REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
              CAPO III                                                          
     Il regime della responsabilita' dei dipendenti                             
          Art. 24                                                               
Responsabilita' disciplinare                                                    
1. Ai dipendenti regionali si applicano l'articolo 2106 del Codice              
civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n.             
300 e le norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di                 
responsabilita' disciplinare.                                                   
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 e ferma restando la                   
definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di                    
comportamento di cui all'articolo 25, la tipologia delle infrazioni             
disciplinari e delle relative sanzioni e' definita dai contratti                
collettivi di lavoro.                                                           
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2106 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2106 - Sanzioni disciplinari                                              
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli                    
precedenti puo' dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,           
secondo la gravita' dell'infrazione.".                                          
2) Il testo dei commi 1, 5 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,              
concernente Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei                    
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei             
luoghi di lavoro e norme sul collocamento, e' il seguente:                      
"Art. 7 - Sanzioni disciplinari                                                 
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in                
relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle             
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a                
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a            
tutti. Esse devono applicare quanto in materia e' stabilito da                  
accordi e contratti di lavoro ove esistano.                                     
omissis                                                                         
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero            
verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque           
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato                
causa.                                                                          
omissis                                                                         
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari             
decorsi due anni dalla loro applicazione.".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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