LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei
principi fondamentali disposti dal DLgs n. 165 del 2001, e' distinto
nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e
di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta
spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda
la relativa struttura.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota 1) all'art. 1.