REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 64                                                               
Disposizioni finali                                                             
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera            
g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di                
lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su            
proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del              
Consiglio.                                                                      
2. La Regione puo' promuovere intese con gli Enti locali per la                 
costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale             
gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del                    
territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il                     
funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.             
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna           
in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n.              
960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/99, mantengono            
il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica           
preesistente.                                                                   
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di              
personale a tempo indeterminato e' valutata con particolare rilievo             
l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i                
tirocini formativi previsti dalla L.R. 3 luglio 2001, n. 19 e                   
successive modifiche.                                                           
5. La Regione da' attuazione a quanto disposto dall'art. 5 bis, comma           
3 del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con                    
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401. A tal fine la                
Giunta regionale definisce le relative modalita' di selezione e la              
composizione delle Commissioni esaminatrici.                                    
NOTE ALL'ART. 64                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera g) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 19                                                                        
omissis                                                                         
2. Compete in particolare alla Giunta:                                          
omissis                                                                         
g) deliberare in materia di liti attive e passive;                              
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 5 bis del DL 7 settembre 2001, n.             
343, concernente Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento           
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione                 
civile, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n.            
401, e' il seguente:                                                            
"Art. 5 bis - Disposizioni concernenti il Dipartimento della                    
protezione civile                                                               
omissis                                                                         
3. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che,               
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del                   
presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a            
tempo determinato assunto, ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180,              
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267,               
nonche' ai sensi del DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con                  
modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure              
selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto                   
rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo                      
indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo              
35, comma 1, lettera a) del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, per la                  
copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche             
adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di               
personale.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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