LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO II
Funzioni dirigenziali
Art. 38
Struttura della dirigenza
1. La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano disposizioni
di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le strutture regionali.