REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO II                                                        
            ORGANIZZAZIONE                                                      
               CAPO I                                                           
Struttura organizzativa                                                         
          Art. 3                                                                
Struttura organizzativa                                                         
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in:                   
a) direzioni generali;                                                          
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello             
non dirigenziale.                                                               
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per i                     
rispettivi ambiti di competenza, determinano:                                   
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del                    
personale;                                                                      
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la           
loro competenza;                                                                
c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture                        
organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione,                     
denominazione e competenza;                                                     
d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di             
livello dirigenziale.                                                           
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la                
rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli              
organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello                 
dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la           
competenza.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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