LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Accesso all'impiego regionale
Art. 18
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale
mediante contratti a tempo determinato
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche.
Della predetta deliberazione e' data preventiva informazione alla
competente Commissione consiliare.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore
generale, la deliberazione di cui al comma 2 e' adottata su proposta
del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo
accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali
posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni
caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica
Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'
professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico e' stabilito con riferimento a quello dei
dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato con
riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta,
nonche' in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali.