LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 46
Assenza, impedimento, vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la
Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel
caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore ad un mese, e
comunque limitatamente ad attivita' di ordinaria amministrazione, e'
lo stesso direttore generate che individua il proprio sostituto.
2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di
sostituzione e' conferito dal direttore generale di settore.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si
provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalita' ivi
indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.