REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 59                                                               
Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1                                       
1. L'articolo 14 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 recante:                      
"Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna                  
(ARNI)" e' cosi' sostituito:                                                    
"Art. 14                                                                        
Personale                                                                       
1. L'Azienda dispone di personale proprio, assunto con le modalita' e           
le procedure previste dalla normativa regionale.                                
2. L'Azienda adotta la dotazione organica, il regolamento di                    
organizzazione, e gestisce il proprio personale nell'ambito del                 
limite di spesa fissato dalla Giunta regionale. All'interno di tale             
limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva                 
rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali            
secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle             
norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Azienda            
adottare la dotazione organica dell'Ente.                                       
3. Il regolamento di organizzazione prevede altresi' le specifiche              
funzioni del direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale               
piu' elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.".               
2. L'articolo 16 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 recante:                      
"Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna                  
(ARNI)" e' abrogato.                                                            
NOTE ALL'ART. 59                                                                
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, concerne Istituzione dell'Azienda             
regionale per la navigazione interna (ARNI).                                    
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 1 del 1989 era il seguente:              
"Art. 14 - Strutture e personale                                                
1. Gli uffici e le unita' operative dell'Azienda sono individuati e             
disciplinati dal regolamento per l'organizzazione delle strutture               
aziendali e formano nel loro insieme un'unica struttura                         
organizzativa, cui e' preposto un dirigente della II qualifica                  
funzionale dirigenziale.                                                        
2. All'Azienda e' assegnata la seguente dotazione organica di                   
personale:                                                                      
II qualifica funzionale posti  -                                                
III qualifica funzionale posti  -                                               
IV qualifica funzionale posti  12                                               
V qualifica funzionale posti  60                                                
VI qualifica funzionale posti  15                                               
VII qualifica funzionale posti  3                                               
VIII qualifica funzionale posti  6                                              
I qualifica dirigenziale posti  3                                               
II qualifica dirigenziale posti  1                                              
Totale posti  100.                                                              
3. Per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico,            
i diritti e le relazioni sindacali, al personale dell'Azienda si                
applica la normativa fissata per il personale regionale e degli enti            
pubblici non economici dipendenti dalla Regione, derivante dagli                
accordi sindacali di comparto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29             
marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta modificata dalla Legge 8 agosto           
1985, n. 426.   Al predetto personale continuano altresi' ad                    
applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 5 maggio 1980, n. 29 e              
alla L.R. 14 dicembre 1982, n. 58.                                              
4. I criteri per l'organizzazione del lavoro, la definizione dei                
profili professionali e delle mansioni, la dotazione organica dei               
profili e la relativa identificazione nell'ambito delle qualifiche              
funzionali, i criteri per la misura dei carichi di lavoro e per                 
assicurare l'efficienza degli uffici, l'orario di lavoro, la sua                
durata e distribuzione, i procedimenti per il loro rispetto, il                 
lavoro straordinario sono stabiliti dal regolamento per                         
organizzazione delle strutture aziendali sulla base della disciplina            
derivante dagli accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93,              
tenuto conto della peculiarita' delle attivita' affidate all'Azienda.           
5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Azienda puo' assumere,           
ove necessario, personale a tempo determinato ovvero conferire                  
incarichi professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di              
legge regionale.".                                                              
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 1 del 1989 era il seguente:              
"Art. 16 - Soppressione del Centro operativo padano per la                      
navigazione interna (COPNI) e trasferimento del personale                       
1. Il "Centro operativo pagano per la navigazione interna", istituito           
dall'art. 24, punto n. 36 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e'                  
soppresso con provvedimento della Giunta regionale, da adottare                 
secondo i termini di cui al successivo art. 18; la data della                   
soppressione e' stabilita in relazione all'inizio dell'attivita'                
dell'Azienda regionale.                                                         
2. Il personale ad esso assegnato e' trasferito con deliberazione               
della Giunta all'Azienda regionale, mantenendo lo stato giuridico e             
il trattamento economico maturato all'atto del trasferimento.                   
3. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale, prevista              
dall'art. 27 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive variazioni           
e' ridotta, contestualmente alla data di soppressione di cui al                 
precedente comma 1, dei seguenti posti:                                         
II qualifica funzionale posti  -                                                
III qualifica funzionale posti  8                                               
IV qualifica funzionale posti  12                                               
V qualifica funzionale posti  55                                                
VI qualifica funzionale posti  15                                               
VII qualifica funzionale posti  6                                               
VIII qualifica funzionale posti  8                                              
Totale posti  104".                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina