REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
               CAPO IV                                                          
        Estinzione del rapporto di lavoro                                       
          Art. 29                                                               
Collocamento a riposo                                                           
1. Il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del           
mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno             
di eta'.                                                                        
2. Viene altresi' collocato a riposo d'ufficio il dipendente che sia            
stato messo in disponibilita' a seguito di esito negativo della                 
mobilita' ai sensi dell'articolo 33 del DLgs n. 165 del 2001.                   
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 33 del DLgs n. 165 del 2001, citato alla nota 1)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 33 - Eccedenze di personale e mobilita' collettiva                        
1. Le pubbliche Amministrazioni che rilevino eccedenze di personale             
sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali            
di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente             
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,            
le disposizioni di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in                 
particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e               
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza                   
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'            
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza                
distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero               
inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni             
previste dai commi 7 e 8.                                                       
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2 della             
Legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze                   
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del           
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione            
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione           
di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si                 
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le                    
eccedenze all'interno della medesima Amministrazione; del numero,               
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche'           
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per              
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di                    
attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le              
conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte                    
medesime.                                                                       
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al             
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma             
3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a                     
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa           
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'           
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla           
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o                      
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a           
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di               
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese                      
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi            
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame              
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato                     
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile                    
confronto.                                                                      
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data            
dei ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con                    
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse            
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni                 
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le                  
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli               
enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della Funzione                  
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con                       
l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentazione negoziale delle               
pubbliche Amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai            
sensi degli articoli 3 e 4 del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, e                 
successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in           
ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma             
1.                                                                              
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri                   
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle                         
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di                    
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni              
nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione               
alla distribuzione territoriale delle Amministrazioni o alla                    
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti                  
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.            
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'Amministrazione            
colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile                    
impiegare diversamente nell'mbito della medesima Amministrazione e              
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero           
che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,             
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne               
avrebbe consentito la ricollocazione.                                           
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte           
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha               
diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e                
dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi               
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata                 
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'            
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di                 
accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto              
altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui                  
all'articolo 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con                     
modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive                 
modificazioni ed integrazioni.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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