LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Accesso all'impiego regionale
Art. 16
Approvazione della graduatoria
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure
selettive di cui all'articolo 14.
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli
messi a concorso.
3. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare
accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei
ad un concorso bandito da un singolo Ente. Ogni accordo stabilisce le
condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a
carico dell'Ente che ne fruisce. Dell'accordo dev'essere dato atto
nel bando di concorso.
4. La graduatoria approvata e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.