LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 43
Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito dalla Giunta, a
dirigenti regionali dotati di professionalita', capacita' e
attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base
dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale puo' essere altresi' conferito a
persone esterne all'Amministrazione assunte ai sensi dell'articolo
18.
3. L'incarico di direttore generale e' conferito con contratto di
diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a
cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di
volta in volta fra le parti, e' definito assumendo come parametri
quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero
i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti
regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del
contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di
personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa,
dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia
richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione
del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il
dirigente riassunto tiene conto dell'anzianita' complessivamente
maturata dal medesimo nella pubblica Amministrazione e della
posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di
diritto del rapporto di lavoro.
5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di cui al comma 4 e' reso indisponibile, per la
durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta
giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale
corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
6. Degli incarichi dei direttori generali e' data preventiva
informazione alla competente Commissione consiliare.