LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO IV
La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51
Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41,
42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti
dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli
articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, puo' individuare, oltre che un
direttore generale, anche un altro dirigente.