LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 31
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di
elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di
qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli
obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative,
nonche' ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della
qualita' del lavoro.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia
di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano
incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di
almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura
organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della
medesima struttura e' tenuto a convocare un incontro al fine di
esaminare programmi o progetti in tema di qualita' del lavoro e
dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni
sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti
di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.