LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO II
Funzioni dirigenziali
Art. 42
Divieto di avocazione
ed esercizio di controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad
avocazione da parte degli organi istituzionali.
2. In caso di inerzia o ritardo la Giunta puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il direttore generale competente deve
adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la
Giunta puo' attribuire ad altro direttore generale, previa
contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di
particolare urgenza la Giunta puo' procedere alla attribuzione senza
contestazione.
3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti dell'organico
del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
esercita i poteri attribuiti alla Giunta regionale dal comma 2,
compresa l'individuazione del dirigente competente ad adottare gli
atti.