LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Disposizioni finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera
g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di
lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su
proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
2. La Regione puo' promuovere intese con gli Enti locali per la
costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale
gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del
territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il
funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna
in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n.
960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/99, mantengono
il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica
preesistente.
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato e' valutata con particolare rilievo
l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i
tirocini formativi previsti dalla L.R. 3 luglio 2001, n. 19 e
successive modifiche.
5. La Regione da' attuazione a quanto disposto dall'art. 5 bis, comma
3 del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001 n. 401. A tal fine la
Giunta regionale definisce le relative modalita' di selezione e la
composizione delle Commissioni esaminatrici.
NOTE ALL'ART. 64
Comma 1
1) Il testo della lettera g) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto
e' il seguente:
"Art. 19
omissis
2. Compete in particolare alla Giunta:
omissis
g) deliberare in materia di liti attive e passive;
omissis".
Comma 5
2) Il testo del comma 3 dell'art. 5 bis del DL 7 settembre 2001, n.
343, concernente Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione
civile, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n.
401, e' il seguente:
"Art. 5 bis - Disposizioni concernenti il Dipartimento della
protezione civile
omissis
3. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato assunto, ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267,
nonche' ai sensi del DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure
selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto
rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo
indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
35, comma 1, lettera a) del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche
adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di
personale.
omissis".