18.592,45 Euro) da imputare sul Capitolo di spesa n. 03850 art. 2,
per il programma di lavoro di cui al punto b) sopracitato, secondo le
modalita' di cui all'art. 5 e sulla base del programma di lavoro
svolto, di cui all'art. 2 della convenzione allegata;
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3), che precede,
di Lire 96.000.000 (pari a 49.579,86 Euro) sul Capitolo 03850 "Spese
per la formazione di una cartografia regionale (L.R. 19 aprile 1975,
n. 24)", quanto a Lire 60.000.000 (pari a 30.987,41 Euro)
registrandola con il n. 3840 di impegno all'art. 4 e quanto a Lire
36.000.000 (pari a 18.592,45 Euro) registrandola con il n. 3841 di
impegno all'art. 2, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che
e' dotato della necessaria disponibilita';
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, come
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 il Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa provvedera', con propri
atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al precedente
punto 4), sulla base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di
cui all'art. 5 della convenzione, previa certificazione rilasciata
dai tecnici dell'Ufficio Geologico regionale sulla corrispondenza del
lavoro svolto;
(omissis)
ALLEGATO
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna il Consiglio
nazionale delle ricerche - Istituto per la dinamica dei processi
ambientali - Sezione di Milano - per la realizzazione di una banca
dati regionale sulla sismica e la microzonazione sismica del Comune
di Castelnovo ne' Monti
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . , che interviene nel presente atto
per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. . . . . . . . del
. . . . . . . . . . . . . . , esecutiva ai sensi di legge;
il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca per la
dinamica dei processi ambientali - Sezione di Milano - in seguito
nominato Istituto, nella persona del Responsabile della Sezione di
Milano del suddetto Istituto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ;
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Istituto la messa a punto di un
sistema informativo dei dati sismici e la microzonazione sismica del
Comune di Castelnovo ne' Monti.
I docenti dell'Istituto che partecipano all'esecuzione del suddetto
studio sono i dottori Alberto Marcellini e Alberto Tento. I suddetti
docenti, per tutte le incombenze di carattere amministrativo relativo
alla presente convenzione, faranno capo all'Amministrazione
dell'Istituto.
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con l'Ufficio Geologico
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Programma di lavoro
Con l'Istituto si e' concordato di svolgere il seguente programma:
a) caricamento in banca dati di tutti i dati geologici, geognostici e
geofisici utilizzati per la cartografia della pericolosita' sismica
della provincia di Forli'-Cesena e per la realizzazione della
cartografia di microzonazione sismica dei sei Comuni della costa
romagnola e la costituzione di un sistema informativo;
b) realizzazione di una cartografia di microzonazione sismica di
prima approssimazione del Comune di Castelnovo ne' Monti e relative
norme d'uso del territorio.
Attivita' di consulenza e formazione: come nelle precedenti
convenzioni l'attivita' di ricerca sara' accompagnata da seminari e
corsi di formazione.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno ed e' relativa al programma di cui all'art. 2
della convenzione.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Per l'applicazione della presente convenzione e per il completamento
del progetto, e' designato quale referente per parte regionale il
dott. Raffaele Pignone dell'Ufficio Geologico. Responsabile
scientifico della ricerca e' il dott. Alberto Marcellini che alla
scadenza del rapporto di collaborazione redigera' una relazione
scientifica sul lavoro svolto e fornira' i risultati dello studio.
Art. 5
Importo della convenzione
Il costo complessivo per lo svolgimento del programma di ricerca,
definito sulla base dell'art. 2 della presente convenzione e' di Lire
80.000.000 (pari a 41.316,55 Euro) piu' Lire 16.000.000 (pari a
8.263,31 Euro) per IVA. Il compenso sara' corrisposto all'Istituto
previa presentazione di regolari fatture alla Regione Emilia-Romagna.
La somma sara' utilizzata nel quadro della ricerca prevista dalla
convenzione. Detta cifra verra' versata secondo le seguenti
modalita':
a) per la ricerca prevista al punto a) dell'art. 2 della presente
convenzione sara' versata secondo le seguenti modalita': - Lire
25.000.000 (pari a 12.911,42 Euro) piu' IVA 20%, previa stipula della
convenzione, a stato di avanzamento dei lavori per il 50%
dell'attivita' svolta, previa dichiarazione del responsabile del
progetto per la Regione Emilia-Romagna; - Lire 25.000.000 (pari a
12.911,42 Euro) piu' IVA 20%, al completamento della ricerca in
oggetto e consegna della relazione scientifica di cui all'art. 4,
previa certificazione rilasciata dal responsabile del progetto
regionale;
b) per la ricerca prevista al punto b) dell'art. 2 della convenzione:
- Lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,71) piu' IVA 20%, al
completamento della ricerca in oggetto e consegna della relazione
scientifica di cui all'art. 4, previa certificazione rilasciata dal
responsabile del progetto regionale.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
dell'Istituto durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i
casi di dolo o colpa grave.
L'Istituto esonera e comunque tiene indenne la Regione da qualsiasi
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad esse
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Istituto da qualsiasi
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione e l'Istituto hanno il diritto di utilizzare per i propri
fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del presente
contratto.
Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca
che preceda la pubblicazione ufficiale da parte della Regione,
l'Istituto si impegna a fornire preventivamente copia della
pubblicazione alla Regione, al fine di consentirle di verificare
l'assenza di informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' sempre essere menzionata
quale Ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla
proprieta' intellettuale.
I componenti della ricerca si impegnano a non fornire cartografie,
anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 9
Pubblicazione delle carte
La Regione si impegna a pubblicare gli esiti della ricerca. La scelta
della scala sara' definita in seguito in funzione del tipo di esito
finale raggiunto.
I componenti della ricerca si impegnano a fornire assistenza durante
le fasi di stampa se richiesta dalla Regione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora l'Istituto non abbia adempiuto
alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida
all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'Istituto sia
rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
L'Istituto si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Istituto per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi
degli artt. 806 e seguenti Codice penale e civile ad opera di un
collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti
e il terzo, che fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai
primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina
del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal
Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e successive
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B) del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
data
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE GENERALE ALL'AMBIENTE
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
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per IL CNR
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI MILANO
DELL'ISTITUTO PER LA DINAMICA
DEI PROCESSI AMBIENTALI
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