LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 59
Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
1. L'articolo 14 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 recante:
"Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)" e' cosi' sostituito:
"Art. 14
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio, assunto con le modalita' e
le procedure previste dalla normativa regionale.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica, il regolamento di
organizzazione, e gestisce il proprio personale nell'ambito del
limite di spesa fissato dalla Giunta regionale. All'interno di tale
limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva
rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali
secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle
norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Azienda
adottare la dotazione organica dell'Ente.
3. Il regolamento di organizzazione prevede altresi' le specifiche
funzioni del direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale
piu' elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.".
2. L'articolo 16 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 recante:
"Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)" e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 59
Nota alla rubrica
1) La L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, concerne Istituzione dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (ARNI).
Comma 1
2) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 1 del 1989 era il seguente:
"Art. 14 - Strutture e personale
1. Gli uffici e le unita' operative dell'Azienda sono individuati e
disciplinati dal regolamento per l'organizzazione delle strutture
aziendali e formano nel loro insieme un'unica struttura
organizzativa, cui e' preposto un dirigente della II qualifica
funzionale dirigenziale.
2. All'Azienda e' assegnata la seguente dotazione organica di
personale:
II qualifica funzionale posti -
III qualifica funzionale posti -
IV qualifica funzionale posti 12
V qualifica funzionale posti 60
VI qualifica funzionale posti 15
VII qualifica funzionale posti 3
VIII qualifica funzionale posti 6
I qualifica dirigenziale posti 3
II qualifica dirigenziale posti 1
Totale posti 100.
3. Per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico,
i diritti e le relazioni sindacali, al personale dell'Azienda si
applica la normativa fissata per il personale regionale e degli enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione, derivante dagli
accordi sindacali di comparto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29
marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta modificata dalla Legge 8 agosto
1985, n. 426. Al predetto personale continuano altresi' ad
applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 5 maggio 1980, n. 29 e
alla L.R. 14 dicembre 1982, n. 58.
4. I criteri per l'organizzazione del lavoro, la definizione dei
profili professionali e delle mansioni, la dotazione organica dei
profili e la relativa identificazione nell'ambito delle qualifiche
funzionali, i criteri per la misura dei carichi di lavoro e per
assicurare l'efficienza degli uffici, l'orario di lavoro, la sua
durata e distribuzione, i procedimenti per il loro rispetto, il
lavoro straordinario sono stabiliti dal regolamento per
organizzazione delle strutture aziendali sulla base della disciplina
derivante dagli accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93,
tenuto conto della peculiarita' delle attivita' affidate all'Azienda.
5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Azienda puo' assumere,
ove necessario, personale a tempo determinato ovvero conferire
incarichi professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge regionale.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 1 del 1989 era il seguente:
"Art. 16 - Soppressione del Centro operativo padano per la
navigazione interna (COPNI) e trasferimento del personale
1. Il "Centro operativo pagano per la navigazione interna", istituito
dall'art. 24, punto n. 36 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e'
soppresso con provvedimento della Giunta regionale, da adottare
secondo i termini di cui al successivo art. 18; la data della
soppressione e' stabilita in relazione all'inizio dell'attivita'
dell'Azienda regionale.
2. Il personale ad esso assegnato e' trasferito con deliberazione
della Giunta all'Azienda regionale, mantenendo lo stato giuridico e
il trattamento economico maturato all'atto del trasferimento.
3. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale, prevista
dall'art. 27 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive variazioni
e' ridotta, contestualmente alla data di soppressione di cui al
precedente comma 1, dei seguenti posti:
II qualifica funzionale posti -
III qualifica funzionale posti 8
IV qualifica funzionale posti 12
V qualifica funzionale posti 55
VI qualifica funzionale posti 15
VII qualifica funzionale posti 6
VIII qualifica funzionale posti 8
Totale posti 104".