LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO II
Strutture speciali
Art. 8
Segreterie dei Gruppi consiliari
1. I Gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo
svolgimento della loro specifica attivita' di studio, ricerca,
segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di
cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica
dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo
delle proprie funzioni.