LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO II
Disposizioni relative alla gestione
del rapporto di lavoro
Art. 20
Onnicomprensivita' della retribuzione
1. La retribuzione del personale e' determinata dai contratti
collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in
rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.
2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera
gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa,
con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della
Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 4.
3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono
corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse
destinate al relativo trattamento economico accessorio.