LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 29
Collocamento a riposo
1. Il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del
mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno
di eta'.
2. Viene altresi' collocato a riposo d'ufficio il dipendente che sia
stato messo in disponibilita' a seguito di esito negativo della
mobilita' ai sensi dell'articolo 33 del DLgs n. 165 del 2001.
NOTA ALL'ART. 29
Comma 2
Il testo dell'art. 33 del DLgs n. 165 del 2001, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 33 - Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
1. Le pubbliche Amministrazioni che rilevino eccedenze di personale
sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali
di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,
le disposizioni di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in
particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza
distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2 della
Legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le
eccedenze all'interno della medesima Amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche'
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di
attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
dei ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentazione negoziale delle
pubbliche Amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in
ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione
alla distribuzione territoriale delle Amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'Amministrazione
colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'mbito della medesima Amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero
che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne
avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.".