LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 11
Revisione della dotazione organica
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono,
almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni
organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonche' alla
programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle
esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale
dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di
funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attivita' a soggetti
esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.