REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1469

Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - di cui alla delibera del Consiglio regionale 221/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la L.R. 2 aprile 1996, n. 5 disciplina gli interventi regionali "in           
favore di popolazioni colpite da calamita', conflitti armati,                   
situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie";                       
- il Consiglio regionale, con delibera n. 221 dell'11 luglio 2001, ha           
approvato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, di detta legge, su                
proposta della Giunta, il piano di lavoro 2001, individuando le                 
priorita' territoriali, i settori d'intervento e gli obiettivi da               
raggiungere, nell'ambito del programma del Governo italiano ed in               
particolare delle linee programmatiche della cooperazione allo                  
sviluppo del Ministero Affari esteri;                                           
- l'atto di programmazione regionale per il 2001 e' frutto di un                
percorso di consultazione e concertazione con l'insieme dei soggetti            
operanti nell'ambito della solidarieta' e della cooperazione                    
internazionale presenti sul territorio regionale, attraverso lo                 
strumento del Tavolo-Paese, riunioni di coordinamento tra Enti                  
locali, associazioni di volontariato, e organizzazioni non                      
governative finalizzate allo scambio di informazioni sulle attivita'            
in corso ed in progetto, al confronto tra esperienze e alla messa a             
punto di programmi d'intervento organici per Area-Paese;                        
- la realizzazione di tale Piano avra' attuazione nel corso del                 
2001/2002;                                                                      
- la Regione operera', nel corso di attuazione del Piano, per                   
allargare le collaborazioni, gia' in atto per esempio con la Regione            
Toscana e la Regione Marche, ad altre Regioni ed Enti locali,                   
italiani ed europei;                                                            
avuto presente come il Piano preveda specifici programmi di attivita'           
per le seguenti tipologie di intervento:                                        
- azioni di ricostruzione (volte a ristabilire dignitose condizioni             
di vita delle popolazioni ed a ripristinare strutture                           
socio-economiche) in Area Balcanica (Albania, Bosnia-Erzegovina,                
Repubblica Federale di Jugoslavia, Serbia, Kossovo), America Latina             
(Brasile, Chiapas, Cuba), Area mediorientale (territori                         
dell'Autonomia Palestinese);                                                    
- collaborazioni in campo universitario;                                        
- progetti a favore delle donne;                                                
- aiuti umanitari (Bielorussia, Curdi, Saharawi);                               
- programma di assistenza sanitaria;                                            
- iniziative di informazione e diffusione sui temi dello sviluppo;              
richiamato, per quanto riguarda il "Programma di assistenza sanitaria           
a cittadini stranieri", il comma 15 dell'art. 32 della Legge 449/97             
che prevede la possibilita' che le Regioni, d'intesa con il Ministero           
della Sanita', nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale            
ad esse destinata, autorizzino le Aziende sanitarie ad erogare                  
prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi                 
assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:                             
a) cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali           
non esistono o non sono facilmente accessibili competenze                       
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi                    
patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocita'              
relativi all'assistenza sanitaria;                                              
b) cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione                 
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o             
di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione                         
dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale;            
avuto ancora presente che, cosi' come evidenziato dal Piano di lavoro           
approvato dal Consiglio regionale:                                              
- i casi riferibili a tale tipologia trattati nel 1999 e nel 2000               
ammontano rispettivamente a 47 e 56. Essi riguardano prevalentemente            
interventi verso minori di 14 anni (53 casi); soggetti affetti da               
patologie importanti: patologie di ambito cardiochirurgico (27 casi),           
esiti di gravi traumi cranici e vertebro-midollari (10 casi),                   
leucemie ed altre forme tumorali (15 casi).                                     
I Paesi di provenienza piu' frequentemente interessati sono stati:              
Albania (37 casi), Bosnia-Erzegovina (20 casi), Bielorussia (10                 
casi), Romania (7 casi), Kossovo (6 casi).                                      
