LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO II
Funzioni dirigenziali
Art. 39
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dagli articoli 33 e
34 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) la formulazione di proposte e pareri ai direttori generali;
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
direttori generali, tramite l'adozione dei relativi atti e
provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate;
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attivita'
delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilita',
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili
delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo,
verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
direttori generali.