REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
                CAPO II                                                         
        Disposizioni relative alla gestione                                     
         del rapporto di lavoro                                                 
          Art. 22                                                               
Mobilita' interna e con gli Enti dipendenti                                     
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalita' per               
l'attuazione della mobilita' interna, ivi compresa quella tra i due             
organici del Consiglio e della Giunta.                                          
2. I criteri e le modalita' di mobilita' tra la Regione e gli Enti              
dipendenti e' disciplinata con apposite intese.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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