LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 34
Funzioni della dirigenza regionale
1. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione
tra la funzione di direzione politica e quella di direzione
amministrativa, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per
la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai
competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate
ai sensi degli articoli 39 e 40.
2. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di cui al comma
1, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
3. Al fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le
decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti
partecipano alla formazione dei piani e dei programmi regionali
mediante proposte, analisi di fattibilita' ed elaborazione di dati,
con riferimento all'ambito di propria competenza.
4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate ai commi 1, 2 e 3 possono
essere derogate soltanto ad opera di specifiche ed espresse
disposizioni legislative.