LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 45
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del
criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali,
attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta,
adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilita' di struttura
organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a
due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilita' di
struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in
relazione alla natura dell'incarico e comunque per non piu' di cinque
anni, e sono rinnovabili.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono
essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo
18.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e
funzionali, gli incarichi di cui al presente Titolo possono essere
conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella
dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica
Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di
servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la
quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unita' superiore,
della dotazione organica dei dirigenti.
6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo
quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.