LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO II
Disposizioni relative alla gestione
del rapporto di lavoro
Art. 22
Mobilita' interna e con gli Enti dipendenti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalita' per
l'attuazione della mobilita' interna, ivi compresa quella tra i due
organici del Consiglio e della Giunta.
2. I criteri e le modalita' di mobilita' tra la Regione e gli Enti
dipendenti e' disciplinata con apposite intese.