LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO II
Strutture speciali
Art. 9
Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del
Consiglio e' aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni
organiche.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di
rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle
delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale,
inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei
Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie,
sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi
interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli
organici regionali, provvede:
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture
speciali della Giunta;
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le
strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi
consiliari.
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli
organici regionali si provvede:
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello
Statuto;
b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Capo di
Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo
43, commi 3 e 4.
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma
4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale
regionale di categoria e posizione economica corrispondente al
livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio
e' invece definito ai sensi del comma 7.
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle
strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio
previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi
indennita' connessa a particolari funzioni e il compenso per il
lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano
congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare
dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento
economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di
lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonche' della
differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di
inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo
professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di
nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al
riconoscimento dell'emolumento spettante.
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle
strutture speciali si applicano le disposizioni relative al
trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilita'
dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i
dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi
che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli
incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo
strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei
compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento
delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un
mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi
prorogati sono risolti di diritto.
10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente
della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata
richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.
11. La Giunta e il Consiglio mantengono indisponibili, nelle relative
dotazioni organiche, un numero di posti pari a quello dei
collaboratori di ruolo assegnati alle rispettive strutture speciali.
Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono
assegnati alle strutture organizzative dell'uno e dell'altro
organico.