LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 13
Ordinamento contabile dell'Agenzia
1. L'ordinamento contabile dell'Agenzia e' disciplinato sulla base
dei principi di cui al DLgs 28 marzo 2000, n.76.
2. Il bilancio dell'Agenzia e' redatto in termini finanziari di
competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualita',
dell'integrita', della specificazione, dell'universalita',
dell'unita', della veridicita', della pubblicita', della chiarezza,
del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di
contabilita'.
3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione,
l'assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalita'
previste dal regolamento di contabilita'. Contestualmente al bilancio
annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in
termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.
4. Il rendiconto dell'Agenzia e' formato secondo le regole stabilite
dal regolamento di contabilita'.
5. L'Agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di
gestione, secondo le modalita' stabilite dal DLgs 30 luglio 1999, n.
286, nonche' dal regolamento di contabilita'.
6. L'Agenzia non puo' contrarre mutui e prestiti.