REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 63                                                               
Anticipazione sull'indennita' di cui all'art. 1                                 
della L.R. n. 58 del 1982                                                       
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile            
ai fini di cui all'articolo 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58                
possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento           
sull'indennita' prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero               
diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dalla data                
della richiesta.                                                                
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le condizioni per           
avere titolo all'anticipazione di cui al comma 1.                               
3. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del            
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal                   
trattamento di cui all'articolo 1 della L.R. n. 58 del 1982.                    
NOTE ALL'ART. 63                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata alla nota             
2) all'art. 58, e' il seguente:                                                 
"Art. 1                                                                         
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di               
entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore             
di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui           
trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai                
propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale              
(indennita' di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima                  
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso               
fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza                  
dipendenti Enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennita'           
premio di servizio.                                                             
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma                
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta           
a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a                
titolo di indennita' premio servizio, di indennita' di buonuscita, di           
indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa               
Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto                   
previdenziale.                                                                  
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un           
anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente             
se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e                           
indipendentemente altresi' da qualsiasi causa di cessazione.".                  
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982, citata alla nota             
2) all'art. 58, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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