LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 48
Comitato dei garanti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
istituiscono congiuntamente il Comitato dei garanti, definendone le
modalita' di scelta e di nomina dei componenti, nonche' il
funzionamento del Comitato stesso, nel rispetto del contratto
collettivo di lavoro e dei principi del DLgs n. 165 del 2001.
2. Gli enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del Comitato
dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota 1) all'art. 1.