LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
CONTROLLI INTERNI
Art. 54
Controllo strategico
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e
successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali
assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori
ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale
attuazione, dei possibili rimedi.
2. L'attivita' di controllo strategico e' affidata alla struttura di
controllo strategico di cui all'art. 6.
3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo
strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui
risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di
miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta
regionale analisi su politiche e programmi specifici.
4. La Giunta elabora annualmente un rapporto pubblico sulle
risultanze del controllo strategico.