LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi
regionali istitutive dell'Agenzia.
2. Il subentro dell'Agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po
ha effetto secondo le modalita' stabilite nell'accordo stipulato, ai
sensi dell'art. 4 del DPCM 14 dicembre 2000, con il Ministero
competente.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 novembre 2001 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2197/2001 del 22 ottobre 2001; oggetto consiliare n. 2151 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 129 in data 31 ottobre 2001;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione I "Bilancio Programmazione Affari generali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11 del 31
ottobre 2001, con relazione scritta del consigliere Zanichelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 novembre
2001, atto n. 53/2001.