LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 63
Anticipazione sull'indennita' di cui all'art. 1
della L.R. n. 58 del 1982
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile
ai fini di cui all'articolo 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58
possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento
sull'indennita' prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero
diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dalla data
della richiesta.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le condizioni per
avere titolo all'anticipazione di cui al comma 1.
3. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di cui all'articolo 1 della L.R. n. 58 del 1982.
NOTE ALL'ART. 63
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata alla nota
2) all'art. 58, e' il seguente:
"Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore
di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui
trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai
propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale
(indennita' di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso
fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza
dipendenti Enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennita'
premio di servizio.
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta
a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a
titolo di indennita' premio servizio, di indennita' di buonuscita, di
indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa
Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto
previdenziale.
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un
anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente
se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e
indipendentemente altresi' da qualsiasi causa di cessazione.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata alla nota
2) all'art. 58, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.