Il costo complessivo legato all'assistenza sanitaria di questa                  
particolare tipologia di pazienti puo' essere stimato nell'ordine di            
2-3 miliardi in ragione d'anno.                                                 
Le informazioni a disposizione per il primo trimestre del 2001                  
confermano sostanzialmente la situazione sopra descritta, sia per la            
quantita' dei casi trattati, sia per la loro tipologia (quanto ad               
eta', patologie, Paesi di provenienza). Dall'analisi del quadro                 
complessivo, emerge anche come l'avvio dei pazienti ai servizi della            
nostra Regione avvenga in modo non strutturato, senza selezione dei             
casi a monte, attraverso procedimenti e contatti spesso informali,              
attraverso canali differenziati che hanno utilizzato sia la                     
intermediazione di associazioni internazionali (Croce Rossa, Caritas,           
etc.) e organizzazioni di volontariato locali, che le segnalazioni              
dirette da parte delle nostre Ambasciate all'estero, ma anche                   
l'instaurarsi di rapporti diretti tra operatori sanitari in loco e              
nostri professionisti;                                                          
- la formulazione di un programma, che coinvolga Assessorato alla               
Sanita', Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto             
giovani. Cooperazione internazionale, costituisce in tale contesto,             
una misura indispensabile e non rinviabile per rendere efficace ed              
appropriata la risposta  delle Aziende della regione Emilia-Romagna             
ad una domanda che va opportunamente governata. La sistematizzazione            
degli interventi all'interno di un programma rappresenta un tentativo           
innovativo volto a cogliere la necessita' di mettere in atto                    
strategie tese non tanto a rispondere all'emergenza (con le sue                 
alterne punte di criticita' legate alle alterne vicende                         
socio-politiche dei Paesi di provenienza), quanto piuttosto a                   
sviluppare una politica che sappia agire su cause ed effetti,                   
attraverso interventi mirati e coordinati;                                      
- il punto di partenza per la definizione del programma d'intervento            
sanitario a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia                  
nell'ambito di programmi umanitari e' costituito dalle numerose ed              
importanti esperienze da anni realizzate in Emilia-Romagna,                     
esperienze che necessitano, per essere ottimizzate nella loro                   
efficacia, di coordinamento, valorizzazione, garanzie e continuita'.            
Da qui la necessita' che la Regione non si limiti a gestire il                  
fenomeno, ma sviluppi una politica attiva;                                      
atteso inoltre che:                                                             
- il Programma si articola sui due punti seguenti:                              
a) promozione, per l'ambito sanitario, della concertazione con i                
Ministeri competenti e con le altre Regioni per definire linee                  
politiche comuni e coordinare sfere e campi d'intervento;                       
b) governo dei flussi, al duplice fine di specializzare le risposte             
delle strutture sanitarie regionali e di sviluppare interventi nei              
Paesi d'origine;                                                                
- per quanto riguarda il punto a), il programma di interventi                   
sanitari di cui al Piano di lavoro sopracitato e di cui alla presente           
deliberazione, di ulteriore esplicitazione e sviluppo operativo,                
sara' oggetto di confronto con i Ministeri competenti;                          
- per quanto riguarda il punto b) gli interventi per il governo dei             
flussi per mobilita' sanitaria dalle aree geografiche individuate per           
lo sviluppo del programma regionale si articoleranno nel modo                   
seguente:                                                                       
1) specializzazione delle risposte, in ordine alla quale il programma           
prevede di:                                                                     
- individuare i punti qualificanti del sistema sanitario regionale,             
strutture pubbliche e private accreditate, in rapporto alla tipologia           
di domanda verso la quale si vuole privilegiare l'intervento: area              
geografica, eta', patologie;                                                    
- selezionare le patologie, per interventi mirati a quelle non                  
adeguatamente trattabili nei Paesi di provenienza dei cittadini                 
interessati;                                                                    
- garantire prioritariamente interventi in favore di soggetti                   
stranieri in eta' pediatrica;                                                   
- definire i criteri per regolare l'accesso degli utenti alle                   
prestazioni, prevedendo l'intervento di istituzioni, organismi e/o              
associazioni a scopo non lucrativo operanti a livello internazionale,           
nazionale o locale di provata affidabilita', o di strutture sanitarie           
 pubbliche del Paese terzo d'intesa con la sede diplomatica o                   
consolare dello Stato italiano ivi presente;                                    
- verificare l'attivazione dei servizi di supporto all'assistenza               
sanitaria per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del               
soggiorno dei familiari dei minori assistiti e degli stessi ed il               
rientro nei Paesi di origine, da parte di organizzazioni di                     
volontariato presenti in loco e/o sul territorio italiano;                      
2) sviluppo di azioni nei Paesi d'origine, attraverso:                          
- interventi strutturali e di aiuto materiale, anche attraverso                 
l'invio e l'impiego nelle strutture sanitarie dei Paesi terzi dei               
beni e delle attrezzature sanitarie dismesse che si rendono                     
disponibili presso le nostre Aziende ai sensi dell'art. 4 della L.R.            
