LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
Struttura organizzativa
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in:
a) direzioni generali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello
non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per i
rispettivi ambiti di competenza, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del
personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la
loro competenza;
c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture
organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione,
denominazione e competenza;
d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di
livello dirigenziale.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la
rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli
organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello
dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la
competenza.