LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Accesso all'impiego regionale
Art. 14
Modalita' di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale
avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero
chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla
legge;
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;
c) procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della
normativa contrattuale.
2. Le procedure di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono di
norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti
congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.