LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 47
Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprio
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione
delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialita' e
della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono
preposti.
2. La valutazione puo' essere effettuata in ogni tempo e comunque va
effettuata annualmente:
a) nei confronti del direttore generale dalla Giunta;
b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro
dirigente da cui funzionalmente dipende.
3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del
controllo strategico e del controllo di gestione.
4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave
inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore
generale competente in materia di personale, su proposta del
direttore generale del settore interessato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o
un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, puo' essere disposto
il licenziamento con effetto immediato da parte della Giunta
regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale
sovraordinato.