LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10
Dotazioni organiche
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed
eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni
ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
La Legge 15 marzo 1997, n. 59, concerne Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.