10/00;                                                                          
- scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione e           
addestramento del personale dei Paesi interessati, sia in loco che              
presso le Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna, anche                 
attraverso la costituzione di un team di professionisti di nostre               
Aziende disponibili allo sviluppo di tali interventi;                           
- informazione nei confronti dei mediatori (ambasciate, istituzioni,            
organismi internazionali) sulle scelte politiche e i contenuti                  
materiali del programma approvato dalla regione Emilia-Romagna;                 
ritenuto di dover ulteriormente definire i criteri generali d'accesso           
alle strutture delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna,            
riconoscendo priorita' alle prestazioni che:                                    
- siano ricomprese in quelle di alta specialita' e prioritariamente             
in favore di soggetti stranieri in eta' pediatrica;                             
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza individuati negli atti           
di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito            
delle proprie attivita' di cooperazione internazionale e, comunque,             
rientranti nei criteri di cui all'art. 32, comma 15, Legge 449/97               
sopramenzionati per l'accesso al Fondo sanitario regionale;                     
- non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in                
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei           
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di                 
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti             
finanziati;                                                                     
- siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite           
prioritarie nell'ambito della delibera del Consiglio regionale n. 221           
dell'11 luglio 2001;                                                            
- l'accesso degli utenti alle prestazioni avvenga tramite                       
istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non lucrativo                   
operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata                
affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo               
d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi           
presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da una relazione            
clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura              
ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;                                  
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e del punto           
3.1 della delibera 2541/95:                                                     
- del parere favorevole espresso per quanto di rispettiva competenza            
dalla Responsabile del Servizio Distretti sanitari, dott.ssa Maria              
Lazzarato e dalla Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri,                
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos in merito alla regolarita' tecnica             
della presente deliberazione;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente deliberazione;su proposta dell'Assessore alla Sanita'            
Giovanni Bissoni e dell'Assessore alle Politiche sociali.                       
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale Gianluca            
Borghi;                                                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono                 
integralmente riportate:                                                        
1) di ribadire che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a                     
sviluppare interventi sanitari nell'ambito del Programma                        
assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia,             
ai sensi dell'art. 32 della Legge 449/97, all'interno delle piu'                
generali politiche di cooperazione internazionale di cui al Piano di            
lavoro 2001 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione                 
221/01;                                                                         
2) di stabilire che, nell'ambito di tale Programma, l'Assessorato               
alla Sanita', tramite le strutture che saranno individuate con atto             
del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dovra' assicurare           
le seguenti funzioni:                                                           
- specializzare le risposte individuando i punti qualificati del                
sistema sanitario regionale, strutture pubbliche e private                      
accreditate, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale si            
vuole privilegiare l'intervento;                                                
- selezionare le patologie, per interventi mirati a quelle non                  
adeguatamente trattabili nei Paesi di provenienza dei cittadini                 
interessati;                                                                    
- garantire prioritariamente interventi in favore di soggetti                   
stranieri in eta' pediatrica;                                                   
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai              
seguenti criteri generali:                                                      
a) siano ricomprese in quelle di alta specialita';                              
b) non siano erogabili nei Paesi di provenienza individuati negli               
atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna;                   
c) non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in               
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei           
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di                 
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti               
finanziati;                                                                     
3) di stabilire che le strutture operative della Direzione sanita' e            
Politiche sociali di cui al punto 2) precedente dovranno raccordarsi            
con l'Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione, Progetto                
giovani, Cooperazione internazionale ed in particolare con il                   
Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali al fine di:               
- regolare l'accesso degli utenti alle prestazioni, prevedendo                  
l'intervento di istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non             
lucrativo operanti a livello internazionale, nazionale o locale di              
provata affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese             
terzo d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato                  
italiano ivi presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da             
una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da              
una struttura ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;                    
- verificare l'attivazione di servizi di supporto all'assistenza                
sanitaria per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del               
soggiorno dei familiari dei minori assistiti e degli stessi ed il               
rientro nei Paesi d'origine da parte di organizzazioni di                       
volontariato presenti in loco e/o sul territorio italiano;                      
- sviluppare interventi nei Paesi di origine secondo il programma in            
premessa indicato;                                                              
4) di determinare in Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.369,89)              
l'importo annuale a carico del Fondo sanitario regionale, in                    
corrispondenza della previsione di prestazioni di alta specialita' a            
favore di circa 100 cittadini stranieri, per il periodo 1 luglio 2001           
- 30 giugno 2002;                                                               
5) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa a               
favore delle Aziende sanitarie interessate si procedera' con                    
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche             
sociali sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per              
singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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